La richiesta di arresto di Andrea Cozzolino, l’europarlamentare dem coinvolto nel caso Qatargate, potrebbe essere costituzionalmente illegittima. E a sollevare il dubbio sono i giudici della Corte d’appello di Napoli, che accogliendo le questioni sollevate dalla difesa hanno rinviato per la quarta volta - questa volta al 2 maggio - la decisione sulla posizione del politico, in attesa di documenti esaustivi da parte del Belgio, che da mesi chiede di sbattere Cozzolino in cella. Ciò nonostante siano diversi i punti ancora da chiarire.

Il politico è accusato dal procuratore belga Michel Claise di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio, con lo scopo di favorire gli interessi del Qatar e del Marocco negli alti organismi comunitari in cambio di lauti compensi. In particolare, Cozzolino si sarebbe occupato di perorare la causa marocchina su mandato di Abderrahim Atmoun, ambasciatore di Rabat a Varsavia, con il quale avrebbe avuto diversi incontri.

I giudici napoletani, nell’udienza di oggi, hanno accolto le richieste avanzate dalla difesa - rappresentata dagli avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro - certificando la carenza di una relazione individualizzata, e non generica, come quella inviata in passato, su quale carcere belga - e in che condizioni di detenzione - accoglierà eventualmente Cozzolino, date le precarie condizioni di salute dello stesso. Un fatto non secondario, considerato che le carceri belghe, stando al rapporto del Comitato del Consiglio d'Europa per la Prevenzione della Tortura, risultano violente e sovraffollate.

Ed è molto significativa l’insistenza dei giudici nel chiedere, per la seconda volta, rassicurazioni che evidentemente non sono state fornite, in merito alla capacità di garantire un’adeguata assistenza ed un’accoglienza “attrezzata” per un soggetto cardiopatico qual è Cozzolino. Ma soprattutto, non sono chiari i motivi investigativi alla base della richiesta di arresto - secondo la difesa «generica per attività istruttorie», delle quali non si sa nulla -, mentre nel fascicolo non è contenuto il mandato di arresto nazionale, elemento richiesto dalla normativa, e dunque fondamentale, per consentire una pronuncia da parte dei giudici italiani, dal momento che il mandato di arresto europeo deve poggiare «su un mandato di arresto interno, belga». Nonostante la modifica normativa del 2021 abbia ristretto lo spazio di valutazione dei giudici nazionali che ricevono la richiesta di estradizione, sulla base del principio del controllo da parte di Stati comunitari con i quali si ha un rapporto di fiducia e collaborazione, «in assenza del provvedimento nazionale che questo controllo giurisdizionale presuppone intrinsecamente, la costipazione degli spazi del giudice della consegna non trova giustificazione, soprattutto a cospetto di una misura così penalizzante, a fronte di un quadro indiziario molto generico», spiega Conte al Dubbio. Senza tale documento, dunque, la richiesta di estradizione potrebbe risultare improcedibile.

Ed è su questo presupposto che si aggancia la seconda richiesta, che mira a capire su quali esigenze investigative le autorità belghe hanno spiccato questo mandato d’arresto europeo, atteso che la mattina del 10 febbraio Cozzolino era stato convocato con un ordine di comparizione, tramutato nel pomeriggio in ordine d’arresto, «con una formulazione delle esigenze molto generiche». Esigenze che difficilmente sono maturate di punto in bianco.

«I giudici dell'ottava sezione della Corte di Appello di Napoli, con competenza e sensibilità giuridica, hanno accolto le richieste istruttorie della difesa avanzate nella scorsa udienza, sulle quali si erano riservati, per avanzare alla Procura federale belga richieste di chiarimenti sul momento genetico e sulle specifiche esigenze investigative che hanno portato all'adozione del mandato di arresto europeo, di cui sin dall'inizio abbiamo denunciato l'illegittimità e la sproporzione; e per chiedere, ancora una volta, vista la vaghezza della prima risposta, rassicurazioni sulle capacità delle carceri belga di garantire e tutelare il diritto alla salute di un soggetto cardiopatico - hanno sottolineato Conte e Ferraro -. Una decisione, quella dei giudici partenopei, nel solco della migliore giurisprudenza europea e nazionale, che tiene insieme il corretto funzionamento dello spazio giuridico comunitario e la salvaguardia del nostro irrinunciabile patrimonio costituzionale, di diritti e garanzie personali e ordinamentali».

Lo sforzo dei giudici napoletani è dunque doppio: «Tenere insieme il funzionamento dello spazio giuridico europeo e salvaguardare, allo stesso tempo, seppure nei ridotti spazi residuati all’esito della riforma del 2021, il patrimonio italiano costituzionale di diritti individuali e di garanzie - aggiunge Conte -. La nostra è una Costituzione garantista. L’articolo 13 secondo comma stabilisce che un cittadino può essere privato della libertà personale soltanto al cospetto di un fatto circostanziato, grave, specifico, allarmante. Ed è vero che nel caso di specie chi deve stabilire queste caratteristiche è l’autorità che procede, quindi quella belga, ma nella disomogeneità dei due sistemi giudiziari è un dovere, quello dei giudici nazionali, fare uno scrutinio. Nel caso di Cozzolino, questo scrutinio non è stato possibile nemmeno a livello superficiale».