L’intenzione c’è e il ministro Carlo Nordio, nei giorni scorsi, l’ha ribadita: le norme sulle intercettazioni vanno modificate. E così, mentre la Commissione Giustizia al Senato avvia un’indagine conoscitiva sul tema, deputati e senatori depositano le prime proposte di legge. A partire da quella del forzista Pierantonio Zanettin, intenzionato a vietare l’utilizzo dei trojan nel contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e cancellare, dunque, definitivamente la norma Bonafede.

Ma spulciando le banche dati di Palazzo Madama e Montecitorio sono diverse le idee messe in campo dai partiti. Specie per quanto riguarda la battaglia contro la gogna mediatica, come dimostra la proposta di Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia che vuole introdurre l'articolo 379-ter e abrogare il 684 del codice penale, in materia di rivelazione di atti di indagine non coperti da segreto. Il nuovo articolo andrebbe a collocarsi dopo il 379 bis, che disciplina la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, inasprendo, dunque, l’attuale norma, che punisce con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 51 a 258 euro chiunque pubblichi, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione.

«A ogni indagine, per ogni arresto, per ogni incriminazione, si assiste, in tempo reale, alla illegittima pubblicazione di ogni tipo di atto di indagine - ha scritto nei giorni scorsi Calderone sul proprio profilo Facebook -. Dichiarazioni testimoniali, conversazioni intercettate, propalazioni di pentiti. Il mostro sbattuto in prima pagina e pubblicazione immediata di atti di indagine. Addirittura conversazioni tra presenti. Va, ovviamente, pubblicata la notizia ma pochi sanno che gli atti di indagine non si possono pubblicare, almeno fino a un certo momento. Il paradosso è che la legge vieta la pubblicazione, anche a stralcio, di atti di indagine fino alla udienza preliminare. L'ulteriore paradosso - ha aggiunto - è che si viola la norma processuale (articolo 114 comma 2 c.p.p.) tutti i santi giorni e il legislatore (ma anche le autorità) non è mai intervenuto».

Da qui la proposta, che mira a sanzionare la violazione di tali norme: «Gli atti di indagine, anche parziali, non possono essere pubblicati - ha concluso il deputato -. Il cittadino imputato non è un cane da bastonare». Un punto sul quale si concentra anche la proposta del forzista Pietro Pittalis, che riprende quella presentata lo scorso anno a prima firma Catello Vitiello (IV) e che introduce nuove fattispecie criminose, come la «rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate» (art. 326-bis c.p.). Sul fronte processuale, la norma interverrebbe proprio sull’articolo 114 cpp per circoscrivere meglio il divieto di pubblicazione degli atti, specie in materia di intercettazioni telefoniche e provvedimenti cautelari.

La nuova norma vieterebbe la pubblicazione, anche parziale o riassuntiva, degli atti contenuti nel fascicolo del pm o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Stesso principio valido per le intercettazioni. Sul punto il deputato di Azione Enrico Costa ha presentato una proposta complementare, che prevede modifiche all’articolo 114 del codice di procedura penale, in materia di pubblicazione delle ordinanze che dispongono misure cautelari.

Ma non solo: il vicesegretario di Azione punta anche a rendere più concreta la direttiva sulla presunzione d’innocenza, proponendo una modifica al codice di protezione dei dati personali, nonché al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di garanzia del rispetto della presunzione di innocenza in relazione alla diffusione di informazioni su procedimenti penali. Secondo Costa, «lo Stato deve svolgere le indagini con mezzi e risorse adeguate, ma deve anche garantire che quando una persona entra nel tritacarne dell’indagine e ne esce da innocente, deve essere la stessa persona che ne è entrata». Da qui l’idea di istituire il «Garante della Presunzione d’innocenza» per «ristabilire l’ordine laddove c’è stato uno sbilanciamento tra quanto emerso nelle notizie delle indagini e l’effettiva assoluzione al termine del processo».

Le proposte di Calderone riguardano anche l’articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione degli elementi di prova desunti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti diversi dall’indagato, e l’articolo 375 del codice penale, in materia di omessa trascrizione di intercettazioni di contenuto favorevole all’indagato. «Per attribuire valore probatorio pieno a una conversazione intercettata a cui non partecipa l’accusato sono necessari, per legge, altri riscontri probatori - ha dichiarato a IlSicilia.it -. È inaccettabile che un cittadino può essere perfino arrestato sul contenuto di una conversazione intrattenuta da due o più soggetti estranei. Io propongo che la conversazione abbia un valore probatorio affievolito e necessiti di ulteriori riscontri. Non mero potere discrezionale di valutazione da parte dei magistrati della conversazione ma necessità di riscontro per legge».

Per quanto riguarda le trascrizioni, invece, «il pubblico ufficiale che ascoltando una conversazione di segno favorevole all’indagato non la trascrive dovrà rispondere, con una fattispecie tipica, ai rigori della legge penale. Se c’è una frase positiva deve essere trascritta. Le garanzie del cittadino imputato in uno Stato di diritto vanno salvaguardate».