La scelta necessaria per colmare un vuoto legislativo
C’è il rischio che la “tensione” del processo cada sulla vittima, attraverso l’indagine sulla presenza o meno di un “dissenso” alla pubblicazione del materiale pornografico volontariamente realizzato
Il diritto penale è un territorio in continua evoluzione chiamato, per forza di cose, a ricomprendere e catalogare un ventaglio sempre più folto e nutrito di fatti illeciti, nei confronti dei quali la potestà punitiva dello Stato è chiamata a un compito, non sempre agevole, di progressivo e costante adeguamento. A questa considerazione non sfugge la dinamica conseguente al sempre più massiccio utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, per effetto delle quali determinate condotte si muovono all’interno di un perimetro sempre più vasto e difficilmente controllabile. Accanto a una realtà ambientale circoscritta, quale quella tradizionalmente coinvolta dall’ordinario circuito comunicativo, oggi il cyberspazio ha permesso di costruire un palcoscenico di immani proporzioni, intorno al quale la diffusività dell’offesa a un determinato bene giuridico assume un rilievo eccezionale, in rapporto all’affollata platea dei potenziali destinatari della comunicazione illecita.
I recenti accadimenti di cronaca testimoniano la necessità di introdurre un corpo strutturato di regole di condotta atte a regolamentare, se del caso punendo, l’indiscriminata immissione nel circuito virtuale di materiale pornografico sia pure raccolto con il consenso dell’interessato, laddove la diffusione avvenga contro la volontà od addirittura all’insaputa dell’avente diritto. Il danno sociale derivate dalla pratica del cosiddetto revenge porn è da intendersi caratterizzato, in forza di legge, da una condotta violenta e sopraffativa, intendendosi per tale ogni azione che si realizzi, a prescindere dalla sua finalità, attraverso la compressione della sfera volitiva della vittima.
In questi termini il testo nel nuovo art. 612 ter c. p., intitolato “Diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti”, sembra soddisfare all’esigenza di colmare un vuoto normativo, consentendo l’incriminazione di condotte in precedenza non agevolmente sussumibili in altre, più tradizionali fattispecie di reato. Un attento esame del testo della norma, inserita in via di emendamento all’interno del cosiddetto “Codice Rosso” e approvata, all’unanimità, dalla Camera, lascia però trapelare più di una perplessità di ordine sistematico e contenutistico. La stessa infatti punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni la condotta di chiunque “pubblica o divulga immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti, senza il consenso delle persone ivi rappresentate”. Poiché il successivo quarto comma della suddetta disposizione specifica che le immagini sessualmente esplicite devono intervenire “tra soggetti consenzienti”, non è altrimenti specificato il modo attraverso il quale documentare o invocare, a fini processuali, l’eventuale consenso alla pubblicazione del materiale pornografico. Questione destinata a creare problematiche applicative proprio perché siamo in presenza di una condotta antecedente, consistente nella produzione del materiale pornografico, senz’altro caratterizzata dalla piena e consapevole adesione di tutti i soggetti coinvolti. Circostanza questa che genera il rischio che la “tensione” del processo vada, immotivatamente, a cadere proprio sulla vittima del reato, attraverso un’indagine retrospettiva circa la presenza o la percepibilità, o meno, di un espresso “dissenso” alla pubblicazione del materiale pornografico volontariamente realizzato ed affidato, senza esplicita riserva, all’altrui gestione ed utilizzo.
Forse sarebbe stato preferibile valorizzare, all’opposto, la finalità perseguita dall’editore con la propria condotta, circoscrivendo chiaramente la punibilità del fatto alle ipotesi in cui sia ravvisabile un intento biasimevole, ritorsivo, economico o comunque pregiudizievole per la riservatezza ed il decoro della persona, di intensità tale da cagionare un’alterazione delle abitudiart. 612 ter c. p., ni di vita e di inserimento sociale, circostanza questa pacificamente riscontrabile nella stragrande generalità dei casi che la cronaca recente ci ha consegnato.
Dubbi di compatibilità sono infine ravvisabili per ciò che concerne l’inserimento della circostanza aggravante del fatto commesso in danno di minori laddove l’art. 600 ter c. p., dettato in tema di “pornografia minorile”, punisce in via autonoma la condotta di chi divulga o diffonde materiale pornografico realizzato proprio con l’utilizzo di minori. Al di là di queste perplessità, magari frutto di una lettura a caldo della norma e probabilmente superabili allorché si passi alla sua concreta applicazione, si deve convenire sull’opportunità di introdurre, nell’ordinamento penale, specifici strumenti normativi di contrasto di condotte violente e di considerevole impatto sociale, spesso connotate da un senso di indifferenza ed assoluto disinteresse per la sorte dei soggetti coinvolti, per tacer d’altro. In secondo luogo il legislatore, con la norma in questione, ha inteso introdurre a chiare lettere il principio in forza del quale la detenzione di un’immagine od un video avente carattere sessuale, pur legittimamente acquisita, non consente di per sé il suo ulteriore ed indiscriminato utilizzo, laddove questo si ponga al di fuori della sfera di volizione del soggetto in esso rappresentato. Un piccolo passo avanti, insomma, verso una più ampia tutela dei diritti della persona anche nel mondo parallelo, non del tutto esplorato, della realtà virtuale.
La scelta necessaria per colmare un vuoto legislativo
Il diritto penale è un territorio in continua evoluzione chiamato, per forza di cose, a ricomprendere e catalogare un ventaglio sempre più folto e nutrito di fatti illeciti, nei confronti dei quali la potestà punitiva dello Stato è chiamata a un compito, non sempre agevole, di progressivo e costante adeguamento. A questa considerazione non sfugge la dinamica conseguente al sempre più massiccio utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, per effetto delle quali determinate condotte si muovono all’interno di un perimetro sempre più vasto e difficilmente controllabile. Accanto a una realtà ambientale circoscritta, quale quella tradizionalmente coinvolta dall’ordinario circuito comunicativo, oggi il cyberspazio ha permesso di costruire un palcoscenico di immani proporzioni, intorno al quale la diffusività dell’offesa a un determinato bene giuridico assume un rilievo eccezionale, in rapporto all’affollata platea dei potenziali destinatari della comunicazione illecita.
I recenti accadimenti di cronaca testimoniano la necessità di introdurre un corpo strutturato di regole di condotta atte a regolamentare, se del caso punendo, l’indiscriminata immissione nel circuito virtuale di materiale pornografico sia pure raccolto con il consenso dell’interessato, laddove la diffusione avvenga contro la volontà od addirittura all’insaputa dell’avente diritto. Il danno sociale derivate dalla pratica del cosiddetto revenge porn è da intendersi caratterizzato, in forza di legge, da una condotta violenta e sopraffativa, intendendosi per tale ogni azione che si realizzi, a prescindere dalla sua finalità, attraverso la compressione della sfera volitiva della vittima.
In questi termini il testo nel nuovo art. 612 ter c. p., intitolato “Diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti”, sembra soddisfare all’esigenza di colmare un vuoto normativo, consentendo l’incriminazione di condotte in precedenza non agevolmente sussumibili in altre, più tradizionali fattispecie di reato. Un attento esame del testo della norma, inserita in via di emendamento all’interno del cosiddetto “Codice Rosso” e approvata, all’unanimità, dalla Camera, lascia però trapelare più di una perplessità di ordine sistematico e contenutistico. La stessa infatti punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni la condotta di chiunque “pubblica o divulga immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti, senza il consenso delle persone ivi rappresentate”. Poiché il successivo quarto comma della suddetta disposizione specifica che le immagini sessualmente esplicite devono intervenire “tra soggetti consenzienti”, non è altrimenti specificato il modo attraverso il quale documentare o invocare, a fini processuali, l’eventuale consenso alla pubblicazione del materiale pornografico. Questione destinata a creare problematiche applicative proprio perché siamo in presenza di una condotta antecedente, consistente nella produzione del materiale pornografico, senz’altro caratterizzata dalla piena e consapevole adesione di tutti i soggetti coinvolti. Circostanza questa che genera il rischio che la “tensione” del processo vada, immotivatamente, a cadere proprio sulla vittima del reato, attraverso un’indagine retrospettiva circa la presenza o la percepibilità, o meno, di un espresso “dissenso” alla pubblicazione del materiale pornografico volontariamente realizzato ed affidato, senza esplicita riserva, all’altrui gestione ed utilizzo.
Forse sarebbe stato preferibile valorizzare, all’opposto, la finalità perseguita dall’editore con la propria condotta, circoscrivendo chiaramente la punibilità del fatto alle ipotesi in cui sia ravvisabile un intento biasimevole, ritorsivo, economico o comunque pregiudizievole per la riservatezza ed il decoro della persona, di intensità tale da cagionare un’alterazione delle abitudiart. 612 ter c. p., ni di vita e di inserimento sociale, circostanza questa pacificamente riscontrabile nella stragrande generalità dei casi che la cronaca recente ci ha consegnato.
Dubbi di compatibilità sono infine ravvisabili per ciò che concerne l’inserimento della circostanza aggravante del fatto commesso in danno di minori laddove l’art. 600 ter c. p., dettato in tema di “pornografia minorile”, punisce in via autonoma la condotta di chi divulga o diffonde materiale pornografico realizzato proprio con l’utilizzo di minori. Al di là di queste perplessità, magari frutto di una lettura a caldo della norma e probabilmente superabili allorché si passi alla sua concreta applicazione, si deve convenire sull’opportunità di introdurre, nell’ordinamento penale, specifici strumenti normativi di contrasto di condotte violente e di considerevole impatto sociale, spesso connotate da un senso di indifferenza ed assoluto disinteresse per la sorte dei soggetti coinvolti, per tacer d’altro. In secondo luogo il legislatore, con la norma in questione, ha inteso introdurre a chiare lettere il principio in forza del quale la detenzione di un’immagine od un video avente carattere sessuale, pur legittimamente acquisita, non consente di per sé il suo ulteriore ed indiscriminato utilizzo, laddove questo si ponga al di fuori della sfera di volizione del soggetto in esso rappresentato. Un piccolo passo avanti, insomma, verso una più ampia tutela dei diritti della persona anche nel mondo parallelo, non del tutto esplorato, della realtà virtuale.
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