Un cittadino albanese, nel 2007, è stato condannato a 8 anni di carcere in patria per traffico di stupefacenti tra Italia e Albania. Ha finito di espiare la pena, tanto da riabilitarsi, si è rifatto una vita e non ha commesso più reati. A distanza di 10 anni, dal fine pena, a Milano si rifà il processo per il medesimo reato e viene ricondannato. Ora è in attesa del processo d’appello: se verrà condannato definitivamente, dovrà scontare la pena per la seconda volta. Ad assisterlo è l’avvocato Paolo Di Fresco del foro di Milano, il quale a Il Dubbio solleva il problema dell’inapplicabilità del principio ne bis in idem a causa della mancanza di un apposito trattato bilaterale tra l’Italia e l’Albania. Ma nello stesso tempo, attraverso il ricorso in appello, l’avvocato Di Fresco evidenza come in realtà alcuni Paesi - come lo stato di San Marino -, i giudici hanno superato questa grave forma di palese ingiustizia.

Ha commesso il reato quasi venti anni fa ed è uscito dal carcere nel 2011

Sono trascorsi più di vent’anni da quando Fredi Plaku, così si chiama il cittadino albanese, ha commesso il reato, e dieci da quando Plaku ha finito di scontare in Albania la pena (è uscito dal carcere nel 2011). Da allora, si è rifatto una vita recidendo i pur labili legami con il mondo criminale a cui, vent’anni prima, si era avvicinato per fronteggiare un momento di bisogno. Ha vissuto diversi anni in Germania e, infine, è tornato in Italia dove ha trovato una compagna di vita e lavoro. Scontare per la seconda volta la pena, diventa chiaramente un abominio. Ricordiamo che il principio del ne bis in idem costituisce un fondamentale principio di civiltà giuridica che integra l’effetto tipico della res iudicata penale consistente, per l’appunto, nel precludere la possibilità che nei confronti del soggetto già sottoposto a giudizio si instauri nuovamente un procedimento penale per il medesimo fatto. Si tratta di un principio che, in tale sua dimensione interna, risulta essere riconosciuto nella quasi totalità degli ordinamenti giuridici contemporanei, in alcuni dei quali addirittura a livello costituzionale. Il problema è che riguarda, appunto, il singolo Stato. Nel caso dell’Unione Europea, è circoscritto solo ai Paesi membri il valore dell’articolo 4, protocollo VII della Cedu, ovvero che «nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato».

In Albania non avrebbe valore l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali Ue

Il problema è che l’Albania ancora non ne fa parte. Così come, non essendo ancora Stato membro, non rientrerebbe (secondo il giudice di primo grado che ha condannato Plaku), l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dove si afferma il principio: «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». In sostanza, sempre secondo il giudice, i valori che accomunano lo spazio giuridico europeo non si estenderebbero ai cittadini di quegli Stati che, come l’Albania, non hanno ancora concluso il percorso d’adesione all’Unione Europea.

L’avvocato Di Fresco ha preso in esame un caso analogo a San Marino

Quindi il principio ne bis in idem, nonostante sia riconosciuto nel diritto internazionale, è necessariamente per forza limitato a seconda della cittadinanza dell’imputato? L’avvocato Di Fresco, nel suo ricorso in appello, ha preso in esame il caso di San Marino. Chiamato a decidere su una richiesta di revisione sollevata da un imputato condannato in via definitiva in appello, che per gli stessi fatti aveva patteggiato in Italia, il giudice ha affermato che l’estraneità di San Marino all’Unione Europa «non esclude, in verità, che nell'ordinamento sammarinese si possa ritenere operante, a determinate condizioni, il principio consacrato a livello eurounitario nell’art. 50 della Carta di Nizza, secondo cui, come è noto, nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». Tanto nella sua dimensione nazionale quanto in quella transazionale, il diritto sancito dall’art. 50 ha lo stesso valore assoluto e inderogabile che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 assume nella sua dimensione nazionale, «nel senso che, come chiarito nelle Spiegazioni ufficiali della Carta, questo diritto ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla Cedu e, va aggiunto, deve essere letto in conformità della relativa giurisprudenza di Strasburgo».

Per un giudice di San Marino il ne bis in idem prescinde da accordi tra Stati

In sostanza, il giudice sanmarinese, fa valere il fatto che il divieto di ne bis in idem prescinderebbe da convenzioni o accordi bilaterali ma corrisponderebbe a un principio tipico dell’ordinamento di ogni Stato che abbia aderito allo Statuto del Consiglio d’Europa e alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: un principio esteso a tutti quegli Stati che presentino «la comune caratteristica della democraticità del loro ordinamento, improntato 7 al rispetto dei diritti umani ed animato dal principio della preminenza del diritto (prééminence du droit/Rule of Law) contro l’arbitrio». Cosa significa tutto ciò se consideriamo il caso di Plaku? L’Albania ha aderito esattamente a quei nuclei di valori enunciati perché fa parte del Consiglio d’Europa e, più di recente, alla Cepei (European Commission for the Efficiency of Justice), organismo chiamato ad armonizzare gli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Come sottolinea l’avvocato Di Fresco, «Il giudice di San Marino, insomma, ha spezzato “le catene” della giurisdizione territoriale, affermando che l’esistenza di un denominatore comune tra gli ordinamenti democratici in materia di ne bis in idem consente di dare applicazione al principio anche in assenza di un’apposita convenzione nella cui cornice collocare il caso specifico».

Quello di Fredi Plaku non è l’unico caso in Italia

Se il giudice nostrano vuole, ha tutti gli strumenti per evitare al cittadino albanese una doppia pena. Ad oggi, la corte suprema della Cassazione, pur riconoscendo l’importanza del principio del ne bis in idem, non ha mai sentenziato a favore dei tanti cittadini albanesi. Sì, perché Plaku non è l’unico caso. Ci si rifugia sempre all’assenza di una norma di diritto internazionale pattizio che prevede l’operatività del divieto del doppio giudizio nei rapporti tra Italia ed Albania. Ma senza un atto illuminante come la svolta del giudice di San Marino, si rischia di rovinare la vita di tanti uomini che hanno già pagato il conto per i propri errori e si sono, appunto, rifatti una vita con tanto di sacrificio e onestà.