«Sono state date indicazioni dettagliate a tutte le forze di polizia presenti sul territorio circa i nuovi diritti e facoltà spettanti alle persone offese», fa sapere il procuratore di Milano Marcello Viola a proposito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia in tema di procedibilità. «Abbiamo predisposto - prosegue Viola - dei moduli ad hoc e l’elenco dei reati oggetto dell’intervento del legislatore è disponibile anche presso il punto informazioni del Palazzo di giustizia e sul sito internet della Procura. La polizia giudiziaria, mi piace sottolinearlo, ha risposto molto bene e sono rari i casi in cui il cittadino decida di non presentare la querela», aggiunge quindi il procuratore di Milano.

Il capoluogo lombardo è da tempo la prima città d’Italia per numero di denunce. Solo per quanto riguarda i furti, leggendo le ultime statiche pubblicate dal Sole 24 Ore, le denunce sarebbero circa 6000 ogni 100mila abitanti. Sarà forse per il senso civico meneghino, fatto è che i cittadini milanesi sono portati a denunciare, a differenza di altre realtà, i reati di cui sono stati vittime.

La riforma Cartabia, come detto, ha modificato il regime della procedibilità a querela, estendendolo ai delitti puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (senza tener conto delle circostanze). La procedibilità è rimasta d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ad eccezione però delle lesioni stradali. L’elenco dei reati adesso procedibili a querela è quanto mai variegato. Si va dalle lesioni personali stradali, alle lesioni personali dolose, al sequestro di persona, limitatamente all’ipotesi non aggravata (ad esempio i “sequestri lampo”), alla violenza privata, limitatamente all’ipotesi non aggravata, alla minaccia grave e alla violazione di domicilio. Quanto ai reati contro il patrimonio, la maggioranza, si tratta delle diverse fattispecie di furti, della turbativa violenta del possesso di cose mobili, del danneggiamento, della truffa, frode informatica e appropriazione indebita. Nell’elenco ci anche due contravvenzioni: il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

La riforma prevedeva anche una finestra temporale. Se la persona offesa, prima del 30 dicembre 2022, ha avuto notizia del fatto costituente reato, aveva il termine di tre mesi per l’esercizio del diritto di querela, e per l’integrazione di denunce o esposti che erano già depositati. Il termine è scaduto il 30 marzo scorso. «Non ho al momento dati precisi al riguardo», continua ancora Viola. Su tale aspetto hanno avuto un ruolo importate gli avvocati, «riaprendo i fascicoli dei propri clienti», in modo da verificare le denunce e gli esposti già presentati e valutare nuovamente le situazioni in cui si era deciso di non presentare querela appoggiandosi alla precedente procedibilità d’ufficio.

Originariamente la riforma aveva previsto sul punto che fossero i magistrati ad avvisare le persone offese del mutamento di regime di procedibilità. Ipotesi che poi non ha avuto corso. Tale onere è rimasto per i pm solamente in caso di indagati soggetti a misure cautelari. Queste modifiche al codice di procedura penale dovrebbero, nelle intenzioni del legislatore, permettere di conseguire gli obiettivi fissati dal Pnrr, ad iniziare dalla riduzione del venticinque percento della durata dei tre gradi di giudizio penali entro il 2026.

Il passaggio alla procedibilità a querela, in particolare, dovrebbe ridurre fortemente l’intervento del giudice penale, con una considerevole riduzione del congestionamento processuale sia per i casi in cui non sarà presentata una querela sia per quelli in cui vi sarà una remissione della stessa. Riduzione che, almeno su questo aspetto, a Milano non ci sarà visto come hanno reagito i cittadini alle modifiche introdotte dalla ex Guardasigilli. Continuando a denunciare ed a chiedere la punizione dei colpevoli.