I giornalisti potranno chiedere ed eventualmente ottenere dalla Procura di Perugia copie di ordinanze cautelari non più segrete, ma salvaguardando la privacy. A stabilirlo un provvedimento del procuratore Raffaele Cantone, con lo scopo di «garantire il corretto esercizio del diritto di cronaca», garantito «dall'art. 21 della Costituzione». Facendo riferimento alle note dei procuratori generali presso la Corte d'appello di Perugia e della Cassazione in materia di informazioni e procedimenti penali, Cantone ha sottolineato che è stato ritenuto da entrambi «configurabile un legittimo interesse dei giornalisti ad ottenere copie di atti processuali non più coperti dal segreto, sia pure utilizzando necessarie cautele a tutela dei terzi interessati». «In linea di principio - scrive Cantone -, il giornalista può certamente rientrare fra i soggetti titolari di un interesse a richiedere copie di atti processuali non più segreti, in funzione di consentirgli l'esercizio del diritto- dovere di informazione». Il procuratore di Perugia rileva poi che «se il legislatore ha consentito al giornalista di poter pubblicare integralmente l'ordinanza cautelare ( o suoi estratti) gli ha indirettamente ma inequivocabilmente riconosciuto un interesse specifico a poterne ottenere copia perché, diversamente, non si comprenderebbe come potrebbe esercitare tale facoltà di pubblicazione senza avere la disponibilità del documento». Ma la diffusione degli atti «non deve comportare comunicazione di dati sensibili o di notizie o immagini potenzialmente lesive della dignità e riservatezza delle vittime e delle persone offese dei reati, a maggior ragione se si tratti di minori». Il diritto all’informazione va dunque «bilanciato con la necessità di tutelare altri interessi e, quindi, incontri certamente limiti, anche se minori di quelli riguardanti le richieste di copie di altre tipologie di atti processuali non segreti». È stata quindi posta come «sempre necessaria una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica».