In questo ultimo ventennio, cosi carente di novazioni legislative sul tema del lavoro in carcere, senza alcuna proposta né incentivi oltre la Smuraglia e pochissima informazione e pubblicità sui benefici economici per le imprese che assumono detenuti, c’è stata una misura che negli anni ha assunto sempre più importanza e visibilità: il lavoro di pubblica utilità, attività gratuite e non retribuite da svolgere a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

Prevista inizialmente, nel 2000, come misura alternativa per i reati meno gravi o per far fronte al pagamento di multe e ammende, riscuote un discreto successo e il suo campo di applicazione viene esteso sempre di più.

La mancanza del fattore economico si pone in contrasto con la definizione di lavoro, il quale deve sempre prevedere una giusta retribuzione ma, in questo caso, il corrispettivo economico è indiretto, in quanto va a saldare una pena pecuniaria o evitare quella detentiva. Determinante è anche il fatto che si tratti di una misura volontaria che viene richiesta dal condannato e non imposta da un giudice, differentemente da quanto avveniva nel passato con i cosiddetti lavori forzati.

Nel 2013, si decide di estendere la possibilità di partecipare ai progetti di pubblica utilità anche alle persone recluse, che in maniera volontaria e senza alcun beneficio di ritorno desiderano impiegare il proprio tempo in queste attività.

I lavori di pubblica utilità vengono così inseriti nell’ordinamento penitenziario e specificatamente all’art. 21, diventando uno dei modi per richiedere delle ore fuori dal carcere. La norma viene confermata, ampliata e definita ulteriormente dalla riforma del 2018, eliminandola dal testo dell’art. 21 e aggiungendo il nuovo art. 20 ter dell’ordinamento penitenziario, operazione corretta al fine di differenziare i lavori di pubblica utilità dai lavori tradizionali.

Il legislatore è stato attento a non esplicitare nel testo di legge il termine “lavoro”, indicando sempre un’attività su base volontaria non retribuita, tranne che nel titolo dell’articolo: “Lavori di pubblica utilità” espressione ripresa anche nel dibattito pubblico, lasciando così spazi alle varie interpretazioni, tra chi denuncia lo Stato di sfruttare lavorativamente i detenuti e chi vorrebbe obbligare tutti i detenuti a prestare attività di volontariato, ossimoro alquanto evidente.

Ancora una volta si rischia che la parola definisca il mondo che descrive; così come il gergo carcerario contribuisce a togliere dignità alla vita detentiva, è importante scegliere le parole giuste per indicare le varie attività: volontariato e lavoro; se non si fa questo si potrebbe creare ancora più confusione nella persona detenuta che da sempre si è posta in contrasto con lo Stato e le sue regole, rischiando di trasmettere il concetto che il lavoro legale sia solo un modo di sfruttamento della sua persona.

Esiste infatti il volontariato e deve essere libero, va incentivato perché fondamentale nell’opera di risocializzazione, perché permette di scoprire la bellezza del mettersi a servizio, perché permette, più del carcere, di ricucire lo strappo avuto con lo società civile, perché permette di condividere con persone fino a quel momento estranee; ed esiste il lavoro, anche esso fondamentale ma per funzioni differenti. Il primo riempie l’anima, il secondo deve riempire anche la tasca. (*FOUNDER ECONOMIA CARCERARIA)