Il 3 luglio l’Anm ha deciso che nessuna violazione del codice cosiddetto “etico” (in realtà costituito da norme giuridiche) si può addebitare al dott. Giovanni Salvi, Procuratore Generale presso la Suprema Corte, in relazione a presunte condotte di auto-raccomandazione risalenti al 2017, allorché tra l’altro egli avrebbe offerto una colazione al dott. Luca Palamara, allora influente componente del Consiglio superiore della magistratura.

Posto che, secondo l’esternata accusa di costui, durante l’incontro il dott. Salvi si sarebbe raccomandato per essere favorito nella nomina a Procuratore Generale presso la Cassazione ( condotta espressamente sanzionata dal codice cosiddetto etico), il Collegio dei Probiviri dell’Anm, all’esito dell’indagine, ha emesso il provvedimento di archiviazione. L’osservatore si muove a tentoni perché il relativo dibattito, davanti al Comitato direttivo dell’Anm, non è stato trasmesso da Radio Radicale: top secret!

Lo Statuto dell’Anm prevede che l’archiviazione dei Probiviri sia vincolante per il Comitato direttivo centrale, restando per statuto accessibile a tutti i soci. Nulla da eccepire, dunque? Purtroppo no, perché il diavolo si nasconde nei dettagli e nella segretezza che li occulta. L’articolo 11 dello Statuto prevede che i Probiviri ( ovviamente) devono acquisire le fonti di prova e sentire l’indagato; soltanto all’esito possono trasmettere al Cdc la propria motivata valutazione.

Da qui le prime domande rivolte... a chi avverte il dovere di rispondere: sul punto è stato sentito dai Probiviri il dott. Palamara, interlocutore e confitente-accusatore del dott. Salvi? Deve convenirsi che, se la sua deposizione non sia stata raccolta, non si comprenderebbe di che cosa si siano occupati i Probiviri. Non era questo, soltanto questo, il thema inquirendi? Qualunque (auto o etero) “raccomandazione” tra pubblici ufficiali è un grave abuso necessariamente plurisoggettivo: nessuno si raccomanda... davanti allo specchio! Perciò la raccomandazione si scopre soltanto se risulti documentalmente accertata; ovvero se uno dei loquentes (autore o destinatario della raccomandazione) la riveli e la sua confessione- propalazione sia debitamente verificata.

D’altronde lo stesso dott. Salvi ha convenuto in sede civile il dott. Palamara proprio per fare accertare la falsità e illiceità delle sue accuse. Dunque come avrebbero potuto invece i Probiviri decidere senza dare “voce” formale al dott. Palamara, limitandosi cioè a prendere atto delle sue accuse divulgate dalla stampa? Non avrebbero essi perso così una buona occasione per accertare i fatti, rilevanti all’interno dell’Anm, e imporre al Palamara di assumersi le connesse responsabilità ( civili e penali)? Non avrebbe egli potuto perfino “ritrattare” ogni accusa? Non avrebbe potuto proprio l’indagine motivatamente smentire le gravi accuse eventualmente reiterate in sede propria dal Palamara?

Al postutto, ignorando il testo della disposta archiviazione, forse l’osservatore dovrà interpellare il dott. Palamara per accertare se egli sia stato sentito dai Probiviri?

Le conseguenze giuridiche sarebbero evidenti: il Cdc non può contestare l’archiviazione proposta dai Probiviri, ma soltanto se essi abbiano operato correttamente, cioè secondo le norme inderogabili previste dallo Statuto. La trasgressione di norme siffatte esporrebbe, in primo luogo, i Probiviri ( che rispondono secondo le norme del mandato) all’azione di responsabilità, che può essere decisa dall’Assemblea, anche su deliberazione del Comitato direttivo centrale. Non a caso forse nella medesima seduta i Probiviri hanno chiesto al Cdc di essere assicurati a spese dell’Anm, ricevendone un netto rifiuto. In secondo luogo, la disposta archiviazione sarebbe impugnabile, per iniziativa di ciascun socio, davanti all’Assemblea generale dell’Anm.

Queste sarebbero le conseguenze teoriche. Sennonché ancora una volta il diavolo si insinua nel diritto e tra i magistrati. Da parecchi mesi, infatti, il Cdc nega ai soci richiedenti il diritto di accesso ai provvedimenti disciplinari, e perfino alle archiviazioni, cioè il provvedimento normalmente più ambito e lusinghiero per i giudici indagati ( una sorta di medaglia al valore professionale ed etico)! Ne consegue che, tolti i trentasei componenti del Cdc cui è stata comunicata l’archiviazione dei Probiviri, le migliaia di soci iscritti all’Anm ( il 90% di circa 9.000 magistrati) possono esprimere dubbi e formulare domande, sperando in ( doverose) risposte, ma non possono impugnare le decisioni dei Probiviri per la decisiva ragione che... non possono averne – e non ne hanno – ufficiale e sicura contezza.

Un ultimo connesso quesito, passando dal disciplinare associativo a quello pubblicistico. Gli stessi documenti che hanno spinto i Probiviri ad indagare sono stati vagliati anche in sede propriamente disciplinare, cioè dall’Ufficio del Procuratore Generale presso la Suprema Corte, tenuto a esperire l’azione davanti al Csm ovvero ad archiviare? Non essendo ipotizzabile l’autoarchiviazione, ad opera cioè dello stesso dott. Salvi, chi ha provveduto a decidere la formale inazione propriamente disciplinare? Oppure non è stata emessa alcuna formale archiviazione?

Domandare è lecito; rispondere è cortesia... ma sarebbe oltremodo rispettoso nei confronti del Cittadino, che ancora confida nei magistrati. Un fatto è certo: gli arcana imperii ( i misteri del Potere) non hanno portato mai fortuna alle pubbliche istituzioni e la segretezza è espressamente bandita dalle associazioni private ( art. 18 Cost.), qual è l’Anm, specialmente su circostanze di così imponente rilievo pubblico, perciò legittimamente divulgate dalla stampa.

Rosario Russo, Già Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte