Nel 2003 risultavano 474 educatori professionali rispetto ai 55.682 detenuti presenti nelle carceri con una proporzione, quindi, di 1 a 117. Al primo novembre 2021 il rapporto rispetto alla presenza media dei detenuti nell'ultimo quinquennio è di 1 funzionario ogni 84 detenuti. Con l'immissione in ruolo di 210 funzionari, tenuto conto della medesima presenza media dei detenuti sopra calcolata, il rapporto si attesterà sulla proporzione di circa 1 funzionario ogni 65 detenuti. Questo è ciò che ha notiziato il Dap, in particolar modo la Direzione Generale del Personale e delle Risorse, tramite una nota inviata ai direttori delle carceri e rappresentanze sindacali. La nota ha come oggetto l’incremento della pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico e valorizzazione del ruolo e della figura professionale nei penitenziari. Dall'istituzione della figura dell'educatore per adulti negli Istituti penitenziari (artt. 80 e 82 dell’ordinamento penitenziario) e dalla successiva immissione in ruolo di tali operatori (avvenuto nel 1979), l'Amministrazione penitenziaria ha dato indicazioni sulla gestione del ruolo, di una figura del tutto nuova, evidenziando di volta in volta il focus operativo dell'educatore. Negli anni, oltre all'attenzione sulla figura, si è andata delineando una struttura organizzativa di tutti i profili deputati al trattamento, con la costituzione dell'area educativa. La nota del Dap, ricorda che nelle prime circolari chiarificatrici della funzione del nuovo ruolo, n. 2598/ 5051 del 13 aprile 1979 (Attività di osservazione e trattamento dei condannati e degli internati) e n. 2625/ 5078 di agosto 1979 (Competenze operative degli educatori per adulti Iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori) si sottolineava l'importanza di «un'autentica armonizzazione dei vari tratti dell'intervento» e che «le attività di osservazione per raggiungere un risultato veramente significativo presuppongono la volontaria collaborazione del soggetto considerato» per chiarire l'impossibilità di imposizione del trattamento educativo. La successiva circolare n. 3196/ 5446 del 3 febbraio 1987 (Collaborazione fra gli istituti penitenziari ed i centri di servizio sociale negli interventi relativi ai detenuti ed agli internati. Attività del gruppo di osservazione e trattamento) disciplinava la collaborazione con i Centri di servizio sociale. Un caposaldo nella definizione dell'assetto degli istituti penitenziari e dei relativi ruoli è costituito dalla circolare n. 3337- 5787 del 7 Febbraio 1992 (Istituti penitenziari e centri di servizio sociale costituzione funzionamento delle aree) che istituisce le Aree negli istituti, segnando una svolta, in termini di cultura organizzativa e di rinnovamento dell'Amministrazione penitenziaria e, indicando con estrema esattezza ruoli e funzioni di ognuno dei settori che compongono l'Istituto penitenziario e degli operatori ad essi - rispettivamente assegnati, ponendo soprattutto in evidenza - l'assoluta importanza Dell’unitarietà nella multidisciplinarietà dell'azione amministrativa. La peculiarità della figura dell'educatore viene ribadita nella circolare n. 3554/ 6004 del 2 maggio 2001con la costituzione, assetto organizzativo e funzionalità delle aree educative nei Provveditorati e negli Istituti. Con la circolare 3593/ 6043 del 9 ottobre 2003 viene nuovamente disciplinata la competenza delle aree educative degli istituti con un intervento che intende rilanciare il settore dell'osservazione e del trattamento, operando su tre linee fondamentali: il livello della pianificazione (Direzione dell'Istituto), il livello dell'organizzazione, gestione e del coordinamento operativo (Area educativa), il livello operativo del trattamento individualizzato (Educatore GOT - équipe). Ed ecco che la figura dell’educatore diventa centrale. Con la circolare 0438879 del 27 ottobre del 2010 si delinea l'immagine attuale della figura dell’educatore, definendolo funzionario giuridico pedagogico tecnico del comportamento. Oltre alla formale presa in carico dei casi, queste figure professionali assumono il compito - in ragione delle particolari competenze possedute - di programmazione, congiuntamente alle altre aree concorrenti alla definizione multidisciplinare del Progetto di Istituto, di coordinamento della rete interna ed esterna possibile, tanto rispetto al caso individuale quanto rispetto alla più ampia attività di relazione con il territorio. Dalla circolare del 9 ottobre 2003 si evince che gli educatori effettivamente presenti in Istituto erano 474 rispetto ai 55.682 detenuti presenti e quindi con una proporzione di 1 a 117. La nota del Dap sottolinea che era evidentemente inadeguata se si pensa che la previsione dell'organico nazionale prevedeva il numero di 1376 unità. Al primo novembre 2021, invece, erano presenti sull'intero territorio nazionale 789 funzionari giuridico pedagogici; tenuto conto di quanti in servizio presso sedi dell'Amministrazione diverse dagli Istituti (Dap, Prap, Scuole di Formazione) il rapporto rispetto alla presenza media dei detenuti nell'ultimo quinquennio è di 1 funzionario ogni 84 detenuti. Tale rapporto è tuttavia calcolato in termini nazionali ed occorre considerare che vi sono situazioni locali con forte diversificazione. Con l'immissione in ruolo di 210 funzionari, tenuto conto della medesima presenza media dei detenuti sopra calcolata, il rapporto si attesterà sulla proporzione di circa 1 funzionario ogni 65 detenuti. «L'incremento dei funzionari giuridico pedagogici appare, pertanto, un importante messaggio da parte di questa Amministrazione finalizzato ad attribuire maggior slancio, alla funzione rieducativa della pena», chiosa la nota del Dap.