Un detenuto ha avuto un ictus ischemico in carcere, ma solo dopo dieci giorni sarebbe stato portato in ospedale. A denunciarlo è “Sicilia Risvegli”, un’associazione nazionale di famiglie unite insieme, per lottare in favore dei comatosi, post comatosi, stati vegetativi, con gravissime cerebrolesioni, locked- in syndrome, sla, ed altre estreme disabilità. L’associazione, interpellata dai familiari, si sta occupando, appunto, di questo caso gravissimo che sarebbe avvenuto nel carcere di Siracusa. M. F., 57enne, durante la detenzione è stato colpito da un ictus ischemico il 30 aprile 2019. Dalle informazioni ricevute, pare che, nonostante le gravissime ed estreme condizioni di salute, sia stato portato in ospedale dopo 10 giorni. Il detenuto sarebbe stato tenuto in una cella con un altro detenuto, e in queste condizioni sarebbe caduto dal letto rompendosi un dito. Nella seconda settimana di maggio i familiari hanno avuto notizia che il loro parente non stava bene e lo hanno raggiunto al pronto soccorso di Siracusa, ma qui si sono trovati davanti un agente che non li avrebbe fatti entrare. Da quando è ricoverato, è tenuto in coma farmacologico, una condizione che negli ultimi giorni sarebbe peggiorata.

Sul perché di questo ritardo nei soccorsi e sull'inerzia della magistratura competente, l’associazione si sta impegnando affinché vengano fatti gli opportuni accertamenti e verificate eventuali responsabilità. «A tutt'oggi - scrive l’associazione “Sicilia Risvegli” - si sta gravemente pregiudicando e offendendo la dignità di un essere umano, che ancora oggi risulta detenuto nonostante versi in uno stato assolutamente incompatibile con la detenzione». Nel comunicato aggiunge altri particolari. «In questa situazione - si legge - ci viene negata financo la possibilità di visionare le relazioni cliniche e quindi l'opportunità di attivare cure ed assistenza ad hoc, dato che il primario della rianimazione, asserisce che potrebbe essere trasferito in un centro riabilitativo, oppure in altre strutture simili, addirittura ove fosse possibile per i familiari, anche a domicilio». L’associazione sottolinea che «le condizioni attuali di M. sono gravissime, si trova in stato vegetativo persistente, con minima risposta, completamente paralizzato, con tracheotomia, peg, catetere vescicale ecc, con respiro autonomo» . Per questo motivo “Sicilia Risvegli” lancia un appello al magistrato di sorveglianza competente, di scarcerare immediatamente, il catanese M. F., attualmente nel limbo, tra la vita e la morte. Sì, perché anche se ora è ricoverato, rimane pur sempre in stato di detenzione, con tutte le restrizioni del caso, visite dei famigliari compresi. Il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione ed è valido per tutti, ovviamente anche per le persone ristrette e non può essere compresso dalla pena carceraria. Come non può, come in questo caso ancora da accertare, un detenuto essere lasciato in cella dopo aver contratto una ischemia. E se lo stato di salute è incompatibile con il carcere, il detenuto ha il diritto ad una misura alternativa. Infatti l’ordinamento giuridico predispone essenzialmente due diverse tipologie di strumenti giuridici, idonei, ciascuno in maniera differente, ad accordare tutela alla figura del detenuto che presenta una grave patologia, a maggior ragione se ricoverato in stato comatoso: si tratta del rinvio dell’esecuzione della pena, disciplinato dagli artt. 146 e 147 c. p., e della misura alternativa della detenzione domiciliare. Differenza fondamentale fra gli strumenti giuridici richiamati è quella derivante dal fatto che, mediante il rinvio dell’esecuzione l’ordinamento crea una parentesi temporanea nell’applicazione della pena detentiva, la quale riprenderà ad essere attuata nei confronti del soggetto interessato non appena saranno cessate le condizioni mediche - assistenziali che hanno giustificato la sua postergazione nel tempo.

D’altra parte, invece, la detenzione domiciliare costituisce un diverso modus di esecuzione della pena detentiva, modellato in modo tale da risultare il meno afflittivo possibile; le istanze trattamentali connesse alla misura in parola sono estremamente ridotte, l’obbligo imposto al detenuto è fondamentalmente quello di non allontanarsi dal luogo di custodia, e parallelamente nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria rispetto al mantenimento, la cura e l’assistenza medica dello stesso. Tra le misure alternative alla detenzione, il regime domiciliare è quello che prevede la compressione più tenue della libertà personale, in modo tale da garantire lo spazio più ampio possibile alla tutela dei valori fondamentali della salute e delle relazioni familiari, prese in considerazione quali interessi meritevoli di beneficiare di misure di favore.