Anno domini 2017, 24 novembre. Il dott. Alberto Liguori, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, rappresentava, con numerose chat, al dott. L. Palamara, allora influente componente del Consiglio Superiore della Magistratura, la ferma “opposizione” alla nomina del dott. Salvatore Carpino quale Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza, preferito dalla competente Commissione del C. S. M. alla dott. sa Paola Lucente. In vista della decisione plenaria del Consiglio, il dott. Liguori protestava con il dott. Palamara intimandogli "così non va" e sottolineando che la sconfitta della dott. ssa Lucente (silente in tutte le chat) avrebbe comportato, per la loro corrente associativa (Unicost), una perdita di almeno 25 voti su 39 nel circondario di Cosenza. Inoltre coinvolgeva altri consiglieri del C. S. M. ( «Esigo, con te me lo posso permettere, Fanfani e la Balducci» ), quasi che avesse il potere di orientare anche i loro voti. Il dott. Liguori non mancava di indirizzare il proprio saluto a Renzi («Così mi piaci, salutami Renzi»).

La disputa si concludeva con una illecita mediazione. Infatti, il dott. Palamara proponeva al dott. Liguori un “accordo” con altra corrente dell’A. N. M., per cui, salva la nomina del dott. Carpino, la dott. ssa Lucente sarebbe stata poi proposta - con garantito successo – ad altro posto vacante di Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza. E proprio così è in concreto avvenuto, con il “consenso” del dott. Liguori. Le chat in questione sono interamente leggibili anche sulla testata La Verità e su altri siti.

Di questa vicenda si occupava la Prima Commissione del C. S. M. per accertare se per «qualsiasi causa indipendente da sua colpa» il dott. Liguori non potesse, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità (art. 2 del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511). Si rileva subito che, essendo in ipotesi ravvisabile a colpo d’occhio (non la colpa, ma) il dolo dell’agente, restava precluso il procedimento amministrativo ex art. 2 citato. Comunque, chiamato a discolparsi davanti alla predetta Commissione, il dott. Liguori si difendeva assumendo che il pregresso servizio svolto per tanti anni in Calabria gli consentiva di conoscere personalmente i colleghi aspiranti al posto conteso; e quindi di essere consapevole del fatto che il profilo professionale del dott. Carpino era manchevole di un indicatore richiesto dal Testo unico sulla Dirigenza Giudiziaria. Dunque soltanto per tale ragione, squisitamente tecnica, egli si era indotto a “sollecitare” il dott. Palamara perché invitasse gli altri consiglieri a un ripensamento in Plenum a favore della dott. sa Lucente.

In 13 gennaio 2021 il Plenum del C. S. M. ha approvato, con un emendamento, la proposta di archiviazione della Prima Commissione, motivando infine che: «La propalazione di conversazioni provenienti da un magistrato che lavora in Umbria sulle proposte di nomina di un posto semi-direttivo in Calabria non appare determinare, anche in astratto, un appannamento al corretto esercizio della funzione di Procuratore della Repubblica di Terni. Ferma la rilevanza deontologica della condotta del dott. Liguori e impregiudicata ogni altra valutazione possibile in altre sedi consiliari, per quanto di competenza della Prima commissione essa non appare incidere in alcun modo sull’ufficio che dirige, non potendosi ritenere che tali conversazioni manifestino la velleità di stabilirne l’assetto, scegliendosi i colleghi a lui graditi, o di uffici con i quali si relaziona e, più in generale neppure attiene all’esercizio delle funzioni ricoperte. L’interessamento posto in essere per l’incarico semi-direttivo, d’altro canto, non è risultato in alcun modo legato ad aspirazioni professionali o a interessi privati del dott. Liguori, il quale non opera più nel territorio calabrese da oltre dieci anni e non ha presentato domande per posti direttivi in tale Regione».

La delibera di archiviazione, consultabile sul sito ufficiale del C. S. M., è stata approvata con 21 voti favorevoli (Ardita, Basile, Benedetti, Braggion, Cascini, Celentano, Chinaglia, Ciambellini, Curzio, D’Amato, Dal Moro, Di Matteo, Donati, Gigliotti, Grillo, Lanzi, Marra, Miccichè, Pepe, Suriano, Zaccaro) e 2 astensioni (Cavanna, Salvi), assente il cons. Cerabona. La discussione è stata trasmessa in diretta da Radio Radicale, nel cui sito è ancora udibile. In realtà, senza alcuna concreta motivazione, il Plenum conferisce rilievo liberatorio al fatto - meramente geografico - che, mentre la “raccomandazione” del dott. Liguori aveva per oggetto la copertura di un ufficio ubicato in Calabria, egli esercitava le proprie funzioni in Umbria, quasi che, secondo il C. S. M., la reputazione dei giudici e l’indignazione dei cittadini siano perimetrati da insuperabili confini regionali. Inoltre, per “assolvere” il dott. Liguori, il C. S. M. nega che egli avesse:

  • a) la velleità di stabilirne l’assetto personale dell’ufficio da lui diretto (la Procura di Terni)
  • ovvero b) di coltivare ambizioni carrieristiche in terra calabra. Ma si tratta di un duplice «argomento fantoccio» (tipica fallacia logica), perché il dato fattuale non consente minimamente d’ipotizzare tanto a) quanto b)!

È di tutta evidenza, piuttosto che, in primo luogo, il dott. Liguori, soltanto per tutelare e rafforzare comuni interessi elettorali di corrente (Unicost), ha favorito, con la servile complicità del dott. Palamara, la nomina da parte del Plenum della dott. ssa Lucente in danno del dott. Carpino ( già prescelto dalla competente Commissione), così infrangendo le norme che regolano il procedimento concorsuale a tutela dei candidati più meritevoli. Fallito tale tentativo, persistendo nel proprio disegno, il dott. Liguori ha ottenuto altresì che fosse “prenotata” e “riservata” alla dott. ssa Lucente la nomina ad un successivo posto vacante dell’ufficio ambito, con possibile pregiudizio di altri candidati più meritevoli. Tutto qui. Ma non è poco.

Ben vero, astrattamente una condotta come quella vagliata dal C. S. M. potrebbe integrare, innanzi tutto, la fattispecie penale di concorso in abuso d’ufficio, tentato e/ o consumato, ex artt. 110 e 323, 2° c. p., impossibile essendo immaginare una più devastante violazione dei limiti esterni della discrezionalità amministrativa (proprio, in questo senso, Cass. Pen. sent. n. 442 del 2021, pag. 5). Con la duplice conseguenza che: 1) acquisite le chat di Palamara, la Procura competente avrebbe dovuto esperire l’azione penale; 2) i componenti del C. S. M. avrebbero dovuto farne denuncia all’autorità penale competente ( artt. 331 c. p. p. e 361 c. p.).

La stessa condotta, in quanto reiterata e gravissima, astrattamente può rilevare anche come dolosa violazione disciplinare ( art. 2, 1° lett. d del D. lgs. n. 109 del 2006), sicché il P. G. presso la Suprema Corte (cui le chat sono state subito trasmesse) avrebbe dovuto esperire l’azione disciplinare, che preclude il procedimento ex art. 2 sopra citato caratterizzato da una condotta incolpevole. Forse è il caso di rilevare anche il duplice errore del C. S. M. Innanzitutto per avere avviato il meno grave procedimento d’incompatibilità incolpevole, pur in presenza di una così evidente fattispecie di dolosa violazione disciplinare, che (escludendo a priori l’incolpevole incompatibilità locale o funzionale) reclamava da subito soltanto l’attenzione del P. G. o del ministro della Giustizia (nonché della Procura competente in sede penale).

In secondo luogo, e comunque, non si ha notizia che il C. S. M. abbia provveduto a trasmettere, dopo l’archiviazione, gli atti ai titolari dell’azione disciplinare ( come espressamente imposto dalla circolare deliberata dal C. S. M. il 26 luglio 2017). Né emerge dagli atti che il P. G., dottor Giovanni Salvi, partecipando alla votazione come membro di diritto del C. S. M., abbia chiesto la trasmissione degli atti al proprio ufficio.

Per altro, trascorso un anno da quando (13 gennaio 2021) ha avuto circostanziata notizia della condotta sopra descritta, l’attuale P. G. neppure potrà agire in via disciplinare ( art. 15, 1° D. lgs. n. 109 del 2006). Infine, la vestitissima “raccomandazione” in questione rappresenta probabilmente grave violazione del codice etico dei magistrati, vincolante anche per coloro che non siano soci dell’A. N. M.; ma non risulta che il suo Collegio dei Probiviri si sia attivato per l’irrogazione della sanzione statutaria.

In definitiva, la condotta vagliata dal C. S. M. non ha provocato alcuna sanzione, lasciando indifesi tutti i magistrati meritevoli ma “pregiudicati” dalle c. d. “raccomandazioni” (i dottori “Nessuno”), mentre per analoghe condotte spartitorie i professori universitari sono penalmente perseguiti proprio dai magistrati.

L’Utente finale della Giustizia trema al pensiero che questa vicenda sia stata considerata «caso- pilota» dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura. Altro che «caso- pilota» ! Vengono alla mente i versi danteschi: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta...». (*Già sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte)