La riforma Nordio al processo penale è un episodio di alta rilevanza per il diritto italiano. Sostenerla criticamente vuol dire riconoscere il bisogno strutturale di modernizzazione, giustizia più veloce, imparziale e una direzione chiara verso sistemi più avanzati. Se accompagnata dai giusti correttivi, può rappresentare una svolta importante, un servizio alla credibilità del sistema giudiziario e dei cittadini. Chi scrive offre la seguente analisi, integrata da confronti comparati, al fine di mostrare non soltanto il “che cosa” della riforma, ma anche il “perché” valga la pena sostenerla, all’insegna di un futuro più equilibrato e funzionale del diritto processuale penale italiano.

Non a caso, la tensione emersa in Commissione tra toghe, penalisti e accademici – specie su impugnazioni e custodia cautelare – conferma che la riforma del processo penale tocca i nervi scoperti del sistema. È una frizione fisiologica quando si mette mano a snodi che incidono direttamente su terzietà del giudice, tempi e qualità delle garanzie. Anche per questo il metodo Nordio, che mantiene ferma la direzione ma accetta il confronto sul merito, è la scelta giusta. L’obiettivo – separare nettamente funzioni requirenti e giudicanti e razionalizzare i poteri d’impugnazione e cautelari – risponde a un’esigenza di chiarezza costituzionale e di efficienza processuale, percepita dentro e fuori le aule.

Che cosa cambia per la difesa ( e perché è un bene). Si parla di parità delle armi “strutturale”. La separazione delle carriere rimuove l’attuale ambiguità ordinamentale per cui chi ha svolto funzioni requirenti può passare a quelle giudicanti (e viceversa), generando – anche solo in percezione – una contiguità culturale. Un giudice che nasce e resta giudice e un pm che nasce e resta tale, migliorano l’equilibrio del contraddittorio. Per l’imputato significa un arbitro che non è ( né è mai stato) “compagno di palestra” dell’accusa. È un guadagno secco di terzietà che allinea l’Italia ai sistemi in cui i ruoli sono distinti per definizione. Impugnazioni più razionali: limitare alcune ipotesi d’appello del pm riduce l’asimmetria di fuoco contro l’imputato assolto o condannato a pene lievi, evitando che l’appello diventi uno strumento di pressione “di default”. Per la difesa è un incentivo a concentrare la battaglia sul primo giudizio e una barriera contro il contenzioso seriale che allunga i tempi e logora le risorse ( anche pubbliche).

Custodia cautelare più selettiva. Una riscrittura che rafforzi soglie probatorie e oneri motivazionali incide sull’“area grigia” del sospetto, quella dove più facilmente si producono danni reputazionali irreversibili. Per la difesa significa riportare la libertà personale al centro, con un controllo più incisivo sulla reale necessità delle misure. La riforma può ( e dovrebbe) importare prassi “di qualità” già sperimentate altrove: una disclosure effettiva e scandita da termini, con sanzioni processuali per l’inadempimento, tutela la strategia difensiva e riduce gli imprevisti d’aula. Nel modello inglese la Cps disciplina la rivelazione di atti e materiale secondo un manuale operativo legato alla legge sulla disclosure: la difesa sa cosa attendersi e quando, il che restringe lo spazio per sorprese e contenziosi dilatori.

Per chi scrive, la riforma attua un allineamento a sistemi giudiziari più evoluti. Ad esempio, in Inghilterra e in Galles, il pubblico ministero è un’autorità distinta dal giudice e indipendente da polizia e governo; il suo compito è portare in aula il caso giusto con la prova giusta, non “vincere a ogni costo”. Questo si riflette su disclosure, early case management e culture of fairness: gli oneri di rivelazione sono puntuali e monitorati, con ricadute tangibili sulla capacità della difesa di impostare tesi alternative, confutare attendibilità, negoziare esiti. Un pm separato dall’organo giudicante e legato a protocolli di qualità rende più prevedibile il processo e accresce la fiducia degli imputati nella neutralità del giudice. Questo è il tipo di convergenza culturale a cui mira Nordio.

In Svezia, l’Åklagarmyndigheten è un’autorità di procura organizzata sotto il ministero della Giustizia, ma opera in modo indipendente: l’interferenza ministeriale sui singoli casi è incostituzionale. La separazione da giudici e polizia è netta. Questo equilibrio – direzione politica delle risorse, indipendenza funzionale sui fascicoli – riduce le zone d’ombra e tutela anche la difesa, che sa che il pm risponde a standard interni verificabili, non a prassi informali. In Danimarca e in Norvegia le catene di comando sono chiare e pubbliche (Direttore della Pubblica Accusa/ Rigsadvokaten; Riksadvokaten) con tre livelli e criteri uniformi di esercizio dell’azione penale. Laddove l’organizzazione è trasparente, la difesa beneficia di prevedibilità: tempi, scelte accusatorie e linee guida sono conoscibili e sindacabili. Anche qui: pm separato dal giudice, governance distinta, standard condivisi.

Chi critica la riforma come attentato all’indipendenza del giudice dimentica che i modelli a cui Nordio guarda operano da decenni con separazioni nette e con alti standard di garanzia. Lo stesso dibattito accademico italiano, pur severo, offre l’occasione per perfezionare contrappesi ( es. disciplina e nomine) senza rinunciare alla chiarezza dei ruoli: non è un riduzionismo, è un perfezionamento dell’assetto accusatorio. Anche la cronaca parlamentare più recente conferma che il cantiere è aperto e in avanzamento, segno che l’opzione riformatrice è politicamente matura e istituzionalmente praticabile. Nordio indirizza il sistema verso un modello più moderno, trasparente e imparziale dove la separazione delle carriere porta coerenza tra funzione giudicante e requirente, rafforzando la fiducia dei cittadini. Le modifiche processuali possono accelerare i tempi, snellire i procedimenti e riaffermare l’equilibrio tra accusa e difesa.

Fortunatamente, la scelta di un dialogo serio e non rituale con l’Anm testimonia una volontà politica di preservare un equilibrio dove la costruzione graduale di un sistema più moderno e ordinato vale il rischio, purché accompagnata da salvaguardie costituzionali evolutive, di creare attriti costruttivi.

La riforma Nordio significa, in sintesi, tre cose concrete: (1) un giudice più terzo per struttura e cultura; (2) un pm più accountable perché separato, regolato e trasparente; (3) un processo più governabile grazie a disclosure, impugnazioni selettive e cautelare più rigorosa. Per il sistema significa riallinearsi a standard europei collaudati, in cui l’autorità dell’accusa non si confonde mai con l’imparzialità del giudice. È la via più breve per recuperare fiducia, rapidità e qualità delle decisioni, senza arretrare di un millimetro sulle garanzie dell’imputato.