Condannati il Gruppo Espresso e il giornalista Attilio Bolzoni a corrispondere un risarcimento di 15.000 euro al generale Mario Mori, che li aveva citati in giudizio - tramite gli avvocati Zeno Zencovich e Basilio Milo - per diffamazione a mezzo stampa per la pubblicazione di un articolo del 2014 dal titolo ' Il Ros al tempo di Mori quando le indagini finivano in un labirinto'.

È in questa sentenza che il tribunale civile di Roma si è trovato a dover valutare quelle attività dei Ros sotto il comando del generale Mori definite dall’articolo, tra gli altri, “resa segnata da sabotaggi, inchieste pilotate, latitanti protetti, covi mai perquisiti, imputati eccellenti graziati”, ma anche ulteriori affermazioni che, scrive il giudice, “tacciavano il reparto dei Ros come composto da spie travestite da carabinieri, indicando nella data dell’arresto di Riina ad opera del reparto quella ufficiale del famigerato patto tra apparati e fazioni di mafia”. È proprio a proposito di queste frasi contenute nell’articolo ritenuto diffamatorio, che il giudice rileva l’intento dell’articolo di “gettare un’ombra di illegalità su tutta l’attività del Ros guidato dal generale Mori fin dall’inizio”, anche spingendosi al punto di commentare che “la ovvia portata diffamatoria di aver indicato come spie i carabinieri del generale Mori non necessita di commenti”.

Singolare è la portata della decisione del giudice che interviene esattamente ad un mese dalla condanna di primo grado del generale Mori nel processo “Stato- mafia”, con una pronuncia che ripercorre il tema della presunta Trattativa nelle due assoluzioni a questo riguardo già pronunciate, prima nel 2006 e poi nel 2013, proprio nei confronti del medesimo Mori quasi a condurre sul terreno del ne bis in idem, ovvero che un giudice non si può esprimere due volte sulla stessa azione se si è formata la cosa giudicata. Scrive il giudice che “l’affermazione che il generale Mori e il Ros avevano fornito false informazioni alla Procura era stata smentita dalla pur complessa ricostruzione di cui alla sentenza, che seppur non dava atto di condotte esemplari da parte di chi aveva partecipato alle indagini, Ros compreso, nemmeno tacciava il reparto di avere dolosamente mentito agli organi inquirenti”, così facendo riferimento alla pronuncia del 2006, quella relativa agli episodi del covo di Riina, ma anche quella successiva, del 2013 relativa al “blitz inspiegabilmente abortito”, come lo descriveva l’articolo, del covo di Provenzano.

È la sentenza del 2006, quella che il giudice cita per prima per giustificare la falsità del contenuto dell’articolo, alludendo al tema della “trattativa Stato- mafia” rispetto all’azione dei Ros “di cui pure il giornalista accusava il reparto”: la citazione è quella della motivazione che assolveva il generale Mori osservando che “se la cattura del Riina fosse stata il frutto dell’accordo con lo Stato… non si comprenderebbe perché l’associazione criminale abbia invece voluto proseguire con tali eclatanti azioni delittuose… in aperta violazione di quel patto stipulato… Se gli elementi di carattere logico e fattuale di cui sopra sono idonei a smentire l’ipotesi della “trattativa Statomafia” avente ad oggetto la consegna del Riina, deve concludersi che più verosimilmente l’iniziativa del generale Mori fu finalizzata solo a far apparire l’esistenza di un negoziato al fine di carpire informazioni utili sulle dinamiche interne a Cosa nostra e sull’individuazione dei latitanti”. Pur parlando di spregiudicata iniziativa dei Ros, è lo stesso giudice civile che conferma, nella sua pronuncia di condanna al risarcimento del danno, che la sentenza penale aveva già smentito a suo tempo che una “trattativa Stato- mafia” vi fosse stata ad opera del Ros e del generale Mori. Non solo, di uguale segno assolutorio ne è il richiamo all’altra pronuncia del 2013 che non ritenne raggiunta la prova sull’esistenza “di una sorta di trattativa fra ambienti istituzionali e mafiosi dalla quale siano scaturiti nel novembre 1993 il mancato rinnovo per alcune decine di appartenenti a Cosa nostra della sottoposizione al regime previsto dal secondo comma dell’art 41 bis”. Sentenza questa che considerò “inaccettabile la indicazione di Massimo Ciancimino secondo cui il Provenzano, addirittura fino ai primi del secolo in corso, godeva di ampia libertà di movimento”.

Il giudice romano non risparmia il profilo diffamatorio all’articolo, neppure a proposito dell’episodio della cattura del latitante Nitto Santapaola e della condotta del generale Mori che, secondo la Repubblica, avrebbe impedito sostanzialmente l’arresto con spari che i suoi uomini avrebbero rivolto a un passante lasciando palesare la loro presenza. Anche in questo caso al giudice è bastato ripercorrere la motivazione della sentenza palermitana che nel 2013 assolveva Mori. Allusioni rispetto alla natura diffamatoria dell’articolo sono rivolte anche al tema dell’inchiesta mafia- appalti, quella che nell’articolo viene descritta come un pacco trasportato in diverse Procure: il giudice romano osserva che Mori “deduceva che a fronte della mole dei soggetti implicati erano state chieste solo 5 misure cautelari per un procedimento che poi era stato archiviato”. Vicenda che Il Dubbio ha approfondito con un’inchiesta.