La prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso inizia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, qualora il giudizio arrivi, appunto, in secondo grado. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27613/2023, pubblicata il 29 settembre scorso.


Il caso
La controversia da cui l’ordinanza parte vede un avvocato che agisce in giudizio contro due ex clienti. Chiede al Tribunale di condannare le controparti al pagamento dei compensi per il lavoro svolto in un complesso procedimento giudiziario, giunto fino alla Cassazione.
I convenuti eccepiscono la prescrizione del diritto dell’avvocato a richiedere il compenso, sostenendo che il diritto al compenso per il giudizio davanti al Tribunale si sia estinto per prescrizione ordinaria decennale, che quello per il ricorso in Appello si sia estinto per prescrizione presuntiva triennale e che nessuna somma spetti all’avvocato per il giudizio di Cassazione in quanto clienti e difensore avevano raggiunto un accordo in tal senso.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che il compenso dell’avvocato deve essere richiesto al termine di ogni fase processuale, ha ritenuto che il diritto dell’avvocato al compenso per il giudizio di primo grado era effettivamente prescritto. Tuttavia, ha stabilito che i convenuti erano ancora obbligati a pagare gli onorari relativi al giudizio di appello e a quello di cassazione.
Il legale, insoddisfatto della pronuncia del Tribunale, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice di primo grado aveva commesso errori nella interpretazione e applicazione degli artt. 2946, 2935 e 2957 comma 2 del codice civile. Il suo principale argomento verteva sull’identificazione erronea del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.

La decisione della Suprema corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’avvocato, annullando la decisione del Tribunale e aprendo una nuova fase nella controversia. La Corte ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale la prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso per l’attività professionale svolta in favore di un cliente inizia a decorrere dal momento in cui l’affare per il quale è stato conferito l’incarico si conclude. Nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, questo momento coincide con la pubblicazione della sentenza di appello.
La Corte ha fatto un ulteriore passo avanti, sottolineando che l’ultima prestazione dell’avvocato deve essere individuata in base al completamento del contratto di patrocinio, e non alla mera emissione della procura ad litem. Questo significa che il periodo di prescrizione triennale, stabilito dall’articolo 2956 del Codice Civile, si attiva solo per le questioni ancora aperte, come indicato nell’ultima parte del secondo comma dell’articolo 2957.