La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Roma con la quale è stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre, con lei convivente in modo stabile.Con la sentenza 12962/16, pubblicata oggi, la Corte Suprema si è pronunciata sull'adozione "in casi particolari" prevista dalla legge 184 del 1983. Gli ermellini, nel confermare l'adozione della coppia di donne omosessuali, hanno affermato che questa "non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice". Secondo la Cassazione, inoltre, questa adozione "prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa semprechè, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminete interesse del minore".LA VALUTAZIONE DISCRIMINATORIASarebbe "inammissibile" e di "natura discriminatoria", una "valutazione negativa fondata esclusivamente sull'orientamento sessuale della madre della minore e della richiedente l'adozione". Lo sottolinea la prima sezione civile della Cassazione, nelle motivazioni della sentenza sul caso di stepchild adoption depositate oggi. "L'unica ragione posta a sostegno della denunciata incompatibilità di interessi - scrivono i giudici di piazza Cavour, in relazione al ricorso presentato dalla Procura generale di Roma - è stata individuata nell'interesse della madre della minore al consolidamento giuridico del proprio progetto di vita relazionale e genitoriale". Al riguardo "tuttavia - si legge nella sentenza - o si ritiene che sia proprio la relazione sottostante (coppia omoaffettiva) ad essere potenzialmente contrastante, 'in re ipsà, con l'interesse del minore, incorrendo però in una inammissibile valutazione negativa fondata esclusivamente e comunque priva di qualsiasi allegazione e fondamento probatorio specifico; oppure si deve escludere tout court la configurabilità in via generale ed astratta di una situazione di conflitto d'interessi".L'INTERESSE DEL MINOREL'"interesse del minore" è quello sempre "preminente" nei casi di adozione. Lo sottolinea la prima sezione civile della Cassazione, nelle motivazioni della sentenza sulla 'stepchild adoption'. La Suprema Corte ricorda in particolare la stessa giurisprudenza dei giudici di Strasburgo "sviluppatasi nell'ultimo decennio intorno al contenuto e alla preminenza del 'best interest' del minore anche rispetto all'interesse pubblico degli Stati", e cita una pronuncia della Consulta del 1999: "l'attenzione prestata dalla Corte costituzionale all'aspetto della continuità affettiva ed educativa della relazione tra l'adottante e l'adottando come elemento caratterizzante la realizzazione dell'interesse del minore, anticipa significativamente le linee ispiratrici degli interventi legislativi di riforma della filiazione e degli istituti dell'adozione e della stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani". IL RAPPORTO AFFETTIVO"Si sta sempre più affermando, in particolare nei procedimenti adottivi, il principio secondo il quale il rapporto affettivo che si sia consolidato all'interno di un nucleo familiare, in senso stretto o tradizionale o comunque ad esso omologabile per il suo contenuto relazionale, deve essere conservato anche a prescindere dalla corrispondenza con rapporti giuridicamente riconosciuti, salvo che ci sia un accertamento di fatto contrario a questa soluzione". La Suprema Corte ricorda anche che "il consenso degli Stati aderenti alla Cedu all'adozione legittimaete da parte di persone dello stesso sesso e all'adozione cosiddetta coparentale è notevolmente cresciuto" anche rispetto ai dati indicati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 2013 contro l'Austria: attualmente, rilevano i supremi giudici, "in 14 Stati" - Belgio, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Francia, Lussemburgo, Regno Unito, Islanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Irlanda, Malta e Austria - "è consentita l'adozione alle coppie dello stesso sesso, mentre in Germania è possibile l'adozione del figlio del partner, così come in Croazia, Estonia e Slovenia, ma non l'adozione tout court". La Cassazione, infine, cita anche il ddl Cirinnà sulle unioni civili: la legge "entrata in vigore il 5 giugno 2016 - osservano i giudici della Corte - non si applica, 'ratione temporis' ed in mancanza di disciplina transitoria, alla fattispecie dedotta in giudizio".