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La domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Salvini formulata dal Tribunale del Ministri di Catania, esprime, con una corposa motivazione, la convinzione che la condotta del ministro dell'Interno, tra il 20 e il 25 agosto 2018, relativa al trattenimento a bordo della nave della Guardia costiera Diciotti, ormeggiata nel porto di Catania, di 177 migranti, tra i quali anche minori non accompagnati, integri l’ipotesi di reato di sequestro di persona aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale del soggetto agente, dall’abuso di poteri inerenti alla funzione esercitata, nonché dall'avere commesso il fatto anche in danno di soggetti minori di età.Finalmente, viene da dire, perché l’avvicendarsi di ore, mentre 177 persone pativano sofferenze inaudite in uno spazio minimo, in condizioni terribili, con il caldo di agosto, l’avvicendarsi di notizie sulle violenze atroci subite dalle donne a bordo nei campi di detenzione, sui casi di sospetta TBC, il pensiero di minori non accompagnati, soggetti vulnerabili, indifesi e soli, lasciavano tanti in una soffocante situazione di impotenza a chiedersi come fosse possibile che nessuna legge impedisse tutto questo. Oggi lo stesso strazio, lo stesso struggimento si prova davanti alla vicenda della nave Sea Watch, a bordo della quale, ancora, 47 persone in uno spazio infimo e condizioni igieniche disastrose, in uno stato di sostanziale carcerazione, ancora minori non accompagnati, attendono stavolta nel gelo di gennaio, un porto sicuro.La richiesta del Tribunale affrontacon lucidità il tema dello straripamento di potere e valuta la qualità dell'agito del ministro per stabilire se sia un atto politico, sorretto da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ovvero un atto espressione di una convinzione politica. Spiega come ogni discrezionalità cessi, escludendo perfino la possibilità di una valutazione politica, a fronte delle convenzioni internazionali che impongono l'individuazione di un luogo sicuro di accoglienza davanti a una richiesta supportata da ragioni di tutela delle persone a bordo della imbarcazione e delle loro condizioni di salute. Specifica come tale obbligo pesasse da subito sull'Italia perché primo paese richiesto dell'aiuto e come tale investitura si sia cristallizzata e formalizzata con la richiesta di Pos del 17 agosto. Chiarisce come, ormai note al ministro dell'interno le condizioni critiche delle persone a bordo ( tra le quali minori non accompagnati, donne stuprate e sospetti malati di TBC) l'obbligo di dare loro accoglienza e assistenza fosse diventato cogente al punto da rendere operative quelle norme che pongono in secondo piano perfino le procedure di identificazione e quelle di individuazione dello status. Precisa come nessuna indicazione o informazione consentisse di ritenere sussistente, in caso di sbarco, una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Esclude la sussistenza di qualunque esimente afferente a esercizio di un dovere. Valuta la condotta in astratto della privazione della libertà personale di individui per un lasso di tempo apprezzabile e l'elemento soggettivo dell'accusato ed analizza in concretole responsabilità individuali di chi, richiesto ripetutamente di autorizzare lo sbarco, si è assunto la piena responsabilità di rifiutarlo mentre da giorni la questura di Catania aveva manifestato la disponibilità di uomini e mezzi predisposti per l'accoglienza e il soccorso.Certo non poteva, la nave Diciotti essere considerata il porto sicuro richiesto dalle convenzioni internazionali. Non dopo giorni e giorni di navigazione e 177 persone che dormono su pezzi di cartone in totale promiscuità sotto il sole di agosto, senza contare la disinvolta violazione delle norme che impongono l'immediata accoglienza per i minori non accompagnati in strutture idonee e il divieto assoluto di respingimento o di espulsione.La progressione di disagio e di criticità sulla nave è relazionata nella richiesta che individua il tempo del reato solo negli ultimi giorni della permanenza a bordo. La situazione di incertezza su quale Paese fosse tenuto a intervenire veniva definitivamente superata quando il Comando Generale della Capitaneria di Porto trasmetteva al Comandante della Diciotti, l'ordine di dirigersi verso Pozzallo. Spettava, dunque, all'Italia l'individuazione immediata del “place of safety” resa attuabile ed eseguibile dal raggiungimento dell’ormeggio presso il porto di Catania. In tale contesto, il rifiuto opposto allo sbarco da parte del ministro ha, secondo il Tribunale dei Ministri, determinato una limitazione apprezzabile della libertà di movimento dei migranti, una situazione di assoluto disagio psicologico e fisico e di costrizione a bordo non voluta e subita, idonea, pertanto, a corroborare l'ipotesi di reato individuata. Le condizioni di sofferenza dei soggetti a bordo erano ben note al ministro e diffuse, unitamente al ripetersi del suo veto, dagli organi di stampa. Un veto che si traduceva nella condizione di reclusione di 177 persone.Il solo margine di discrezionalità previsto dalle convenzioni internazionali riguardava l'individuazione di un punto di sbarco piuttosto che un altro nell’ambito del territorio nazionale in ragione di esigenze di opportunità collegate al numero dei migranti e dalle loro necessità di accoglienza, cura e assistenza. Il ministro opponeva, invece, un rifiuto frutto di valutazioni connesse alla gestione dei flussi migratori mentre la circostanza che a bordo della Diciotti ci fossero al contempo naufraghi e migranti non legittima a alcuna differenziazione di trattamento riguardo alla procedura di sbarco.Nessuna scelta politica era, dunque, esercitabile a fronte della sacralità assoluta del “carattere universale della libertà personale che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”. E ora si lasci che i giudici facciano i giudici!