Caro Giudice Ordinario, ti è stato contestato un sensibile ritardo nel deposito di un provvedimento? Sei nei guai. Ti conviene affidarti a un bravo Difensore, che sappia districarsi nell’aggrovigliata giurisprudenza della Sezione disciplinare del Csm. Ma se non hai scrupoli, infine ti sarà suggerita altra più comoda soluzione ( v. infra). Sei invece coinvolto nelle chat del dott. Palamara, allora autorevole componente del Csm, perché gli hai chiesto ‘ raccomandazioni’ per te o per altri? No problem. Il Sistema ti scagiona in quattro mosse.

1. Dopo avere sequestrato nel 2019 le chat, la Procura competente non vi ha ravvisato alcun reato, neppure quello previsto dagli articoli 110 e 323 c. p., il cui perimetro di azione è stato frattanto "provvidenzialmente" ristretto (con Dl n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge n. 120 del 2020). La Suprema Corte non concorda sul sostanziale annichilimento introdotto, secondo taluni, dalla riforma (Cass. Pen. sent. n. 442 del 2021, pag. 5.). Peraltro proprio l’art. 10 del codice etico dell’Anm - imperativo anche per i magistrati che non ne facciano parte - prevede espressamente il divieto di raccomandare e di farsi raccomandare. Inoltre proprio il menzionato delitto viene contestato nei procedimenti a carico dei professori universitari, taluni dei quali - in tema di raccomandazioni - non hanno niente da "invidiare" ai numerosi magistrati coinvolti nelle chat. Può non piacere e... non piace, ma dopo tre anni bisogna arrendersi al dato fattuale: i pm considerano reato e perseguono le abusive o spartitorie interferenze fra docenti universitari, non quelle tra magistrati!

2. Tenuto per legge a esperire l’azione disciplinare, il Procuratore generale presso la Suprema Corte (infra Pg) - ricevuto le chat – ha emesso due "editti". Con il primo ha statuito in linea generale che l’interferenza diretta - quella cioè con cui il magistrato si raccomandava personalmente con il dott. Palamara (c. d. autopromozione) - non è scorretta e quindi comporta l’archiviazione. Con il secondo "editto" egli ha prescritto la segretezza dell’archiviazione, per cui nessuno (neppure il Csm e a fortiori il denunciante e lo stesso magistrato indagato) ha il "diritto" di accedere alle archiviazioni.

Per conseguenza nessuno ha il diritto di sapere se anche le eteroraccomandazioni - cioè quelle triangolari (il giudice X raccomanda a Palamara il giudice Y per la nomina ad un importante Ufficio) - siano state oggetto di esplicita archiviazione. Buio pesto. Il Consiglio di Stato, dopo avere sostenuto nel 2020 la natura amministrativa dell’archiviazione, ha con nonchalance decretato nel 2021 il suo carattere giurisdizionale, affermando che è disciplinata dal codice di rito penale. Ma allora per ovvia conseguenza - il Pg è tenuto ad applicare l’art. 116 c. p. p. Norma che tutto fa tranne che impedire a priori la conoscenza dell’archiviazione, perché anzi – per rendere verificabile l’obbligatorietà dell’azione - ha anticipata nel procedimento penale l’attuazione del principio di trasparenza, poi introdotto anche nel settore amministrativo. Fatto si è che migliaia di archiviazioni predisciplinari emesse dal Pg silentemente sfuggono ogni anno a qualunque "controllo", giacché quello (comunque improprio) del ministro della Giustizia (l’unico espressamente previsto) non è obbligatorio (art. 107, 2° Cost.). Il Pg resta così l’esoterico dominus non solo dell’archiviazione, ma anche della sanzione disciplinare, giacché l’apposita Sezione del Csm non può agire d’ufficio.

3. La Procura di Perugia ha trasmesso per competenza le chat anche al Consiglio superiore della magistratura. Il suo Comitato di Presidenza (composto dal Vicepresidente nonché dal Pg e dal Primo presidente della Suprema Corte) si è attivato, assegnando l’esame delle chat alla valutazione della Prima commissione, competente sui procedimenti amministrativi per incompatibilità oggettiva (ambientale o funzionale), cioè incolpevole. È di tutta evidenza un «binario morto», giacché niente è più intenzionale di una (auto o etero) raccomandazione. In concreto la Prima commissione si limita a chiedere ai dirigenti degli Uffici interessati se la raccomandazione del magistrato indagato – che frattanto è stata divulgata su tanti giornali e su libri di grande successo, creando grave sconcerto – abbia creato strepito o "turbamenti"! "Ovviamente" gli stupefatti magistrati interpellati rispondono negativamente, dicendo - per esempio - che le chat «non hanno suscitato alcun commento presso la sua sezione» o addirittura ‘ sentenziando’ che «non vi è nessuna incompatibilità, né ambientale né funzionale» (così si legge nella delibera attinente alla dott. ssa D. Ferranti).

Quindi la Commissione propone l’archiviazione, che viene normalmente condivisa dal Plenum. D’altronde, mentre nessuno ha interesse ad impugnare l’archiviazione, al Csm non può sfuggire che qualunque trasferimento coattivo non resisterebbe davanti al giudice amministrativo, fondato essendo su atti decisamente intenzionali, quali sono (per definizione) le raccomandazioni. Si ha notizia che – almeno in due casi ( procedimenti nei confronti del dott. Forciniti e della dott. ssa Canepa) - alcuni benemeriti consiglieri del Csm hanno pubblicamente lamentato che il Pg avrebbe dovuto promuovere l’azione disciplinare. Ne ha data pubblica conferma un consigliere non togato, l’avvocato Stefano Cavanna (Il Foglio, 1° luglio 2022).

4. Infine, caro Giudice ordinario, non temere neppure gli strali dell’Anm, se tu ne faccia parte. Intanto essa ti concede – in frontale contrasto con il proprio statuto l’opportunità di dimetterti per evitare la sanzione exit strategy di cui non si avvalse il dott. Palamara), come ha fatto la dott. sa Donatella Ferranti (consigliere della Suprema Corte). Ma anche se pensi di non potere ‘ reggere’ al distacco dall’associazione, qualunque sia la decisione dei Probiviri o del C. d. c., non temere alcunché. In disparte il caso personale di Palamara, l’Anm ti protegge, rendendo nei secoli dei secoli segreta, anche nei confronti degli associati, tanto l’archiviazione quanto l’eventuale e (probabilmente) più sporadica sanzione! A questo punto – infatti - è probabile che anche i Probiviri attendano l’immancabile archiviazione del Pg e del Csm per disporre anche l’inazione endoassociativa.

Dunque, in quattro mosse, nell’ombra del segreto e con una serie di concatenate archiviazioni, il Sistema ha, in fatto e in diritto, riabilitato la "raccomandazione" all’interno dell’ordinamento giuridico, per cui qualunque magistrato ordinario potrà impunemente avvalersene, anche colui cui siano contestati ritardi nel deposito di provvedimenti. Pochi rammentano che tuttavia, a seguito dello scandalo delle «Toghe sporche», il Capo dello Stato non ha proceduto allo scioglimento del Csm soltanto per rendere più sollecita, a tutti i livelli, la legittima reazione alle scandalose chat del dott. Palamara e dei suoi numerosi correi. Resta smarrito l’Utente Finale della Giustizia, in nome del quale i giudici decidono: aveva letto che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (art. 104 Cost.) e che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» (art. 101 Cost.)! Qualcuno potrà salvare la Magistratura, la Democrazia e la Repubblica da così "raffinatissima" perversione istituzionale? Certamente sì: il buon Dio, il più Alto Magistrato, Presidente del Csm per volontà dei lungimiranti Costituenti, e la libera Stampa. «Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte» (Khalil Gibran), anche quella... della Magistratura. (*GIÀ SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE CASSAZIONE)