«Sono lieta di comunicarle che la commissione per le petizioni ha esaminato la sua petizione e ha ritenuto la questione da lei sollevate ricevibili, a norma del regolamento del Parlamento europeo, in quanto si tratta di una materia che rientra nell’ambito delle attività dell’Unione europea». Cecilia Wikstrom, presidente della Commissione europea per le petizioni, ha così risposto a Giulio Petrilli, in merito alla petizione sul mancato risarcimento per ingiusta detenzione. La risposta è arrivata dopo un sollecito fatto dallo stesso Petrilli allegando anche l’articolo de Il Dubbio che ha approfondito la questione del mancato risarcimento. La lettera di riposta continua spiegando che la commissione ha avviato l’esame della petizione e ha deciso di chiedere alla Commissione europea «di svolgere un’indagine preliminare sui vari aspetti del problema». Il problema è che molto spesso – come è accaduto nei confronti di Petrilli – il risarcimento viene negato a causa di un “giudizio morale”. Nel caso di Petrilli, nonostante subì ingiustamente anni di carcere preventivo, la “colpa” è quella di aver frequentato amici che appartenevano al gruppo armato di Prima Linea.L’istituto dell’ingiusta detenzione ha l’obiettivo di riparare i danni patiti dal soggetto per l’applicazione di una misura cautelare illegittima; l’istituto dell’errore giudiziario, invece, tende a riparare l’infamia subita da chi, pur innocente, abbia subito una condanna definitiva per un reato. Nel primo caso si fa riferimento alla detenzione subita in via preventiva prima dello svolgimento del processo e, perciò, prima dell’eventuale condanna, mentre nel secondo caso si prevede una condanna a cui sia stata data esecuzione ed un successivo giudizio di revisione instaurato (a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna) in base a nuove prove. La riparazione pecuniaria dell’ingiusta detenzione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal nuovo codice di procedura penale approvato nel 1988, ed è regolamentata dagli articoli 314 e 315 dello stesso. L’inserimento di tale istituto rappresenta il riconoscimento del principio di civiltà giuridica e di attuazione dei valori propri di un ordinamento democratico, in virtù del quale chiunque sia stato privato della libertà personale ingiustamente, ha diritto ad un equo indennizzo dallo Stato per i danni materiali e specialmente morali che il soggetto subisce. L’articolo 314 c. p. p disciplina due diverse fattispecie di ingiusta detenzione, rispettivamente previste dal comma 1 e dal comma 2. Il comma 1 disciplina l’ingiustizia sostanziale che ricorre quando vi è proscioglimento con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.Tenendo presente che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, alla sentenza di assoluzione sono parificati la sentenza di non luogo a procedere e il provvedimento di archiviazione. Il comma 2 dell’articolo 314, invece, prevede l’ingiustizia formale che ricorre quando la custodia cautelare è applicata illegalmente e, quindi, senza che siano presenti le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del c. p. p., a prescindere dalla sentenza di assoluzione o di condanna. Numerosi e sempre crescenti sono i casi, in Italia, di ingiusta detenzione e di errori giudiziari: nonostante il giudice possa possedere mezzi affidati per conoscere la verità, niente può garantire in senso assoluto dall’errore giudiziario. L’ordinamento italiano, cosciente del fatto che tale fenomeno possa verificarsi, ha creato forme di tutela per l’individuo tese a riparare o mitigarne gli effetti negativi subiti. Ma, appunto, il risarcimento non viene sempre riconosciuto a causa del cosiddetto “giudizio morale”.