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CORTE DEI CONTI GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PUGLIA
Andando al nocciolo, lo Stato di diritto si fonda su tre pilastri: ( I) esiste la legge a cui nessuno, neanche il pubblico potere, può sottrarsi; ( II) esistono dei giudici indipendenti che fanno applicare la legge; ( III) esistono degli avvocati indipendenti che agiscono per far affermare i diritti e i legittimi interessi dei cittadini. Lo Stato di diritto non esiste senza giudici e avvocati indipendenti.
La Costituzione sancisce l’indipendenza della magistratura ( art. 104: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» ) e l’indipendenza del singolo giudice ( art. 101: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge» ).
La Costituzione non menziona l’indipendenza dell’avvocato. Ma quasi tutti i recenti disegni di legge costituzionale che si propongono di “introdurre l’avvocato in Costituzione” mirano a sancire il principio secondo cui la professione forense viene esercitata in «condizioni di libertà e indipendenza» ( vedi, ad esempio, i progetti di legge presentati al Senato n. 418/ 2022 e 1189/ 2024). In ogni caso la legge professionale n. 247/ 2012 tutela l’indipendenza dell’avvocatura ( artt. 29 e 35) e di ogni singolo avvocato ( art. 1, comma 2, lett. b: «L'ordinamento forense … garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti».
Ma in cosa consiste esattamente l’indipendenza di giudici e avvocati? Come si garantisce? Nel 2010 il Consiglio consultivo dei giudici europei ( organismo del Consiglio d’Europa) ha adottato la «Magna Carta dei giudici» che elenca le «Garanzie di indipendenza» dei giudici. Guardando alle garanzie invocate per i giudici si scopre che le stesse non sono molto diverse da quelle che devono valere anche per gli avvocati.
A. La remunerazione. Secondo la citata Magna Carta ( punto 7) «Il giudice deve beneficiare di una remunerazione e di un sistema previdenziale adeguati e garantiti dalla legge, che lo mettano al riparo da ogni indebita influenza». Il principio vale anche per gli avvocati. Chi pensa che il compenso degli avvocati possa essere funzione delle regole di mercato e che, quindi, possa anche approssimarsi a cifre irrisorie, implicitamente ammette che mettere gli avvocati al riparo da influenze indebite non sia un valore: una tesi inaccettabile che mina lo stato di diritto.
B. I procedimenti disciplinari. Secondo la Magna Carta dei giudici ( punto 6) «I procedimenti disciplinari debbono essere trattati innanzi ad organo indipendente, con la possibilità di impugnazione innanzi ad un tribunale». Tale principio non può che valere anche per gli avvocati.
C. La formazione. Al punto 8, la Magna Carta afferma che «La formazione iniziale e permanente è, per il giudice, un diritto ed un dovere... La formazione è un importante elemento di garanzia dell’indipendenza dei giudici, nonché della qualità e dell’efficacia del sistema giudiziario». È del tutto evidente che la questione si pone negli stessi termini anche per gli avvocati. La legittimazione non è solo quella che deriva dal voto popolare: esiste una legittimazione tecnica che deriva dal possesso di determinate competenze. Giudici e avvocati sono legittimati a svolgere le proprie ( diverse ma convergenti) funzioni perché dopo anni di formazione possiedono le competenze necessarie per svolgerle, competenze che, appunto, sono garanzia, per entrambe le figure, di indipendenza oltre che di qualità e di efficacia del sistema.
D. La fedeltà alla legge. Secondo la Magna Carta dei giudici ( punto 10) «Nell’esercizio della giurisdizione, il giudice non può essere destinatario di alcun ordine o istruzione, né sottoposto ad alcuna pressione di gerarchia ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle norme di diritto». Ancora una volta il principio vale anche per gli avvocati che non devono essere sottoposti ad alcuna pressione. Con riferimento all’avvocato spesso si invoca la categoria della “doppia fedeltà”: al cliente ma anche all’ordinamento. All’avvocato non è permesso violare la legge e il suo compito è agire perché la stessa venga osservata ( a cominciare dal rispetto delle regole sulla garanzia del contraddittorio).
E. L’attività associativa. Il punto 12 della Magna Carta dei giudici recita: «I giudici hanno diritto di aderire ad associazioni di magistrati, nazionali o internazionali, con il compito di difendere la missione della magistratura nella società». Ancora una volta, analogo principio vale anche per gli avvocati. Qualcuno sostiene che i giudici non debbano avere opinioni e che tanto meno debbano esprimerle. Qualcun altro è convinto che l’avvocato sia guidato solo al desiderio di far vincere il proprio cliente/ assistito e che non abbia valori personali da perseguire. Non è così. Giudici e avvocati non possono annullarsi. Ciò che conta è che essi si adoperino al meglio delle loro capacità per far applicare la legge ( e questo deve emergere dalla correttezza dei ragionamenti esposti negli atti che redigono). Avere proprie idee ed esprimerle è un problema diverso ( che fa parte della necessità di ogni individuo di “essere intero”).
In conclusione. Indipendenza del giudice e indipendenza dell’avvocato, che sono alla base dello Stato di diritto, hanno molti tratti in comune. Ma questo non stupisce perché avvocati e giudici, in uno Stato di diritto, condividono la stessa cultura della giurisdizione.