Entrata in vigore il 3 agosto scorso, la legge 23 giugno 2017, n. 103 ' Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario', la “Riforma Orlando”, che prende il nome dell’attuale Guardasigilli che ha fortemente voluto la sua approvazione, sta pian piano finendo il rodaggio per entrare nel delicato ingranaggio del sistema giudiziario.

Il provvedimento, ricordiamolo, introduce modifiche di grande rilievo nell’ordinamento penale, sia sul piano del diritto sostanziale, sia su quello del diritto processuale. Alcune, come detto, già entrate in vigore, altre invece oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo, come ad esempio quella sull’Ordinamento penitenziario sulla quale si sono insidiate il 26 luglio scorso le Commissioni presso l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia composte da docenti universitari, avvocati e magistrati di sorveglianza.

Oggi esamineremo alcune criti- cità evidenziate da chi materialmente è chiamato ad applicare le nuove norme: magistrati ed avvocati su tutti.

Iniziamo dall’allungamento dei termini di prescrizione che così come formulato inciderà sul lavoro dei giudici. Oggi i piani organizzativi di molti tribunali nello stabilire le priorità del lavoro del giudice prevedono che si possa evitare la trattazione di quei processi che si prescrivono entro un contenuto lasso di tempo. In genere si va dai sei mesi ad anno. La ragione è chiara: si preferisce che il giudice si concentri su processi che proseguiranno nei vari gradi senza arenarsi nella prescrizione. L’allungamento della prescrizione si traduce nel fatto che il giudice dovrà comunque raggiungere una sentenza nel merito dato che il processo è destinato ad allungarsi nella fase successiva del giudizio. Insomma, meno reati che si prescrivono vuol dire più sentenze nel merito per i giudici.

Fra i punti maggiormente discussi fra i giudici di primo grado, poi, la normativa secondo cui il tribunale in composizione monocratica dovrà occupar- si della impugnazione dei provvedimenti di archiviazione del Gip. In particolare, il giudice monocratico valuterà i casi di nullità previste dall’art. 410 bis commi 1 e 2 cpp dei decreti di archiviazione in accoglimento della relativa richiesta del Pm e delle ordinanze di archiviazione a seguito di udienza camerale. Sono le nullità conseguenti al mancato rispetto dei termini, alla mancanza degli avvisi e alla mancata considerazione di una opposizione.

Ci si chiede, specie con riguardo ai piccoli tribunali, se si verificheranno delle incompatibilità fra il giudice, inteso come persona fisica, che avrà esaminato le nullità inerenti il provvedimento di archiviazione e il medesimo giudice che comporrà il collegio al dibattimento su reati connessi. In ogni caso, si imporrà un aggravio di lavoro del giudice dibattimentale che dovrà esaminare le eccezioni, peraltro doverose, del foro.

Ma anche i consiglieri d’Appello saranno chiamati ad una nuova forma di giudizio di secondo grado, quello sulla impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere emesse dal Gup. Come si ricorderà, la competenza spettava, fino alla riforma Orlando, immediatamente alla Corte di Cassazione. Ora si ha una pronunzia della Corte di Appello e poi ancora la possibilità di ricorso in Cassazione. Un allungamento, dunque, della procedura. Un allungamento analogo si ha anche con la rimodulazione dell’istituto finalizzato alla rescissione del giudicato per assenza incolpevole dell’imputato. Il giudice di Appello, poi, deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale in caso di appello del Pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa: un pregiudizio negativo verso le assoluzioni in primo grado che hanno ad oggetto la valutazione della credibilità del teste. Il tutto, anche qui, con sicuro allungamento dei tempi processuali.

Infine il punto più discusso: l’avocazione da parte del procuratore generale delle indagini preliminari se il Pm non chiede l’archiviazione o non esercita l’azione penale nei termini. Per rendere effettiva questa forma di controllo sulle procure presso i tribunali bisognerà aumentare gli attuali organici dei sostituti procuratori generali.