Il disegno di legge disciplina “l’unione civile tra persone dello stesso sesso”.CHI RIGUARDAPer chiedere di essere uniti civilmente bisogna essere “due persone maggiorenni dello stesso sesso”. Consiste in una dichiarazione pubblica davanti a un ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, che poi viene registrata nell’archivio dello stato civile. Non possono contrarla persone già sposate o unite civilmente e le cause di invalidità dell'unione sono le stesse previste per il matrimonio civile (interdizione per infermità mentale; persone imparentate; condannate in via definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge o contraente di unione civile dell’altra parte; quando il consenso all’unione è stato estorto con violenza o determinato da paura).COSA COMPORTALe due persone possono scegliere quale cognome comune assumere, concordare una residenza comune e scegliere il regime patrimoniale preferito, tra comunione e separazione dei beni. La legge prevede esplicitamente che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio” si intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente. In caso di malattia o di morte di una delle due parti, l'altra può essere designata a prendere decisioni. In caso di morte di una delle parti, il partner ha diritto all'eredità e alla pensione di reversibilità.Si applica alle unioni civili la anormativa sul ricongiungimento familiare, sul congedo matrimoniale, sugli assegni familiari e sui trattamenti assicurativi. LO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONEL'unione civile si scioglie per morte di uno dei coniugi o per volontà di una delle due, manifestata davanti all’ufficiale di stato civile. In questo caso l’unione si scioglie dopo tre mesi dalla dichiarazione.In caso di cessazione della convivenza, il giudice può stabilire il diritto di una delle due parti di ricevere alimenti, nel caso sussista lo stato di bisogno.