Rapidità, unanimità ed efficacia: sul tema delle norme per eleggere i Consigli forensi le Camere hanno dato prova di virtù non sempre rintracciabili nell’attività Parlamentare. E così ieri, a meno di due mesi dal sì di Palazzo Madama, Montecitorio ha definitivamente approvato il sistema di voto per gli Ordini degli avvocati. Passa dunque senza modifiche il testo presentato dal parlamentare di “Ala” Ciro Falanga e licenziato nell’aprile scorso dalla commissione Giustizia del Senato: anche alla Camera è stata la commissione Giustizia a chiedere e ottenere la “sede deliberante”. L’organismo presieduto dalla dem Donatella Ferranti si è riunito nel primo pomeriggio di ieri e ha espresso il sì decisivo. Seduta rapida, voto unanime. Come unanime era stato il parere favorevole alla richiesta di procedura accelerata. «Questo testo restituisce all’avvocatura la piena efficacia del sistema di elezione degli Ordini», ha subito commentato la relatrice Anna Rossomando, avvocato penalista di Torino, anche lei del Partito democratico. Secondo la deputata, «l’approvazione di questa legge supera le criticità evidenziate dalla magistratura amministrativa e al contempo rafforza l’efficacia della disciplina, attribuendole il rango di provvedimento legislativo e non di semplice regolamento». Due aspetti qualificanti delle nuove misure, in effetti. Perché innanzitutto si mette fine alle difficoltà derivate dalla pronuncia con cui il Tar del Lazio, nel giugno 2015, aveva sancito l’illegittimità del preesistente regolamento ministeriale: diversi Ordini forensi si trovavano da mesi alla paralisi, a causa di sentenze, passate in giudicato, di annullamento delle elezioni. Inoltre sarà impossibile il verificarsi di uno scenario simile a quello degli ultimi due anni proprio perché, come osserva Rossomando, stavolta la legge elettorale forense è definita appunto da una fonte normativa primaria e non sarà più impugnabile in sede amministrativa.

La deputata e penalista torinese si è spesa nelle scorse settimane per ottenere, da tutti i gruppi rappresentati in commissione, il parere favorevole alla richiesta di “sede legislativa”. «È assolutamente da apprezzare l’attenzione mostrata dalla presidente Ferranti, dall’onorevole Rossomando e da tutti i componenti della commissione Giustizia, sensibili a una questione di grande importanza come la neccessità di assicurare ai Consigli regole certe», ha dichiarato il presidente del Cnf Andrea Mascherin.

Il provvedimento è accompagnato da disposizioni transitorie che ne faciliteranno l’applicazione. Gli Ordini che non avevano rin- novato i Consigli secondo il regolamento del 2014, o che si trovano con Consigli decaduti in seguito a sentenze definitive di annullamento, potranno convocare le elezioni entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge. Negli Ordini per i quali invece le sentenze non sono ancora definitive, i 45 giorni decorreranno dal passaggio in giudicato. In ogni caso, in sede di prima applicazione, la scadenza dei Consigli è fissata al 31 dicembre del 2018. Restano salvi gli atti dei “Coa” in carica per i quali non si erano celebrate le elezioni nel 2015, così come restano validi gli atti di quei Consigli eletti in base al regolamento del 2014 “anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato”. Dal punto di vista del sistema di voto, sarà possibile per ciascun elettore indicare un numero di candidati non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, con “tutela del genere meno rappresentato”. Vuol dire che, come recita l’articolo 10 comma 5 della legge, “in ogni caso, l’elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo” di candidati da indicare. All’articolato è allegata una tabella che indica nel dettaglio sia la proporzione tra consiglieri da eleggere e numero massimo di candidati che ciacun elettore può indicare, sia le rispettive quote di genere.