La libertà sessuale è un diritto ma ciò non giustifica il favoreggiamento della prostituzione. Lo afferma la Corte costituzionale, osservando che anche nell’attuale momento storico, e al di là dei casi di “prostituzione forzata”, la scelta di “vendere sesso” è quasi sempre determinata da fattori, di ordine non solo economico, ma anche affettivo, familiare e sociale, che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell’individuo e, in questa materia, il confine tra decisioni autenticamente libere e non è spesso labile e sfumato. Le osservazioni della Consulta sono contenute nella sentenza, depositata ieri, con cui lo scorso marzo ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Bari nel processo escort - sulle disposizioni della legge Merlin che puniscono il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione.

I giudici della Corte spiegano quindi che queste “incriminazioni mirano a tutelare i diritti fondamentali delle persone vulnerabili e la dignità umana”. Una tutela, osserva la Consulta, che si fa carico dei pericoli insiti nella prostituzione - anche quando la scelta di prostituirsi appare inizialmente libera connessi, in particolare, all’ingresso in un circuito dal quale sarà difficile uscire volontariamente e ai rischi per l’integrità fisica e la salute cui ci si espone nel momento in cui ci si trova a contatto con il cliente. È il legislatore, «interprete del comune sentire in un determinato momento storico, che ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, un’attività che degrada e svilisce la persona», si rileva nella sentenza. Nella sua ordinanza di riflessione, la Corte d’appello di Bari aveva messo in evidenza come l’attuale realtà sociale sia diversa da quella dell’epoca in cui la legge Merlin entrò in vigore: per cui oggi vi sarebbe anche una prostituzione per scelta libera, volontaria, come quella delle escort, la cui libertà di autodeterminazione sessuale, - era la tesi sostenuta nel ricorso - garantita dall’articolo 2 della Costituzione, veniva lesa dalle norme sottoposte al vaglio di legittimità. Al contrario, la Corte costituzionale ha osservato che l’articolo 2 della Costituzione, nel riconoscere e garantire i “diritti inviolabili dell’uomo”, si pone in stretta connessione con l’articolo 3, che, al fine di rendere effettivi questi diritti, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali al “pieno sviluppo della persona umana”. I diritti di libertà, tra i quali “indubbiamente rientra anche la libertà sessuale”, ha stabilito la Corte, “sono, dunque, riconosciuti dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della persona, e di una persona inserita in relazioni sociali”. La prostituzione, invece, “non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma solo una particolare forma di attività economica. In questo caso - osserva la Consulta - la sessualità non è che una ’ prestazione di serviziò per conseguire un profitto. Nè vale obiettare che un diritto fondamentale resta tale anche se esercitato dietro corrispettivo”.