«È davvero arrivato il momento di ripensare la loro presenza nell’ordinamento italiano», così conclude Antigone nel suo XVIII rapporto, più specificatamente il capitolo dedicato alla figura degli internati nelle cosiddette case lavoro o colone agricole, ma che non si differenziano assolutamente dalla detenzione.

L’INTERNATO HA FINITO DI SCONTARE LA PENA MA È RITENUTO “SOCIALMENTE PERICOLOSO”

Ricordiamo che l’internato è colui che ha finito di scontare la pena detentiva, ma raggiunto da una misura di sicurezza, perché ritenuto “socialmente pericoloso”. Come sottolinea Antigone, oltre alle case circondariali e alle case di reclusione, la legge prevede l’esistenza di case di lavoro e colonie agricole. Si stratta di istituti nei quali le persone internate «eseguono le misure di sicurezza detentive previste al numero 1 comma 1 dell’art. 215 c. p. ovvero, appunto, l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro». Le due misure si differenziano esclusivamente per il genere di lavoro che dovrebbe caratterizzare la permanenza nell’istituto, se di natura agricola oppure industriale o artigianale.

QUESTE MISURE DI SICUREZZA RISALGONO AL CODICE ROCCO

Il sistema delle misure di sicurezza fu inserito dal guardasigilli fascista Alfredo Rocco, come egli stesso spiega nella relazione al codice penale del 1930, per «apprestare più adeguati mezzi legislativi di lotta contro la delinquenza, aumentata specialmente nel periodo postbellico in conseguenza dei profondi rivolgimenti psicologici e morali, economici, sociali e politici, prodottisi negli individui e nella collettività in conseguenza della grande guerra vittoriosa». In particolare, «i mezzi puramente repressivi e propriamente penali si erano rivelati insufficienti a combattere particolarmente i gravi e preoccupanti fenomeni della delinquenza abituale, della delinquenza minorile e della delinquenza degli infermi di mente pericolosi. Per rimediare a questa insufficienza il nuovo codice penale ha non solo rinvigorito il sistema delle pene principali ed accessorie, ma ha altresì introdotto il sistema delle misure di sicurezza».

QUESTI PERIODI DI DETENZIONE SI AGGIUNGONO ALLA PENA GIÀ SCONTATA

La parte che ci riguarda è il riferimento alla delinquenza abituale. L’art. 216 c. p. assegna a una colonia agricola o a una casa di lavoro sostanzialmente coloro che sono stati giudicati essere delinquenti abituali, professionali o per tendenza (essendo gli altri casi desueti o quasi inesistenti). A differenza delle misure di sicurezza detentive psichiatriche, che vengono disposte al posto della pena per gli incapaci di intendere e di volere, questi periodi di detenzione si aggiungono invece alla pena già scontata.

Prima del 2014, il rischio di chi è internato era davvero quello di scontare una pena perpetua. Veniva definito non a caso “ergastolo bianco”. A far fronte a questo problema, ai sensi dell'art. 1 comma 1ter del D. L. 31 marzo 2014 n. 52 così come convertito in legge 30 maggio 2014 n. 81, si prevede che «le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima».

LA DENUNCIA DI ANTIGONE: CASE DI LAVORO SIMILI ALLE SEZIONI CARCERARIE

Antigone denuncia che è difficile non vedere nelle misure di sicurezza della casa di lavoro e della colonia agricola una semplice duplicazione della pena detentiva, tanto dal punto di vista teorico che concreto. Spostandoci solo sul piano concreto, Antigone denuncia che «le case di lavoro sono in tutto simili a sezioni carcerarie ordinarie. Come in queste ultime, il lavoro tende a mancare». Tra l’altro – sottolinea l’associazione - la riforma dell’ordinamento penitenziario dell’ottobre 2018 ha cancellato il vecchio comma 3 dell’art. 20, secondo il quale il lavoro era «obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro». Anche il fascista Rocco, nella già citata relazione, si arrampica sugli specchi nel difendere «la diversità profonda tra pena e misura di sicurezza». Oggi l’internamento in casa di lavoro o in colonia agricola, presentando solamente un contenuto di tipo afflittivo, equivale a una duplicazione della pena, in violazione del principio del ne bis in idem e già censurato dalla Cedu nella sentenza M. c. Germania del 17 dicembre 2009.

CON LA CHIUSURA DEGLI OPG NEL 2015 SONO DIMINUITI NOTEVOLMENTE

Come ha anche riportato Il Dubbio, con la sentenza n. 197 del 21 ottobre 2021, la Consulta ha confermato la costituzionalità dell’applicazione anche agli internati del 41- bis, purché le restrizioni previste consentano di lavorare  la Cassazione aveva sollevato questione di legittimità sottolineando tra l’altro come le limitazioni del regime non permetterebbero di dimostrare alcuna evoluzione personale, andando inevitabilmente incontro a ulteriori proroghe della misura). Alla fine del 2021 – rivela Antigone - erano 4 gli internati sottoposti al 41- bis, tutti nel carcere di Tolmezzo.

Il rapporto snocciola i dati. Al 28 febbraio 2022, erano 280 gli internati nelle carceri italiane, lo 0,5% del totale dei presenti. Di questi, 61 erano stranieri, il 21,8% del totale degli internati, una percentuale significativamente inferiore a quella generale (gli stranieri costituiscono il 31,3% della popolazione detenuta complessiva), a segno dell’inferiore abitualità nel reato e pericolosità sociale della componente straniera. Negli ultimi trent’anni circa, la presenza di internati vede due fasi quantitative distinte. Prima del 2015, l’oscillazione varia approssimativamente tra le 1.000 e le 1.500 unità, con percentuali che vanno dall’ 1,8% al 4%, anche a causa dell’oscillare dei numeri complessivi della detenzione.

Dopo lo spartiacque del 2015, invece, si rimane sempre al di sotto dei 350 internati, con percentuali di 0,5% o 0,6%. Antigone spiega che ciò è dovuto dalla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) avvenuta in via definitiva il 31 marzo 2015, data in cui si trovavano ancora 805 persone nei sei Opg italiani ( erano 993 a fine 2014, 1.051 a fine 2013, 1.094 a fine 2012). Oggi gli internati censiti dal Dap dovrebbero essere solo quelli assegnati a casa di lavoro o a colonia agricola.

Secondo Antigone, la sola casa di lavoro interamente qualificata come tale, sebbene abbia annessa una sezione circondariale, è l’istituto maschile di Vasto, in Abruzzo, con una capienza ufficiale di 197 posti e che al 28 febbraio scorso recludeva 108 persone, di cui circa 70 internati. Ma nello stesso tempo, al carcere di Vasto si assiste al paradosso di una casa di lavoro dove molti internati sono dichiarati formalmente inabili a lavorare per problemi psichiatrici. A fronte di 108 persone presenti, 22 sono affette da psicosi, 38 da gravi disturbi della personalità, 25 da depressioni e 5 da disturbi bipolari. Situazione analoghe, se non peggiori, risulta anche altrove. Antigone conclude che è arrivato il momento di ripensare alle misure di sicurezza, perché oltre a una evidente insufficienza gestionale concreta, si «scontrano anche con un’infondatezza teorica che affonda le radici in una concezione illiberale del diritto penale».