“Escamotage”, “stratagemma”: è scandalo mediatico in merito alla strategia difensiva adottata dai legali di Davide Fontana, reo confesso dell’omicidio di Carol Maltesi.

Caso Carol Maltesi: la stampa grida allo scandalo, ma ignora le leggi

La storia è nota: la donna è stata uccisa e fatta a pezzi nel suo appartamento di Rescaldina, a gennaio 2022. Fontana non avrebbe mai accettato la conclusione della loro relazione, fino ad arrivare ad ucciderla. Ma sul merito dei fatti sarà un processo a decidere. Quello che ci interessa oggi è far capire quale grande responsabilità abbia la stampa nel veicolare le notizie. Molte testate hanno infatti titolato ricorrendo ad espressioni del tipo “L’imputato chiede il rito abbreviato: così fuggirebbe dall’ergastolo”. Immediatamente sono scattate le reazioni scomposte e indignate dei lettori, perché grazie al rito abbreviato l’uomo usufruirebbe di uno sconto di pena che gli farebbe evitare il carcere a vita. Ma le cose stanno realmente così? No: i titoli e i commenti sono giuridicamente sbagliati, perché la legge n. 33 del 2019, voluta dalla Lega di Salvini, esclude l’applicabilità del rito abbreviato proprio con riferimento ai delitti puniti con l’ergastolo. Legge che ha persino superato, incredibilmente e con non poche polemiche, il vaglio costituzionale.

 Cosa dice la legge 33/2019: ecco perché Fontana ha chiesto l’abbreviato

La questione è molto più complessa dal punto di vista tecnico-giuridico: non a caso l’istanza di ammissione ai riti alternativi presentata dagli avvocati di Fontana è lunga 104 pagine. La prima richiesta posta al gip del Tribunale di Busto Arsizio è quella di ammettere l'imputato al rito abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia psichiatrica finalizzata ad accertarne la capacità di intendere e volere al momento del fatto, nonché a tracciarne un profilo psicologico volto alla ricerca di patologie psichiatriche ovvero devianze atte ad influire sul comportamento dello stesso, in relazione alle imputazioni. In subordine abbreviato “secco”. Il tutto, ovviamente, previa esclusione delle aggravanti contestate (premeditazione, motivi abietti, sevizie e crudeltà). In pratica, se il gip riqualificasse il fatto escludendo le aggravanti, come richiesto dalla difesa, la pena prevista per l'omicidio "semplice", non prevedendo l'ergastolo, consentirebbe all’imputato di accedere al rito abbreviato e di usufruire, in caso di condanna, dello sconto di un terzo della pena. La seconda richiesta è quella di accedere al patteggiamento o in subordine all'abbreviato per gli altri reati contestati all’imputato, ossia occultamento e distruzione di cadavere, reati autonomi per i quali non è prevista la pena dell’ergastolo, ciò nel solco di una ordinanza del gup di Alessandria (28/5/2020) che ha espressamente stabilito che l'impossibilità di accedere ai riti alternativi non può essere estesa anche agli altri capi di imputazione relativi a reati per i quali non è previsto il "carcere a vita". Se la prima richiesta venisse respinta i due avvocati enunciano una terza via: sollevare questione di legittimità costituzionale della pena dell’ergastolo. La difesa non ignora che analoga questione è stata già respinta come infondata sia dalla Corte costituzionale che dalla Cassazione, ma ha ritenuto certamente ammissibile una sua riproposizione per varie ragioni (la pena dell’ergastolo sarebbe, tra l’altro, incostituzionale perché non rieducativa, ma fissa e automatica, contraria al senso di umanità e si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra ergastolani). Se venisse respinta la richiesta, i legali propongono una quarta via: sollevare questione di legittimità costituzionale relativamente all’ergastolo come pena ad effetto speciale. Contestano che, sebbene l’omicidio volontario come reato base preveda una pena non inferiore a 21 anni, tuttavia ciascuno degli elementi circostanziali contestati dal pm (le aggravanti) importa un “effetto speciale”, ossia l’applicazione di una pena di specie, proporzioni e durata diversa: l’ergastolo.

Il Costituzionalista Pugiotto: «Ergastolo, è ora di porvi rimedio»

Dunque la questione è così articolata da non poterla ridurre ad un titolone urlato, stuzzicando la pancia dell'opinione pubblica. Il diritto è molto più complesso e spesso, anche in circostanze tragiche come queste, può rappresentare l’occasione di rimettere in discussione approdi giurisprudenziali. Come ha scritto il costituzionalista Andrea Pugiotto, «per chi è convinto che la reclusione perpetua sia estranea al disegno costituzionale della pena, avere il potere di fare qualcosa, e non farlo, rappresenta un grave peccato di omissione. L’ergastolo (ma più corretto sarebbe parlare di ergastoli al plurale) è ancora presente nel nostro ordinamento, come per un persistente episodio di paraplegia costituzionale che dura ormai da troppo tempo. È il momento di porvi rimedio, ma come?». La risposta potrebbe essere appunto nell’attività degli avvocati impegnati in cause come questa.