Il delitto di tortura, reato di cui sono accusati gli agenti della Polizia Penitenziaria coinvolti nella mattanza avvenuta nei confronti de detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, è configurato anche se c’è «un unico atto lesivo dell’incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». Inoltre, «la locuzione “mediante più condotte” va riferita non solo a una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche a una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico». Questi sono uno dei passaggi delle motivazioni, appena depositate, della sentenza con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata in sede cautelare per gli episodi nell’istituto sammaritano.

Gli agenti sono accusati a vario titolo di tortura, lesioni, reati di falso

Ricordiamo che hanno retto anche davanti alla Cassazione le accuse a carico degli agenti della Polizia Penitenziaria coinvolti nell'indagine sulle violenze ai danni di detenuti avvenute il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Per gli agenti le accuse sono a vario titolo di tortura, lesioni, reati di falso. Al vaglio della suprema Corte sono state le posizioni di alcuni agenti ancora sottoposti a misure di restrizione della libertà personale, come gli arresti domiciliari, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibili tre ricorsi rigettando gli altri nel merito. Nella sentenza in questione, la numero 8973, si entra in punta di diritto la questione che riguarda un comandante penitenziario del carcere sammaritano, al quale gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a numerosi delitti di lesione aggravate e tortura, nonché per reati di calunnia, falso e depistaggio. L’agente ha presentato un ricorso avverso all’ordinanza, sostenendo che l’operazione del 6 aprile 2020, seguita alla situazione del giorno precedente, allorquando i detenuti del reparto “Nilo” si erano barricati all’interno dello stesso, fu nella sostanza gestita dalle forze coordinate dal dottor Colucci. Mentre lo stesso comandante, pur intervenendo alla riunione preliminare di natura organizzativa, non si occupò di seguire le operazioni e non organizzò le attività all’interno dei reparti; la catena di comando era nelle mani dei corpi speciali che erano arrivati presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere in tenuta antisommossa. In sostanza, la tesi del ricorso in Cassazione è che il comandante, era sì consapevole della perquisizione straordinaria, ma non certo che l'operazione sarebbe stata eseguita in maniera violenta o illecita.

Le torture sono proseguite anche nei giorni successivi

Non solo. Il ricorso entra nel merito del reato di tortura. In sostanza, viene sottolineato che la condotta materiale posta in essere appare orientata non certo alla mortificazione della persona o a porre in essere trattamenti lesivi della persona, essendo invece le operazioni tese al contenimento dei gravi episodi verificatisi; inoltre, tali atti non appaiono avere il carattere di abitualità, essendosi limitati a un arco temporale ristretto e circostanziato. La Cassazione rigetta tali argomentazioni. Prendiamo in esame la configurazione del reato di tortura. I giudici della Suprema corte, sottolineano: «È sufficiente rammentare che il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona», e ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen., la locuzione “mediante più condotte" va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche «ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico». Infatti, le condotte di tortura risultano non essersi fermate a quelle inflitte il pomeriggio del 6 aprile, essendo proseguite, con ulteriori vessazioni (in particolare nei confronti dei 14 detenuti trasferiti nel reparto Danubio), ma anche nei giorni successivi. Per quanto riguarda il dolo, la Cassazione sottolinea che in tema di tortura, anche quando il reato assuma forma abituale, per l'integrazione dell'elemento soggettivo non è richiesto un dolo unitario, consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma è sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte. E aggiunge: «Sono esaustivi della piena consapevolezza, da parte del comandante, della finalità e dei metodi dell'operazione di pestaggio e vessazione che era stata programmata, ed eseguita mentre lui si tratteneva nel proprio ufficio».

Una “mattanza” di quattro ore tra violenze e umiliazioni

Per ricordare cosa accadde, la Cassazione sintetizza anche le brutali azioni condotte dagli agenti. Secondo quanto accertato sulla base delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza del carcere, nonché dalle chat tra gli agenti di polizia penitenziaria e dalle dichiarazioni dei detenuti, il pomeriggio del 6 aprile 2020, tra ore 15.30 e le 19.30, all'interno del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, numerosi agenti di Polizia penitenziaria - giunti anche dalle carceri di Secondigliano e di Avellino - hanno esercitato una violenza cieca ai danni di detenuti che, in piccoli gruppi o singolarmente, si muovevano in esecuzione degli ordini di spostarsi, di inginocchiarsi, di mettersi con la faccia al muro; i detenuti, costretti ad attraversare il cosiddetto corridoio umano (la fila di agenti che impone ai detenuti il passaggio e nel contempo li picchia), venivano colpiti violentemente con i manganelli, o con calci, schiaffi e pugni; violenza che veniva esercitata addirittura su uomini immobilizzati, o affetti da patologie ed aiutati negli spostamenti da altri detenuti, e addirittura non deambulanti, e perciò costretti su una sedia a rotelle. Oltre alle violenze, venivano imposte umiliazioni degradanti - far bere l'acqua prelevata dal water, sputi, ecc. -, che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto, il tremore, lo svenimento, l'incontinenza urinaria. Dopo le quattro ore di “mattanza”, le sofferenze fisiche e psicologiche venivano perpetrate anche nei giorni immediatamente successivi, in particolare nei confronti dei quattordici detenuti trasferiti dal reparto Nilo al reparto Danubio - perché ritenuti ispiratori della protesta del 5 aprile -, costretti senza cibo, e, per 5 giorni, senza biancheria da letto e da bagno, senza ricambio di biancheria personale, senza possibilità di fare colloqui con i familiari; tant'è che alcuni detenuti indossavano ancora la maglietta sporca di sangue, e, per il freddo patito di notte, per la mancanza di coperte e di indumenti, erano stati costretti a dormire abbracciati; anche ai detenuti rimasti al reparto Nilo veniva riservato un trattamento degradante, addirittura con l’imposizione, volutamente mortificante della capacità di autodeterminazione, del taglio della barba, secondo quanto orgogliosamente rivendicato in uno dei messaggi inviati sulla chat del gruppo di agenti di Polizia penitenziaria.