IL COMMENTO

Dove Beccaria si mostra davvero innovatore è nel campo dei reati che oggi chiameremmo di tipo fallimentare, derivanti cioè dall’attività commerciale di un certo soggetto. Beccaria infatti distingue fra il fallito colpevole e quello innocente, vale a dire fra quello che dolosamente abbia frodato i creditori nell’ambito della propria attività e quello che invece sia stato vittima incolpevole di circostanze avverse che ne hanno cagionato l’insolvenza.

Il primo va punito in modo proporzionato alla gravità dei fatti commessi, mentre il secondo va invece perfino aiutato dallo Stato, proprio in quanto del tutto incolpevole. Oggi ci sembra la scoperta dell’acqua calda, ma se si pensa che Beccaria scriveva queste cose e diffondeva queste idee oltre due secoli e mezzo fa – quando ancora il debitore veniva incarcerato - allora non sarà difficile comprendere la portata davvero rivoluzionaria delle sue pagine.

Del tutto contrario è poi Beccaria alla imposizione di taglie, che oggi stranamente tornano a far capolino di tanto in tanto per iniziativa di qualche associazione privata, allo scopo di scoprire i colpevoli di reati commessi contro un qualche socio. Il giurista milanese osserva che tale tipo di iniziativa è sommamente inutile, in quanto “in vece di prevenire un delitto, ne fa nascer cento”, poiché induce al tradimento, armando la mano dei cittadini contro altri cittadini e mentre punisce un reato, un altro ne propizia.

Insomma, una prassi nefasta che produce più danni di quanti vorrebbe evitarne. E finalmente Beccaria tocca il tema della impunità che alcuni Tribunali offrono al complice di un grave delitto che farà il nome dei suoi sodali: oggi diremmo il tema del pentitismo. Ora, pur in presenza di indubitabili vantaggi ( scoprire gli autori di gravi reati e prevenirne altri), Beccaria sostiene che gli svantaggi siano di gran lunga più significativi: infatti, sollecitare la delazione, pur fra scellerati, significa da un lato autorizzare il tradimento e, dall’altro, manifestare la debolezza della legge, “che implora l’aiuto di chi l’offende”.

Questa posizione dovrebbe essere meditata da quanti – ed oggi non sono pochi – con eccessiva superficialità e spregiudicatezza intendono sempre e comunque far ricorso allo strumento della delazione legalizzata, come si trattasse di una innocente strategia di politica criminale. Beccaria non riesce proprio a tollerare questa impostazione, nonostante sembri quasi che faccia di tutto per autoconvincersi in senso contrario.

Ecco perchè così egli conclude sul punto: “Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento e alla dissimulazione”. Beccaria si pone qui degli interrogativi che non sono esclusivamente di carattere etico, ma anche di carattere giuridico, interrogativi che invece i giuristi di oggi in Italia fingono di non conoscere neppure e per i quali non mostrano comunque alcuna sensibilità.

Di fatto oggi in Italia nessuno si pone queste domande. Eppure, qualcuno dovrebbe porsele, se non altro perché esse hanno un senso compiuto. Il pentitismo viene di solito difeso con il tipico ragionamento del fine che giustifica i mezzi, di sapore machiavellico. Ora, a parte che un tale concetto non fu mai espresso dal segretario fiorentino, rimane che si tratta di un ragionamento assurdo: si sa quanto lo criticasse Hegel, il quale chiariva che il fine non giustifica mai i mezzi, ma li specifica soltanto. Si prega perciò i Soloni di casa nostra di non usare più questo argomento che è semplicemente inesistente.