L’etimo di “suggestivo” ci dice che tale aggettivo proviene dal verbo “suggerire”: ecco perché i nostri codici di procedura proibiscono di porre al testimone delle domande suggestive, vale a dire tali da indicare implicitamente, cioè da suggerire, la risposta che si attende di ricevere.

Al tempo di Beccaria valeva la medesima regola, perfino ovvia allo scopo di non influenzare le deposizioni dei testimoni in un senso o nell’altro.

Sia detto fra parentesi, tale divieto non vale solo per le parti – cioè il pubblico ministero e il difensore – ma vale anche per il giudice, il quale, nel porre una domanda al teste, non può certo suggerire implicitamente la risposta che da lui si attende: la nostra giurisprudenza sul punto arranca, stentando ad ammettere questa lampante verità, quasi che il giudice, per sue misteriose virtù, possa sottrarsi alle normali leggi della razionalità giuridica, e spingersi lecitamente a suggerire al teste la risposta alla propria domanda.

Ma la cosa davvero interessante è che Beccaria trae spunto da questa regola procedurale, per tornare a scagliarsi contro la tortura con un argomento ineccepibile.

Infatti, egli stigmatizza un ordinamento giuridico che da un lato proibisce le domande suggestive, mentre dall’altro autorizza la tortura: cosa più “suggestivo” del dolore fisico insopportabile?

Ecco la stridente contraddizione degli ordinamenti del suo tempo, che egli non manca di rilevare e di censurare.

Beccaria non giunge però ad ammettere che l’accusato possa rifiutarsi di rispondere, come invece garantito nei codici di procedura penale dei moderni Stati di diritto, con l’istituzione del “diritto al silenzio” dell’imputato, limitandosi egli a rilevare che nessuna pena ulteriore va all’accusato irrogata nel caso in cui le domande postegli siano inutili, in quanto certa la sua colpevolezza.

Anche qui dunque, dominante, la prospettiva utilitaristica.

Tace invece, e a ragione, Beccaria su delitti che davano luogo alla pena del rogo; e ne tace perché non di delitti si trattava, ma di peccati e, come è noto, egli distingue nettamente e separa i primi dai secondi, questi ultimi dovendosi lasciare alla competenza di altra autorità.

Ma siccome abbiamo visto più volte che Beccaria non tradisce la propria ispirazione utilitarista, non poteva mancare un accenno a quelle che chiama “false idee di utilità”.

Tali sono le leggi che sacrificano vantaggi reali a favore di inconvenienti puramente immaginari, quelle che toglierebbero agli uomini “il fuoco perché incendia e l’acqua perché annega”.

Con un pizzico di umorismo che non guasta, Beccaria rende benissimo la sua idea, che forse oggi potremmo definire, forzando un po’, antiproibizionista.

Così, Beccaria si dichiara contrario alle leggi che proibiscono di portare armi, in quanto esse disarmeranno soltanto coloro che non sono “inclinati” a portarle, mentre i veri delinquenti che si avvalgono delle armi come normale strumento delle loro malefatte non si lasceranno certamente scoraggiare da una legge che punisce il porto dell’arma, se questa serve per commettere i ben più gravi delitti ai quali si son già preparati.

Massima e certa utilità sta dunque, per Beccaria, più che nel punire i delitti, nel prevenirli.

Il modo più sicuro per il giurista milanese sta nel fare leggi “chiare e semplici”, tali da poter essere da tutti intese e seguite.

Ora, a parte il limite del razionalismo illuminista, di cui anche Beccaria partecipava, in forza del quale basterebbe conoscere la verità delle cose, per seguirla ( cosa che non è, perché non sempre la volontà segue la ragione: e basti citare in proposito un celebre distico di Terenzio: “video bona proboque, deteriora sequor”), rimane il fatto incontestabile che in un sistema di leggi scritte, quale il nostro, o esse sono chiare e comprensibili oppure sono inutili.

Basti por mente alla situazione italiana di oggi, dove un esasperante ed intricatissimo groviglio di norme e precetti che si rincorrono, si sovrappongono, si escludono vicendevolmente, si presenta come un vero rompicapo per il giurista.

E da qui naturalmente una pluralità di interpretazioni, di rimandi, di conflitti: insomma, la incertezza del diritto elevata a fisiologico canone interpretativo.

Beccaria ne sarebbe inorridito, bollando buona parte delle nostre leggi vigenti con l’infamante marchio della inutilità.