Per la prima volta in Italia, un tribunale dei minori, quello di Firenze, ha riconosciuto l'adozione di bambini da parte di una coppia di gay. Si tratta del caso di due fratellini, adottati da due uomini, cittadini italiani ma residenti nel Regno Unito. I giudici di Firenze hanno disposto la trascrizione anche in Italia dei provvedimenti emessi dalla Corte britannica: ai bambini viene così riconosciuto lo status di figli e la cittadinanza italiana. "Non rilascio nessun commento". Così il presidente del tribunale dei minori di Firenze, Laura Laera, risponde all'Agi in merito alla sentenza dei giudici fiorentini che riconosce un'adozione di due minori da parte di una coppia gay composta da due uomini italiani residenti nel Regno Unito. Con questa sentenza viene dunque riconosciuto in Italia lo status di figli veri e propri, a differenza di quanto già previsto per i casi di stepchild adoption. Letteralmente 'adozione del figliastrò, meccanismo che permette a uno dei membri di una coppia di essere riconosciuto come genitore del figlio, biologico o adottivo, del compagno. I due papà, entrambi italiani, da tempo residenti nel Regno Unito, si sono rivolti all'Avvocatura per i diritti Lgbti-Rete Lenford per ottenere in Italia la trascrizione dei provvedimenti emessi dall'Autorità straniera a cui consegue per i figli il riconoscimento della cittadinanza italiana e del medesimo status e dei medesimi diritti riconosciuti nel Regno Unito. Il Tribunale, con un'articolata motivazione, ha accolto integralmente le richieste dell'avvocato Susanna Lollini che li ha seguiti, compiendo una completa disamina della disciplina del riconoscimento in Italia dei provvedimenti stranieri che riguardano i minorenni. "La disposizione normativa - si legge in una nota - prevede che l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia purchè "conforme ai principi della Convezione ( dell'Aja 29 maggio 1993)". Si tratta di un'ipotesi che si differenzia dalla disciplina che riguarda l'adozione internazionale da parte di cittadini italiani che risiedono nel nostro paese e da quella prevista dal diritto internazionale privato che impone il riconoscimento automatico di provvedimenti stranieri che riguardano genitori adottivi stranieri e minori stranieri o non in stato di abbandono. Il Tribunale ha quindi proceduto alla verifica della conformità alla Convenzione dell'Aja della sentenza britannica con la quale era stata disposta l'adozione di due fratellini, chiarendo che la Convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all'adozione, esame che nel caso di specie è stato puntualmente effettuato dalle autorità inglesi, riservando l'eventuale rifiuto all'ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico. In merito all'ordine pubblico internazionale il Tribunale fa propri i principi espressi dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 19599/2016) in un caso di trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna, una cittadina spagnola e l'altra italiana, ritenendo che esso "non è enucleabile esclusivamente sulla base dell'assetto ordinamentale interno, ma è da intendersi come complesso di principi ricavabili dalla nostra Costituzione e dai Trattati Internazionale cui l'Italia ha aderito e che hanno ai sensi dell'art. 117 Cost. lo stesso rango nel sistema delle fonti della costituzione".