Il Ministro della Giustizia Marta Cartabia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco ha emanato un decreto che definisce finalmente i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti.

Chi può accedere al rimborso 

Si legge nel decreto che i soggetti che vi possono accedere sono quelli destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata "perché il fatto non sussiste", "perché non ha commesso il fatto", "perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione. Gli esclusi. Non possono accedere al fondo anche coloro che: pur essendo stati assolti per alcuni capi di imputazione, siano stati però condannati per altri; per i quali è giunta sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; abbiano beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato;  abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite.

L'entità del rimborso

Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500 euro, ripartito in tre quote annuali, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Come presentare la domanda

Il richiedente, ossia l'imputato stesso, presenta istanza di accesso al fondo «esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due». Tra gli elementi che dovranno essere inclusi nella richiesta ci sono, tra gli altri: «la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l'azione penale alla data in cui sentenza di assoluzione è diventata definitiva»; «l'attestazione che l'importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione della parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine».

I tempi

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la sentenza è diventata irrevocabile; tuttavia, con riferimento alle sentenze diventate irrevocabili nel corso del 2021, le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 1° marzo fino al 30 giugno 2022.

I criteri di valutazione delle istanze

Non essendo il fondo illimitato ma pari a 8 milioni annui, sarà data precedenza: alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di Cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni; a quelle rese dal giudice di appello  o comunque all'esito di un processo durato più di cinque e fino a otto anni; a quelle rese dal giudice di primo grado o comunque all'esito di un processo durato in tutto fino a cinque anni.  Nell'ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze per processi più  lunghi e a parità di durata a quelle con imputati con reddito inferiore. Il Ministero effettuerà un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerge dalla documentazione allegata, tramite proprio personale o avvalendosi di Equitalia giustizia S.p.A. Ora si attende la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Se si è giunti a questo importante risultato, il merito è dell'onorevole Enrico Costa, responsabile giustizia di Azione, che presentò un emendamento alla passata legge di bilancio e ha pungolato il Ministero affinché emanasse il decreto: «è sicuramente importante che la procedura possa partire; tuttavia, a differenza della norma il cui testo era molto snello, mi pare che con il decreto sia stata prevista una eccessiva burocratizzazione per compilare la domanda di accesso al Fondo. Si arriverà al punto che l'imputato assolto dovrà rivolgersi nuovamente all'avvocato e pagarlo per aiutarlo a compilare la richiesta».