Forse qualcuno ricorderà la incredibile vicenda accaduta tempo fa al Tribunale di Asti. Si celebrava un delicato processo di violenza sessuale (di un padre sulla figlia, con la madre accusata di non averlo impedito). Giunti alla conclusione della istruttoria dibattimentale, discute il pm, che chiede una pena molto dura; discutono i due difensori della madre, e si rinvia ad altra udienza per la discussione del difensore del padre, imputato principale. Discussione che però non avverrà mai perché alla udienza successiva il Tribunale legge solennemente il dispositivo di condanna degli imputati ad 11 anni di reclusione. Gli sbalorditi astanti, compreso lo stesso pm, fanno garbatamente presente al Presidente che il difensore del secondo (e principale) imputato non aveva mai discusso. Il Presidente si dice dispiaciuto dell’incidente, accartoccia il foglio contenente il dispositivo appena pronunciato, e dà la parola al secondo difensore. Il quale ovviamente si rifiuta, eccependo l’abnormità di quanto accaduto. Il Tribunale deposita egualmente la sentenza, che ovviamente non potrà che essere annullata dalla Corte di Appello. Insorge la Camera penale del Piemonte occidentale, con modalità giudicate da Anm e Procuratore Generale, come dire, esagerate: con il risultato di spostare il focus dalla gravissima, incredibile condotta di quel Collegio giudicante, al tono ed ai modi della protesta. La vicenda fu segnalata al Csm, che - apprendiamo oggi da dettagliate notizie di stampa - dopo la bellezza di oltre due anni e mezzo, ha concluso con la sanzione della censura, per di più - e qui siamo al mistero più profondo - nei riguardi del solo Presidente; prosciolte le due giudici a latere. Non sono ancora depositate, a quanto pare, le motivazioni della bizzarra (è un eufemismo) decisione, ma c’è davvero poco da approfondire. La censura è poco più di una tirata di orecchie, ed è ovvio che la entità della sanzione irrogata fotografa impietosamente la considerazione che il Csm nutre delle questioni di principio messe in discussione in quella incredibile vicenda. Nel dare notizia di questo stupefacente esito, l’articolo viene così titolato: «Sanzionato il giudice che ha letto la sentenza di condanna prima dell’arringa del difensore»; un titolo che la dice lunga su quanto sia indietro questo nostro Paese in termini di comprensione dei principi fondamentali che regolano il processo penale. Qui non si tratta di “aver letto la sentenza di condanna prima dell’arringa”; quanto invece del fatto che tre giudici abbiano potuto ritirarsi in camera di consiglio, discutere tra di loro della fondatezza della ipotesi accusatoria o invece di quella difensiva, e deciso la irrogazione della pena di 11 anni di reclusione (undici anni, dico) senza avere mai ascoltato il difensore (unico difensore, per di più) dell’imputato principale. Il fatto non può ovviamente avere spiegazioni alternative all’unica sensata: la totale indifferenza di quel giudice collegiale alle argomentazioni in difesa di quell’imputato. Converrete con me che un giudice che ritenga di pronunziare sentenza nei confronti di un imputato senza aver ascoltato e vagliato la sua difesa, nega in radice la propria stessa funzione. Il giudice non è uno sciamano, chiamato ad interpretare il giudizio divino, ma è un signore il cui compito è esattamente quello di formulare un giudizio solo all’esito della compiuta espressione delle posizioni contrapposte tra accusa e difesa. Insomma, non è che si debbano spendere ulteriori argomenti: si tratta di un fatto di inconcepibile gravità. Che però è stato punito con la pena della censura, un buffetto sulla guancia. La conseguenza che dobbiamo trarne è che, per il Consiglio superiore della magistratura, questa non è la condotta più grave che un giudice possa assumere, anzi, è una delle meno gravi. Talmente poco grave, da rendere addirittura misteriosamente possibile il proscioglimento dei due a latere, pur avendo essi partecipato alla camera di consiglio e deliberato la condanna: come a dire, una marachella del solo Presidente. È già gravissimo che un fatto di questa enorme gravità possa essere accaduto in un Tribunale della Repubblica; ma è addirittura desolante ed ancora più allarmante che il supremo organo di autogoverno della magistratura possa averlo giudicato alla stregua di un banale incidente professionale. C’è qualcuno che sappia darci una spiegazione, e soprattutto che senta il bisogno, prima ancora che il dovere, di farlo?