di Bruno Sassani*

Nel corso del 2019 ci sono stati moltissimi convegni e lavori sul tema della nuova Azione di classe e l’attenzione è ben motivata dalle numerose e importanti novità contenute nel testo di legge, anche se non tutte positive.

L’azione di classe risarcitoria si inserisce nel codice di procedura civile, ed arriva salutata da un malcelato orgoglio, dopo la prima, raffazzonata legge ( mai entrata in vigore), e quella attualmente in vigore ( art. 140- bis cod. cons.).

La legge non è perfetta, ma critiche radicali sarebbero ingenerose. Si tratta di una miscela di spunti positivi e negativi; le lacune e contraddizioni non sono più di quelle riscontrabili abitualmente nei nuovi prodotti normativi ma questo non impedisce che le aspettative restino alte.

L’aspettativa principale è legata all’idea che finalmente l’Italia si sarebbe dotata di un collaudato sistema giudiziale di regolamentazione del mercato. Si suole ripetere che l’azione di classe è una modalità efficiente e sperimentata per risolvere controversie su larga scala, ma non è sempre chiaro se il problema sia evitare un effettivo spreco di risorse ovvero creare, attraverso l’offerta, una domanda altrimenti inesistente. Ci si muove per sgravare il sistema giudiziario da un eccesso di cause individuali, ovvero per aprire le aule di giustizia alle tante cause che ( per le loro dimensioni minute) non ne solcherebbero mai la soglia?

Questa irresoluzione aleggia su una legge pur rispettabilmente impegnata a trovare ragionevoli compromessi tra i tanti problemi che si pongono. A cominciare dal peccato originale del c. d. opt- in che la condiziona rendendola una ibridazione. La struttura dell’adesione mal si presta, come sostanzialmente riconoscono tutti gli esperti, a gestire efficientemente l’apparato del risarcimento collettivo ma è evidentemente difficile superare il tabù della estraneità dell’opt- out al sistema italiano. Remore dovute all’idea di incostituzionalità del vincolo automatico e alla sotterranea paura dell’abuso di massa. L’incostituzionalità forse è immaginaria e la giustificazione antropologica non è del tutto infondata, ma manca la volontà di superarle.

L’esperienza delle decisioni giurisprudenziali non è peraltro incoraggiante. La Corte di cassazione si è più volte distinta per l’incomprensione dei problemi che le si ponevano: esemplari in tal senso le S. U. n. 2610/ 2017 che negano il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di inammissibilità dell’azione collettiva sull’equivoco della permanenza dell’azione individuale ( e la nuova disciplina dell’impugnazione dell’ordinanza su reclamo resta ambigua ed inadeguata). Parimenti Cass. n. 14486/ 2019, coeva alla nuova legge ( anche se assunta nella vigenza della precedente), finisce per trasporre meccanicamente soluzioni proprie del danno individuale al danno nella dimensione dell’azione di classe con gli ovvi problemi di rigetto nel trapianto. Il riepilogo del caso dice tutto: disservizio ferroviario comprovato; azione di classe a favore degli utenti del servizio vittime del disservizio; accoglimento in appello con fissazione del risarcimento in € 100 pro capite; ricorso dell’azienda per non omogeneità del danno non patrimoniale sofferto dagli utenti; accoglimento del ricorso perché il danno è o futile o non è omogeneo. Se ne deduce che soffrire un disservizio non dà alcun diritto e, quindi, diecimila situazioni di eguale sofferenza di disservizio non danno parimenti alcun diritto ( 10.000 moltiplicato 0 uguale 0), che ogni pregiudizio che superi la soglia della sofferenza da disservizio è pregiudizio individualizzato e che il diritto scaturente dalla sofferenza di tale pregiudizio non presenta l’omogeneità che giustifica l’azione di classe.

Questo modello di ragionamento non tiene conto che la stessa distinzione tra danno materiale e danno morale assume una valenza sui generis una volta calata nella dimensione collettiva. Una dimensione in cui l’aderente può evidentemente scegliere ( e di fatto qui aveva scelto) la risarcibilità al minimo riducendo la sua pretesa al ristoro di una sofferenza de- individualizzata, cioè equalizzata ad un minimo comune denominatore. Richiedere l’elemento della gravità della lesione individuale e la sua apprezzabilità seriale ( parole della Suprema) è contraddittorio.

Non il migliore benvenuto alla nuova legge e alla sua decantata funzione regolatrice del mercato.

* professore ordinario di Diritto processuale civile all’Università di Tor Vergata