Il vero punto di svolta del lavoro in carcere arriva nel 1993. Lo Stato prende consapevolezza delle difficoltà delle amministrazioni penitenziarie nel gestire le lavorazioni interne soprattutto considerando la previsione normativa per la quale i metodi e l’organizzazione del lavoro debbano riflettere quelle del mondo esterno.

Il problema di fondo si rivela essere questa doppia funzione della direzione carceraria, da un lato datore di lavoro e dall’altro l’ente che ha un potere detentivo e punitivo verso la persona detenuta e lavorante. La legge 196 del 1993 risolve questo conflitto di funzioni dando la possibilità ad imprese e cooperative di gestire direttamente le lavorazioni interne al carcere occupandosi anche della formazione e dell’assunzione delle persone detenute.

Una vera rivoluzione destinata a cambiare radicalmente l’approccio del mondo imprenditoriale e cooperavistico al lavoro in carcere. In questo modo anche i detenuti che non possono usufruire della semilibertà o del cosiddetto “articolo 21” hanno la possibilità di lavorare ed essere contrattualizzati da un datore di lavoro terzo che sia estraneo alla direzione del carcere.

Mentre le imprese private hanno libertà di scelta nell’assunzione delle persone detenute si è ritenuto importante fissare i parametri che l’amministrazione penitenziaria deve adottare nel collocamento dei detenuti verso quei lavori la cui gestione rimaneva in capo all’amministrazione penitenziaria. Innanzitutto si fa un passo indietro alle novità introdotte dalla legge Gozzini.

Torna ad essere rilevante il progetto di vita e di lavoro della persona detenuta, considerando nuovamente eventuali lavori precedenti e possibilità lavorative future. Alle generiche “condizioni economiche famigliari” previste da Gozzini si fa cenno a requisiti più specifici come anzianità di disoccupazione durante gli anni di detenzione e carichi famigliari.

Per una maggiore equità e trasparenza, il collocamento al lavoro interno segue due graduatorie distinte, una generica e l’altra per competenze e professionalità. Infine, e non è di poco conto, si prevede l’obbligo per il Ministro della Giustizia di relazionare il Parlamento circa lo stato del lavoro in carcere entro il 31 marzo di ogni anno. Finalmente si riconosce al lavoro in carcere una funzione essenziale del trattamento della persona detenuta, il bisogno di informare il Parlamento e quindi il Paese circa il suo funzionamento e la necessaria collaborazione attiva, anche e soprattutto interna al carcere, di imprese e cooperative. (*FOUNDER ECONOMIA CARCERARIA)