Undicimila euro a testa. Tanto avrebbero pagato cinquecento neolaureati italiani che il 28 maggio 2016 si sono spostati in massa a Madrid per ottenere all’università Rey Juan Carlos l’abilitazione spagnola all’esercizio della professione di avvocato.

Oggi, i fatti sono oggetto di un’inchiesta giudiziaria spagnola, partita dopo la denuncia dei colleghi madrileni, insospettiti dall’alto numero di italiani nell’aula della prova d’esame. Accusa: frode nella validazione di titolo di diritto, ora al vaglio dell’unità di criminalità economica e fiscale della polizia.

Inoltre, il sospetto è che dietro i turisti accademici ci sia un’agenzia che ha agevolato, in accordo con l’università spagnola ( nota per aver fatto conseguire lauree “facili” ad alcuni politici, tra cui una ex ministra della Salute, costretta alle dimissioni), il superamento dell’esame per ottenere l’abilitazione spagnola e una “via breve” per avere i crediti necessari all’accesso. In Spagna, infatti, per diventare “abogado” è sufficiente la laurea in giurisprudenza, la frequenza ad un master di otto esami e il superamento di un test finale a crocette, che si sostiene presso l’Università. In Italia, invece, ( e questo i 500 volevano probabilmente bypassare) il percorso di abilitazione è molto più lungo e prevede due anni di pratica e il superamento di un esame di Stato molto selettivo. Il caso specifico ha ancora contorni poco chiari, ma la vicenda non suona per nulla nuova in Italia. «L’avvocatura italiana segnala da tempo il problema all’Europa. Speriamo che questa ne prenda atto», ha commentato il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, An- drea Mascherin.

GLI ABOGADOS

La normativa eurpoea consente al professionista, in possesso di titolo conseguito in un paese dell’Ue, di esercitare la sua professione in un altro Strato membro. Questo ha prodotto, secondo un dossier del Cnf, circa 3500 aspiranti legali italiani che ogni anno partono per l’estero per ottenere l’abilitazione. La Spagna ( e negli ultimi anni anche la Romania) è diventato paese preferito perchè, prima del 2011, il titolo di avvocato si otteneva solo con il conseguimento della laurea in giurisprudenza. Il 31 ottobre 2011, invece, è entrata in vigore la normativa ( tutt’ora vigente) del requisito del master e di un esame finale di abilitazione. In ogni caso, un percorso più semplice rispetto a quello italiano.

Una volta ottenuto il titolo di “abogado” ( attraverso un legittimo percorso formativo presso un’università iberica, oppure attraverso vie meno lecite, come probabilmente il caso dei cinquecento oggi sotto inchiesta) e tornati in Italia, l’iscrizione all’albo degli avvocati italiani, infatti, non è automatico, ma i professionisti hanno due possibilità. La prima, in base al decreto legislativo 206/ 2007, di chiedere al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero, che presuppone il superamento di una prova attitudinale. In questo modo, l’abogado può iscriversi all’albo .

ordinario e utilizzare il titolo di “avvocato”. La seconda, di iscriversi all’albo straniero e poi di chiedere all’Ordine degli Avvocati del foro italiano l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo degli “avvocati stabiliti”. In questo caso, l’abogado non deve sostenere alcun esame, ma ha alcune preclusioni professionali: può svolgere attività stragiudiziale, come per esempio la consulenza, ma per patrocinare una causa davanti a un giudice deve essere affiancato da un avvocato iscritto all’albo ordinario. L’affiancamento dura tre anni, dopo i quali l’abogado può iscriversi all’albo ordinario e usare il titolo di avvocato. L’albo degli “avvocati stabiliti” ( che, secondo la ratio della norma, sarebbe stato predisposto per i legali stranieri), è composto al 90% da italiani che hanno scelto la via spagnola o rumena all’abilitazione.

LA GIURISPRUDENZA

Numerosi ordini territoriali, negli anni, si sono opposti all’iscrizione degli abogados, considerando il loro percorso abilitativo non idoneo ad esercitare la professione e un abuso del diritto comunitario. Questo ha generato ricorsi da parte degli interessati e la questione è stata risolta da una pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione ( 28340/ 11), che ha dichiarato «illegittimo ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro» e ritenuto sufficiente a garantire il corretto svolgimento della professione il «triennio di esercizio della professione con il titolo di origine ( d’intesa con professionista abilitato) e la verifica dell’attività correlativamente espletata». Successivamente, in seguito a due ordinanze del Consiglio Nazionale Forense, la Corte di Giustizia Ue ha risolto gli ulteriori dubbi interpretativi, stabiliendo che «non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita»

GLI ABUSI

Tuttavia, a fronte di norme e giurisprudenza, c’è la prassi: basta fare una ricerca su internet per trovare facilmente agenzie che offrono “supporto” logistico per ottenere il titolo. I costi variano, con offerte che oscillano tra i 5mila euro e gli 11mila del caso sotto la lente della polizia spagnola.

In un comunicato stampa, il Consiglio Nazionale Forense ha stigmatizzato chi lucra su questo mercanteggiamento di titoli e ha annunciato che seguirà con grande attenzione - analogamente al Ministero competente - la nuova indagine penale della magistratura spagnola: «La doverosa libertà di stabilimento in nessun caso può legittimare condotte abusive in danno dei tanti giovani avvocati che acquisiscono il titolo professionale all’esito di un lungo ed impegnativo percorso di formazione giuridica e deontologica», è stato il commento del Cnf, che ha assicurato come i consigli degli ordini territoriali verificheranno che il conseguimento del titolo da parte degli avvocati stabiliti sia stato acquisito nel rispetto dei requisiti imperativi della legislazione di provenienza.