Mentre alcune categorie, come i commercialisti, lamentano lacune nella copertura assicurativa dalle conseguenze economiche per errori professionali, la polizza per la copertura dei rischi derivanti dall’attività degli avvocati, scelta dal Cnf sulla base di una gara, con conseguente convenzione, è tra le più complete nel mondo dei professionisti. Lo assicura Giuseppe Iacona, consigliere del Cnf con l’incarico di tesoriere, che specifica: «A seguito del decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, che contiene le condizioni essenziali delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato, il Cnf ha scelto, sulla base di una gara, prima il broker, che è risultato essere Aon Italia, e poi la compagnia assicurativa, sempre con gara (vinta da Aig Europe), per stipulare una convenzione, della durata di 3+ 3 anni, destinata agli avvocati, che possono sottoscrivere una polizza per la copertura dei rischi professionali alle migliori condizioni di mercato, ferma restando la loro libertà di scegliere polizze offerte da altre compagnie assicurative, per dar seguito all’obbligo di copertura della responsabilità civile, sancito dall’articolo 12 della legge 247/ 2012, che illustra le regole della professione forense».

Va detto che anche la Cassa forense propone polizze assicurative per la Rc professionale e gli infortuni, offerte da una decina di diverse compagnie assicurative convenzionate, mentre la convenzione del Cnf scade nel 2023, e quindi, come fanno sapere dal Cnf stesso, si procederà nei prossimi tempi alla predisposizione di un nuovo bando di gara.

Finora, in base ai dati in possesso dell’istituzione forense, sono circa 30mila gli avvocati che si sono avvalsi della polizza prevista dalla convenzione del Cnf. Una percentuale non alta, considerato che gli avvocati sono circa 240mila, nonostante i vantaggi che la polizza emessa sulla base della convenzione offre, e che sono così riassunti da Iacona: «La polizza scelta dal Cnf copre qualsiasi tipo di errore professionale, tanto che sono una trentina le tipologie di sinistri denunciati ai fini del risarcimento, a riprova che la professione di avvocato presenta rischi da non sottovalutare, in quanto i clienti possono chiedere ai propri avvocati il risarcimento di danni per errata condotta professionale, proponendo un’istanza in tal senso in Tribunale, anche quando si tratta solo di colpa grave».

«Inoltre la polizza proposta dal Cnf copre anche gli errori dei collaboratori dello studio, ed è retroattiva, ossia copre anche i sinistri avvenuti prima della sottoscrizione della polizza, purché denunciati successivamente, e perfino i danni richiesti dopo la fine del mandato attribuito dal cliente all’avvocato, cioè è ultra- attiva. Infine la polizza del Cnf copre anche attività professionali non strettamente legate al ruolo dell’avvocato, come quella amministrativa e contabile, che può derivare dall’assunzione di ruoli come membro di Cda, o come curatore o commissario giudiziale nelle procedure concorsuali. Inoltre, il premio dipende dalla fascia di fatturato, fermo restando la possibilità di indicare una fascia superiore, se si ritiene che la propria attività sia in crescita».

Il caso dei commercialisti

Tutt’altra situazione è quella sperimentata dai commercialisti, come denuncia Marco Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti ( Anc): «A seguito del decreto legislativo 472/ 97, i commercialisti che sottoscrivono le dichiarazioni dei redditi, e altri atti di valenza tributaria, sono responsabili ai fini della sanzione, in caso di errori, ai sensi dell’art. 11, e queste sanzioni non sono coperte dalle polizze assicurative, con il risultato che il patrimonio personale dei commercialisti è sottoposto al rischio di escussione in conseguenza del pagamento degli importi previsti da questi addebiti. Infatti la polizza per la responsabilità professionale copre solo i danni causati a terzi, ma non a sé stessi, come sono qualificate appunto le sanzioni».

Nel caso degli avvocati non sono previste sanzioni amministrative in caso di errori professionali, come può essere una dichiarazione dei redditi o un F24 compilati con errori, oppure presentati tardivamente, e questa circostanza determina un’evidente differenza in termini di copertura dei rischi professionali tra le due categorie.

Su questo punto il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, ritiene che la soluzione possa passare per un confronto con l’Ania, al fine di modificare la normativa vigente, per consentire la copertura assicurativa delle sanzioni legate all’attività professionale: «In qualità di coordinatore della Consulta dei parlamentari commercialisti – dichiara de Bertoldi – contatterò l’Ania, in modo da individuare congiuntamente le opportune modifiche alla legislazione vigente in materia di assicurazione della responsabilità professionale, da condividere poi con le altre forze politiche, come avvenuto per altre mie proposte, e da inserire nella prossima legge di Bilancio, circostanza che non dovrebbe porre problemi, non avendo una tale disposizione nessun impatto sul gettito».