Entreranno in vigore a partire dal 13 agosto tutte le novità normative in materia di congedo parentale. Nello specifico viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n. 92/ 2012 e stabilizzati dalla Legge di Bilancio 2022.

L’Inps, con il messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022 ha reso pubbliche le prime indicazioni sulle misure riguardanti maternità, paternità e congedo parentale introdotte dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Le novità normative hanno l’obiettivo di agevolare la suddivisione delle responsabilità di cura mirando al conseguimento di una parità di genere, sia in ambito lavorativo che in famiglia.

Le nuove misure consentono al padre lavoratore di usufruire di un periodo di congedo pari a 10 giorni lavorativi che non potranno essere frazionati in ore ma sarà riconosciuta la possibilità di utilizzarli anche in modo non continuativo. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T. U. Le nuove disposizioni vedono coinvolti anche padri adottivi e affidatari.

Nei giorni di congedo di paternità obbligatorio l’indennità giornaliera è pari al 100% della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio potrà essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.

Novità anche sul fronte maternità delle lavoratrici autonome. Infatti, come sottolinea l’Inps alle suddette lavoratrici è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati dall’Asl. L’Inps, in merito alle comunicazioni inerenti i congedi, informa che «in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/ 2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’ Inps».