Un polverone sulla base di nulla. Nessun inganno e nessun danno. Anzi: la Regione Lombardia - e quindi la collettività - non solo non avrebbe subito un danno, ma addirittura avrebbe risparmiato. Si possono sintetizzare così le motivazioni della sentenza con la quale la gup Chiara Valori, lo scorso 13 maggio, ha prosciolto «perché il fatto non sussiste» il governatore Attilio Fontana, il cognato Andrea Dini, amministratore della società Dama, Pier Attilio Superti, vicesegretari o generale della Regione, Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex dg e dirigente di Aria, la centrale acquisti della Regione. E se è vero che Fontana era in «forte imbarazzo» dopo le notizie stampa sulla fornitura di camici da parte del cognato Andrea Dini, è anche vero che la tesi accusatoria «non convince» e gli imputati non hanno commesso nessun reato. Al centro dell’indagine della procura di Milano c’era l’affidamento, da parte di Aria spa, di una fornitura, poi trasformata in donazione, di 75mila camici e altri dispositivi di protezione personale, per un valore pari a circa mezzo milione di euro. Una fornitura affidata a Dama, in forza delle norme emergenziali varate dal governo, ma che in corso d’opera si è trasformata in donazione, a seguito delle prime indiscrezioni di stampa sul legame tra Fontana e Dini. L’affidamento, stando a quanto afferma la sentenza, non sarebbe avvenuto in virtù del legame di parentela, in quanto Aria e Fontana solo in corso d’opera avrebbero appreso che a consegnare quei camici sarebbe stato proprio il cognato del governatore. Secondo l'accusa, però, gli imputati avrebbero cooperato «per nascondere fraudolentemente il parziale inadempimento del contratto di fornitura», con l’intento di tutelare l'immagine politica del presidente Fontana, «tentando di simulare l’esistenza ab origine di un contratto di donazione e (o forse in alternativa) attraverso la sua conversione in una parziale donazione in data 20.5.2020, con contestuale rinuncia alla parte ancora da consegnare (circa 25.000 camici) all'evidente scopo di cercare di minimizzare il danno, facendo così mancare beni essenziali a far fronte all'emergenza sanitaria». La fornitura fu accordata durante il primo periodo della pandemia, nel massimo momento di difficoltà nell’approvvigionamento di dispositivi di protezione. E alla fine - a seguito del caos mediatico suscitato dalla vicenda - furono consegnati solo 50mila camici. Ma «la volontà di non consegnare l’ultima tranche di camici previsti dall’originario contratto di fornitura» era stata «chiaramente esplicitata nella proposta inviata da Dini» già il 20 maggio, dopo aver deciso di trasformare il tutto, per questioni di opportunità, in una donazione, anche a seguito della preoccupazione manifestata da Fontana. «Nessun inganno della controparte, dunque: la volontà di Dini, più o meno legittima che fosse, era chiaramente espressa ed è stata correttamente intesa da tutti gli interlocutori». E per il gup, «neppure può ritenersi che il nuovo accordo costituisse un mero contratto simulato». Nelle 32 pagine di sentenza la giudice analizza la trasformazione del contratto, a seguito delle notizie stampa sulla gestione dell’emergenza Covid in Lombardia. E sulla base delle emergenze investigative, «pare difettare in toto la dissimulazione del supposto inadempimento contrattuale». Anzi: «È stata data effettiva esecuzione all'accordo reso palese, così confermando che questo solo corrispondeva alla reale volontà delle parti. In realtà, come hanno evidenziato le difese, la citata “trasformazione” si è realizzata con una novazione contrattuale che è stata operata in chiaro, portata a conoscenza delle parti, non simulata ma espressamente dichiarata» e quindi senza inganno, addirittura con conseguente risparmio per la Regione. Che non avrebbe subito nessun danno nemmeno dalla mancata consegna degli altri 25mila camici: l’emergenza si era, infatti, affievolita, motivo per cui non risultava necessario rifornire ulteriormente le strutture sanitarie. Secondo la giudice, «risulta in primo luogo del tutto sfornita di riscontro la tesi secondo cui la fornitura sia stata ab origine “vestita” da donazione allo scopo di celare il conflitto di interesse» fra la proprietà di Dama e Fontana. «Al contrario, risulta che il contratto di fornitura era stato stipulato in modo formale, prevedeva un corrispettivo economico, è stato registrato al protocollo di Aria e sono state emesse le prime fatture». Solo a fine maggio le carte in tavola sono cambiate, «allo scopo di risolvere con modalità che evidentemente sono apparsi agli attori “convenienti”, la situazione di grave imbarazzo che era scaturita dalle prime avvisaglie dell’inchiesta giornalistica in corso, che rischiava di deflagrare improvvisamente», ma «non risponde al vero, tuttavia, che si sia cercato a posteriori di considerare la fornitura come a titolo gratuito fin dall’origine». Conclusioni alle quali la giudice arriva analizzando «una assai estesa e completa attività di indagine», al termine della quale i pm hanno però chiesto il rinvio a giudizio degli indagati. «Tuttavia - si legge in sentenza -, il fatto come unanimemente ricostruito non è apparso sussumibile nell'ipotesi di reato contestata (ovvero frode in pubbliche forniture, ndr), né in altra astrattamente ipotizzabile, sicché si è imposto l'immediato proscioglimento di tutti i gli imputati perché il fatto non sussiste». «Siamo felici che il giudice abbia ripreso tutte le argomentazioni difensive, escludendo la fattispecie di reato contestata e ogni altra ipotizzabile», hanno commentato i difensori di Fontana, gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa.