«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti'. Così recita la nostra Costituzione che garantisce la tutela alla salute quale diritto inviolabile a tutti gli individui, a prescindere dalle condizioni personali e non soltanto ai cittadini italiani. Quindi anche per chi è in carcere e gli stranieri irregolari. Lo Stato si assume il dovere inderogabile di esercitare tale tutela. Per questo motivo è stata redatta una Linea Guida da Legance Avvocati Associati, con la collaborazione della Direzione Legal & Compliance di Msd Italia S. r. l. e dell’associazione no profit Antigone, attiva nel settore della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario.

C’è il capitolo dedicato ai diritti insindacabili dei detenuti. Tutti i reclusi e internati hanno pari diritti dei cittadini in stato di libertà per prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previsti nei Lea. Quest’ultimi sono i Livelli Essenziali di Assistenza, da ultimo aggiornati con D. P. C. M. 12 gennaio 2017, che comprendono le prestazioni e i servizi che il servizio sanitario nazionale deve fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento del tiket.

Anche nel caso in cui per un detenuto si instauri un regime di sorveglianza particolare, le restrizioni applicate in tale circostanza non possono riguardare le esigenze di salute del recluso. I detenuti hanno – come ribadisce la Guida - il diritto all’integrità psico- fisica, a un luogo di detenzione adeguato allo stato di salute, diritto all’informazione con diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative, conseguenze di rifiuto/ rinunci. C’è anche il diritto all’autodeterminazione sanitaria che si esplica attraverso la volontarietà degli interventi sanitari, salvo i casi di accertamenti sanitari obbligatori, generali e penitenziari; il diritto alla scelta del luogo di cura e il diritto alla scelta del medico di fiducia.

Che cosa succede quando si entra in carcere? La Guida spiega che, espletate le procedure amministrative previste al momento dell’ingresso in carcere, il detenuto – senza ritardo e comunque non oltre il giorno successivo - è sottoposto a visita medica generale e riceve dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Al detenuto di nuovo ingresso deve riservarsi una valutazione medico- psicologica, compiuta per il lasso di tempo necessario. Possono essere svolti anche accertamenti diagnostici, per evidenziare eventuali patologie infettive. All’ingresso vanno applicate le misura di accoglienza atte a mitigare il trauma della privazione della libertà e a prevenire atti di autolesionismo. Entro le 36 ore successive all’ingresso il detenuto deve essere valutato da un punto di vista psicologico per misurare il livello di rischio auto/ eterolesionistico – e da specialisti di cui si rende necessaria la consulenza, con particolare riguardo allo psichiatra, laddove sia sospettata o individuata una patologia mentale. Se la persona ha problemi di tossicodipendenza, è segnalata al SerT dell’istituto penitenziario. Deve essere permessa la continuità terapeutica e una visita quotidiana da parte del medico. Il detenuto deve inoltre ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante la detenzione e al momento di rimessione in libertà. Ma gioca anche il ruolo della prevenzione. Anche il detenuto deve vivere in un luogo dove non rischia patologie. Vanno implementati progetti specifici per patologie e ambiti differenziati della popolazione carceraria, in rapporto all’età, al genere e alle caratteristiche socio culturali, con riferimento anche alla popolazione degli immigrati.

La Guida è chiara, perché dettata dai principi che trova il proprio fondamento in una pluralità di fonti normative nazionali ed europee, prendendo le mosse dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Ma nelle carceri è così?