La relazione del presidente dell'Ordine degli avvocati di Firenze, Giampiero Cassi, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 A nome del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze porgo i più rispettosi saluti al Presidente della Corte d’Appello, al Procuratore Generale, al V. Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al rappresentante del Ministro della Giustizia, a tutti i Capi e Dirigenti degli Uffici Giudiziari, ai Magistrati Togati ed Onorari del Distretto, a tutto il personale di cancelleria e amministrativo, all’Avvocato Distrettuale dello Stato. Un sincero ossequio a tutte le Autorità civili, militari, accademiche e religiose nonché ai Consiglieri del CNF, ai Colleghi Delegati di Cassa Forense, ai Colleghi componenti dell’Organismo Congressuale Forense, al Presidente dell’Unione Distrettuale degli Ordini degli Avvocati della Toscana, ai Presidenti degli altri Ordini degli Avvocati, ai Presidenti e/o rappresentanti degli altri Ordini professionali, ai Colleghi tutti ed al personale dell’Ordine, che assistono a questa cerimonia collegati in diretta streaming. In primo luogo, desidero esprimere apprezzamento per le iniziative che il Ministro della Giustizia ha dichiarato di voler assumere per migliorare il livello di vita nelle carceri. La linea dell’Avvocatura rispetto a questo argomento è molto chiara: dobbiamo stare dalla parte delle persone. Non può esistere un carcere rieducativo se non si parte da questo concetto e se non si assicurano tutte le condizioni per garantire il rispetto della persona e della dignità umana anche a coloro che, per vicissitudini della propria vita, si trovano a dover scontare una pena. Abbiamo, quindi, letto con grande piacere nei giorni scorsi la notizia, estremamente importante, annunciata dal Ministro Cartabia e cioè che saranno messi a disposizione cospicui fondi (11 milioni di euro) per intervenire su Sollicciano, la cui struttura denuncia criticità così evidenti da creare problemi di quotidiana natura per i detenuti ed anche per coloro che vi lavorano. Se è vero, come è vero, che, in materia, l’unico dato certo e indissolubile nel nostro patrimonio di giuristi è quello indicato nell’art. 27 della Costituzione e cioè che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, non può davvero pensarsi che tale principio possa essere ben applicato in situazioni nelle quali diventa disagevole perfino effettuare una normale attività umana, per cui siamo lieti che il Ministro della Giustizia abbia deciso di intervenire. Le note positive, tuttavia, finiscono qui. Il 2021, al pari del 2020, è stato nuovamente un anno alquanto problematico per il perdurare della pandemia e, se da un lato sento il dovere di ringraziare il Presidente della Corte d’Appello di Firenze nonché tutti i Capi degli Uffici Giudiziari di Firenze e del Distretto, per la costante interlocuzione che essi hanno sempre avuto con le istituzioni forensi, grazie alla quale alcune delle criticità sono state risolte e si è potuto anche realizzare iniziative utili per gli avvocati, come il servizio della chiamata in udienza via telegram, reso possibile pure dal contributo di Cassa Forense, che ha reso più agevole e più sicura la partecipazione in presenza alle udienze, dall’altro lato, non posso non rilevare che, in alcuni casi, non vi è stata analoga collaborazione da parte di alcuni addetti agli Uffici, che hanno applicato in modo troppo rigido le disposizioni emergenziali in tema di accessi e di orari. Dispiace dirlo, ma vi è la sgradevole sensazione che qualcuno non si dolga del fatto che questa situazione abbia allontanato gli avvocati dalla aule di giustizia, così come vi è stato, per noi avvocati toscani, un senso di solitudine (ma sia chiaro che non mi rivolgo ai vertici della Corte d’Appello che, anzi, ringrazio per l’attenzione che nella vicenda hanno avuto verso l’Ordine forense) allorché nella scorsa primavera per la questione vaccini che aveva interessato tutto il comparto giustizia e che era stato frutto di una decisione del tutto giusta e legittima sulla base delle disposizioni in vigore a quel momento, assunta peraltro non su istanza dell’avvocatura, è stata imbastita una campagna mediatica, anche a livello nazionale, che è durata alcuni mesi e che è stata rivolta, in pratica, solo contro gli avvocati, enfatizzando la falsa notizia che ciò avesse comportato la sottrazione dei vaccini agli anziani e alle persone fragili, senza che nessuno abbia ritenuto di intervenire per aiutare l’avvocatura a ristabilire la verità dei fatti. L’allontanamento degli avvocati dalle aule di giustizia civili e penali trova proseliti, anche a livello governativo e ministeriale, perché è obiettivamente incomprensibile il motivo per il quale, nonostante che il D.L. n. 221/2021 del 24 Dicembre 2021 abbia prorogato lo stato di emergenza fino al 31 Marzo 2022, con il successivo D.L. n. 228/2021 del 30 Dicembre 2021, il cosiddetto decreto mille proroghe, sia stato disposto che per i processi civili e penali le disposizioni emergenziali varranno fino al 31 Dicembre 2022. Prescindendo da ogni valutazione circa la legittimità, o meno, di un simile provvedimento che, a fronte di uno stato di emergenza che per tutto il paese scadrà in data 31 Marzo 2022, prevede per la giustizia civile e penale una proroga molto più lunga, lo stesso evidenzia, comunque, quale sia la tendenza, tanto più che per la giustizia amministrativa e tributaria dallo stesso decreto mille proroghe è stata disposta la proroga della trattazione a distanza delle udienze solo fino al 31 Marzo 2022, differenziazione questa che lascia presagire che tale proroga diversificata costituisca il prologo di un’ennesima modifica legislativa volta a portare a regime alcune delle disposizioni emergenziali in questione. Ed infatti nella Legge n. 206/2021, che ha attribuito al Governo la delega per la riforma del processo civile, è già prevista la possibilità che in determinati casi le udienze possano essere trattate con collegamenti audiovisivi a distanza o mediante il deposito di note scritte, il che, fermo restando che sarebbe comunque prima necessario un adeguato potenziamento delle infrastrutture telematiche, per alcune tipologie di udienze potrà risultare anche utile, ma  non può diventare la regola come, di fatto, è invece avvenuto, per lo meno nel giudizio civile, in questo periodo emergenziale, anche nei lassi di tempo in cui la situazione sanitaria si era notevolmente alleggerita ed era possibile esercitare senza troppi problemi ogni altro tipo di attività. Tuttavia, il problema più grave è quello consistente nel fatto che, con le riforme dei processi oramai in fase di attuazione, si è voluto ancora una volta privilegiare il concetto che la loro durata dipende dal rito e che, quindi, lo strumento principale per ridurre tale durata è incidere sul rito stesso, con il rischio che possano essere imposte ulteriori decadenze e preclusioni. Il legislatore ha, dunque, ignorato i rilievi dell’Avvocatura - che questa volta, finalmente, anche tramite il Congresso Nazionale del Luglio scorso, ha fatto sentire unita la sua voce, rilevando, una volta di più, che una delle più importanti cause del problema era la carenza degli organici dei Giudici Togati e del personale di cancelleria - ed ha proseguito diritto sulla sua strada, adducendo la motivazione che la riduzione della durata dei processi è la condizione che l’Europa ha posto per l’erogazione dei fondi del Recovery Fund e che tale riduzione poteva essere ottenuta solo imponendo tempi stretti ai processi nonché con il reclutamento, peraltro, temporaneo e in due tranches, di un consistente numero di addetti all’Ufficio del Processo. Sappiamo che potrebbe esserci obiettato che all’incremento del numero dei magistrati togati osta anche la scarsa preparazione dei candidati, di cui si è avuta evidenza con l’esito dell’ultimo concorso, problema questo che, peraltro, almeno in parte potrebbe essere superato se venisse data attuazione a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 106 della Costituzione. Le prospettate riforme contengono anche alcune disposizioni giuste e condivisibili, ma non mancano quelle che destano profonde perplessità, a cominciare da quelle che interessano il processo penale. La recente Legge n. 134/2021, che prevede la delega al Governo per l’efficienza del processo penale, introduce in realtà alcune modifiche immediate al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e alle norme di attuazione di quest’ultimo e, tra le modifiche già in vigore, sorprende l’intervento in tema di prescrizione, che deve, forzatamente, leggersi unitamente a quello sulla improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Ancora una volta si è dato piena prova da parte del legislatore della incapacità di gestire e di intervenire in maniera adeguata su meccanismi così delicati come quelli di cui trattasi, in quanto non si comprende perché si sia abbandonato un modello di prescrizione con le ipotesi di sospensione e di interruzione della medesima così lineare e di facile applicazione, come quello delineato dal Codice Rocco, per sostituirlo con gli interventi degli ultimi anni che ne hanno stravolto il senso e la stessa ragion d’essere. Sulla prescrizione dei reati si poteva intervenire, se vi era l’esigenza di innalzare i tempi di maturazione della medesima, in modo semplice, aumentando se del caso i tempi ed eventualmente integrando i meccanismi di sospensione e di interruzione. Si è voluto, invece, riparare allo sciagurato intervento che va sotto il nome di Legge Bonafede con un sistema dualistico che pone prescrizione (istituto sostanziale) e improcedibilità (istituto processuale) obbligatoriamente unite. Pare quasi che il legislatore si diverta a complicare le regole che attengono alle garanzie difensive ovverosia a ciò che attiene alle fondamenta di uno Stato democratico e oltretutto l’intervento, già censurabile sotto una scelta strategica, lo è ancor di più nel merito per le problematiche e per le criticità che risaltano immediatamente da un’attenta lettura del nuovo art. 344-bis del Codice di Procedura Penale. Ambiziosa, inoltre, è la parte che la citata Legge n. 134/2021 dedica alla delega al Governo per l’efficienza del processo, ma è alquanto difficile essere ottimisti circa l’effettivo conseguimento delle finalità della delega, consistenti nella semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, in un contesto di rispetto delle garanzie difensive. Le scelte sbagliate del passato (tutte impostate su finalità condivisibili, almeno in astratto), ci impongono di essere guardinghi, anche perché ancora una volta si pensa di poter risolvere i problemi non considerando il carico dei procedimenti penali, la quantità (scarsa) dei Giudici, le scoperture delle cancellerie. Dubitiamo che il processo penale possa trovare un futuro con interventi di questo tipo ed è anche venuto il momento di prendere le distanze da chi si compiace nel creare aspettative senza averne la certezza - e nemmeno la fondata speranza - di realizzarle. Una riflessione a parte merita, per quanto attiene alla delega, la delicata questione della giustizia riparativa in sede penale, materia nella quale occorrerà porre grandissima attenzione affinché siano rispettate le garanzie di tutte le parti. Per quanto riguarda, invece, il processo civile, l’impianto generale è incentrato su una rigida concentrazione dei tempi per gli atti difensivi, come se bastasse solo una previsione normativa in questo senso a determinare un processo rapido. È vero che un processo rapido e giusto presuppone una concreta applicazione dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione e, certamente, va in questa direzione la previsione che alla prima udienza sia necessaria la presenza personale delle parti per essere interrogate dal Giudice. Peraltro, a parte il fatto che il principio di oralità si pone ovviamente in contrasto con quello della trattazione scritta che la nuova riforma sembrerebbe voler anch’esso introdurre, non si può non ricordare che anche la riforma del 1995 prevedeva che le parti comparissero personalmente alla prima udienza per essere interrogate dal Giudice, ma poi la norma fu cambiata, perché i tempi imposti dalla comparizione personale delle parti e dal loro interrogatorio libero non erano compatibili con il carico del ruolo di ciascun Giudice, con conseguente allungamento dei processi. Si assiste poi all’ulteriore tentativo di disincentivare la proposizione delle impugnazioni, prevedendo addirittura la condanna al pagamento di un importo fino ad Euro 10.000,00 a carico della parte che nel giudizio di appello presenti l’istanza di inibitoria, qualora detta istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. Rilevato che non è insolito che, nonostante il mancato accoglimento dell’istanza di inibitoria, l’appello successivamente sia comunque accolto, imporre un ulteriore balzello in relazione ad una delibazione di natura necessariamente sommaria e destinata ad essere superata dalla decisione definitiva, che va ad aggiungersi all’importo del contributo unificato, destinato a raddoppiare in caso di rigetto dell’appello, per molti cittadini costituirà un ostacolo economico insormontabile, che viola i principi costituzionali, tenuto conto anche del fatto che nella legge delega si parla pure di un eventuale aumento del contributo unificato per incentivare il ricorso alla mediazione. Si tratta di segnali significativi circa la tendenza in atto ormai da molto tempo, qualunque sia il Governo in carica o la maggioranza parlamentare, diretta ad escogitare sempre nuovi deterrenti per limitare il ricorso dei cittadini al Giudice, ritenendo, evidentemente, che in questo modo possa essere raggiunto l’obiettivo della riduzione dei tempi dei processi, ma ignorando la violazione dell’art. 24 della Costituzione che tutto ciò comporta. Per la verità, per conseguire il risultato della riduzione della durata dei processi non vi è solo la riforma dei riti, perché altra misura adottata dal nostro legislatore, come sopra detto, è stata la previsione di un rilevante potenziamento, se pur temporaneo, dell’Ufficio del processo. In questo caso la tecnica legislativa è stata quella di reclutare gli addetti all’Ufficio del processo, dando generiche indicazioni circa le loro effettive mansioni, e di demandare poi ai singoli Uffici Giudiziari non solo la concreta individuazione delle mansioni stesse ma anche il reperimento degli spazi necessari per il loro collocamento. È ovvio che sarebbe stato auspicabile agire in modo inverso, ovverosia prima definire con precisione i compiti dei nuovi addetti, anche per assicurare regole uniformi per tutti gli Uffici, e poi provvedere al loro reclutamento, avendo ben chiari i requisiti che essi avrebbero dovuto possedere per poter espletare i compiti stessi, nonché gli spazi in potevano essere collocati, il che avrebbe evitato ai Capi degli Uffici di doversi impegnare, come invece è avvenuto, in un’affannosa ricerca dei necessari locali. Non deve, quindi, stupire che l’Avvocatura abbia avuto (e tuttora abbia) non poche perplessità circa l’attuazione pratica di questo provvedimento, pure per il timore che l’attività dei nuovi addetti, proprio per l’incertezza sulle loro reali mansioni e sui confini delle stesse, possa incidere anche sull’attività giurisdizionale vera e propria riservata al Giudice, ma ciononostante essa ha dato la sua leale e fattiva collaborazione agli Uffici Giudiziari per l’individuazione dei compiti di tali nuovi funzionari. Certo è che, alla luce di quanto sopra evidenziato e considerata anche la temporaneità della misura, non è possibile essere ottimisti circa il conseguimento dei risultati auspicati, il che desta non pochi timori per quanto potrà succedere, in relazione ai fondi europei, nell’ipotesi, non affatto improbabile, che non si riesca a raggiungere i risultati a cui la loro erogazione e il loro mantenimento sono stati espressamente subordinati. La realtà è che al comparto giustizia non viene dedicata la necessaria attenzione e che ancor meno attenzione viene data all’insopprimibile ruolo che svolgono gli avvocati. Anche la recente questione del green pass obbligatorio per accedere agli Uffici Giudiziari ne è un esempio, sia per i problemi interpretativi circa la decorrenza delle nuove norme, che hanno reso necessario un intervento chiarificatore da parte del Ministero della Giustizia, sia perché, pur comprendendo i motivi che hanno indotto il Governo a introdurre l’obbligo del green pass anche per gli avvocati, la disposizione che sembrerebbe negare a priori la sussistenza del legittimo impedimento nel caso in cui l’avvocato che ne sia sprovvisto non possa partecipare all’udienza ed  esercitare il diritto di difesa, non tiene conto che egli assolve ad una funzione di rilievo costituzionale, nonché del fatto che tale mancanza, come ci dicono le cronache, potrebbe essere dipesa non dalla volontà dell’avvocato, bensì da serie motivazioni o da meri ritardi burocratici. Gli avvocati sono stanchi di questo legiferare confuso e poco attento, ma, pur consapevoli che anche il 2022 si prospetta alquanto problematico, sono pronti a dare la loro leale e fattiva collaborazione per il definitivo superamento dell’attuale difficile situazione, auspicando, peraltro, che le prossime disposizioni normative siano improntate ad un reale rispetto della loro funzione e del valore assegnato dalla nostra Costituzione al diritto di difesa, nonché ad un’accettazione del fatto che gli avvocati costituiscono un elemento essenziale della giurisdizione. In quest’ottica, relativamente alla presenza degli avvocati nei Consigli Giudiziari, si auspica non solo che arrivi in porto il progetto di attribuire loro il diritto di tribuna, ma anche che, superando le note resistenze, sia riconosciuto agli stessi il diritto di voto, come auspicato anche da alcune componenti, se pur minoritarie, della Magistratura. Confidiamo inoltre che l’Avvocatura, con un CNF finalmente ricostituito nella sua interezza e sotto la guida della neoeletta Presidente Masi, alla quale formulo le mie più sincere congratulazioni per la sua nomina, colga l’occasione del XXXV Congresso Nazionale Forense, che si terrà i primi giorni del prossimo mese di Ottobre, per riaffermare, con forza e in modo unitario, il suo ruolo costituzionale. Sarà anche l’occasione per approfondire il tema della giustizia predittiva che oramai è il futuro prossimo e che potrà risultare uno strumento utile, ma che per esserlo davvero, oltre a dover confrontarsi con la realtà del nostro paese, caratterizzata da miriadi di norme e da orientamenti giurisprudenziali non univoci, dovrà rispettare sia il ruolo dell’avvocato, sia (soprattutto) quello del magistrato, salvo che non si voglia modificare il secondo comma dell’articolo 101 della Costituzione e prevedere che i Giudici siano soggetti non più alla legge, bensì all’algoritmo. Vi ringrazio per l’attenzione e buon anno giudiziario.