L’avvocato in Costituzione c’è da sempre, anche se non ha ancora trovato un posto fisso. L’art. 106 scritto dai Costituenti prevede che la Corte di Cassazione, quale supremo organo della giurisdizione sia partecipato da professori universitarie avvocati selezionati “per meriti insigni”. Per molti anni questa previsione è rimasta lettera morta. Del resto nell’epoca della Prima Repubblica i grandi avvocati e i docenti più affermati non ambivano certo al Palazzaccio. Se volevano concedersi svaghi si facevano eleggere in Parlamento o ad altre cariche pubbliche, salvo poi citare la famosa frase di Enrico Di Nicola «la professione di avvocato è una tribuna alla quale si sale sempre quando si esercita la professione e dalla quale si scende sempre quando si fa qualcos’altro», tipo nel suo caso un paio d’anni di Presidenza della Repubblica. Le cose cambiarono dopo Tangentopoli quando si comprese quanto delicato e importante fosse il potere giudiziario e fu varata la legge 303/ 1998 che in attuazione della Costituzione disciplina l’ingresso degli avvocati nei ruoli giudicanti della Corte di Cassazione. Sta di fatto però che, forse per una mia colpevole distrazione, di avvocati chiamati a fare i giudici vestiti di ermellino non ne ho visti.

Ho invece visto decine di colleghi, giovani e vecchi, esser chiamati a fare “a titolo provvisorio” il Giudice di Pace e rimanerci da vent’anni e molti altri chiamati a aiutare i magistrati “togati” ( come se loro facessero giustizia in camicia) prendendo su di sé migliaia di “causette” in tribunale, in veste di G. O. T., giudice onorario di tribunale , dove l’onore significa semi gratuità dell’incarico. Da ultimo alcuni volenterosi avvocati si sono prestati, per compensi low cost a risolvere vari procedimenti in Corte d’Appello rimasti in arretrato.

Senza voler esser maligni, sembra che il nostro legislatore, con l’apporto del CSM si sia rigorosamente ispirato a Marx a proposito di avvocati chiamati a fare i giudici ( e i pubblici ministeri) onorari: sono un esercito di riserva di mal occupati da cui attingere manodopera a basso costo da far lavorare senza limiti di orario. Fatto sta che comunque gli avvocati, sia pure mal pagati e selezionati senza troppi fronzoli, hanno conquistato il ruolo giudicante dappertutto, meno dove la Costituzione li voleva, vale a dire in Cassazione.

Non so quali siano i motivi per i quali la pur timida legge attuativa del 1998 non ha avuto piena attuazione ; eppure è una normativa molto prudente che limita sia il numero degli avvocati ermellini ( un decimo dei giudici), sia le loro funzioni. Di sicuro è una legge fondamentale la cui piena efficienza darebbe ulteriore lustro alla Suprema Corte e che avrebbe benefici anche sulla stabilità del nostro sistema democratico. Di fatto oggi, come e se si può morire in ospedale , se una coppia omosessuale può adottare un bambino, se si possono tenere sul davanzale piante esotiche giamaicane o quanto dare di alimenti a una moglie separata non lo decide più il Parlamento, ma la Cassazione.

E oramai le sentenze della Suprema Corte non sono più semplici decisioni di un caso concreto, ma trattati di diritto. Non vengono più conosciute a mesi di distanza dagli addetti ai lavori in riviste destinate a finire rilegate nella libreria degli studi legali, ma arrivano sul telefonino di ogni persona a cadenza quotidiana. La Cassazione ormai detta legge. La sua funzione non è più, se mai lo è stata, l’applicazione della norma, ma la scoperta della norma nascosta nel testo legislativo, spesso confuso e approssimativo come una voce al citofono.

Dato che quindi il Palazzaccio è diventato la vera Camera da cui esce “il diritto vivente “che a Montecitorio e a Palazzo Madama vive allo stato embrionale, è normale che debba essere un organo partecipato, nei limiti e nei termini in cui la Costituzione lo prevede. Del resto questa è una tendenza inevitabile delle società contemporanee e un frutto della loro complessità. In America il tema più dibattuto è l’aborto e se fosse per Trump e la maggioranza al Congresso sarebbe stato vietato da tempo; la sua persistenza nell’ordinamento giuridico americano si deve al fatto che è materia considerata appannaggio della Corte Suprema.

Se la Corte Suprema americana fosse un organo puramente tecnico, questo sarebbe un colossale contrasto con la democrazia; invece la nomina dei giudici è politica. Da noi per anni questi confronti parevano bestemmie, visto che era tradizionale distinguere i nostri sistemi da quelli regolati dalla Common law, dove il precedente fa diritto. Poiché però ormai da anni, come ha scritto anche la Corte Costituzionale, anche da noi il diritto vivente lo scrive la Cassazione, il 106 oltre che un articolo della Costituzione, è diventato un numero di emergenza. Speriamo che, a forza di chiamarlo, qualcuno risponda.