I diritti di detrazione e rimborso dell'IVA sono vincolati da principi equivalenti, come confermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13162/2024. Secondo questa pronuncia, imprenditori e professionisti possono richiedere il rimborso dell'IVA pagata per lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili non di loro proprietà ma detenuti tramite un diritto di personale godimento, purché vi sia un legame stretto tra tali beni e l'attività svolta.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate di Brescia aveva notificato a un imprenditore un atto di recupero di un rimborso IVA, accompagnato da una sanzione. L’ente fiscale sosteneva che il rimborso fosse stato richiesto per lavori di ristrutturazione su beni detenuti in locazione, non rispettando i requisiti dell’art. 30 D.P.R. 633/1972. Questo articolo consente il rimborso dell'IVA per la dichiarazione annuale se l'importo supera i 2.582,28 euro e riguarda beni ammortizzabili. L'imprenditore aveva trovato supporto nella Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, decisione confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Il ricorso

L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso, accusando la violazione degli artt. 5, co.5, d.lgs. 471/1997, 30, co. 3, DPR 633/1972, e degli artt. 102 e 103 del TUIR. Secondo l’Agenzia, la commissione tributaria regionale aveva erroneamente equiparato i presupposti per la detrazione e per il rimborso dell’IVA, sostenendo che i lavori riguardavano beni strumentali all’attività imprenditoriale del contribuente, ma non di sua proprietà.

La controversia centrale riguarda la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA per lavori su beni di terzi e se i criteri per la detrazione e il rimborso dell’imposta siano equivalenti. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione aveva rilevato un contrasto giurisprudenziale su questo punto, sollecitando l'intervento delle Sezioni Unite.

La sentenza

Le Sezioni Unite hanno interpretato l'espressione "acquisto di beni ammortizzabili" nell'art. 30, co. 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 in modo estensivo, includendo anche la disponibilità di beni tramite un diritto personale di godimento, se strumentali all'attività dell'impresa e detenuti a lungo termine. Hanno chiarito che "beni ammortizzabili" nel contesto IVA si riferisce ai "beni di investimento" secondo la normativa comunitaria, comprendendo quelli usati per l’attività imprenditoriale o professionale per un periodo medio-lungo. In conclusione le Sezioni Unite hanno stabilito che imprenditori e professionisti possono ottenere il rimborso dell'IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili detenuti tramite un diritto personale di godimento, a condizione che tali beni siano strumentali all'attività svolta.