La sospensione delle regole ordinarie al 41 bis mira ad evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà. Ma non sono giustificabili regole che delineano un regime carcerario "più duro" rispetto a quello ordinario, se non risultano necessarie agli scopi di prevenzione cui la misura è finalizzata.

Rigettato il ricorso del ministero della Giustizia

Questo è, in sostanza, l’assunto della recente sentenza della Cassazione numero 47394, che ha rigettato il ricorso del ministero della Giustizia all’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia, la quale ha sancito il diritto del detenuto al 41 bis di procedere all'acquisto degli stessi generi alimentari previsti per i detenuti di media sicurezza. Accade che il 17 settembre scorso, il tribunale ha rigettato il reclamo proposto dall'amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con ordinanza in data 1 luglio 2019, aveva accolto il reclamo presentato da Nunzio Di Lauro, sottoposto al 41 bis, in ordine all'acquisto di generi alimentari suscettibili di cottura, inclusi nel modello 72, e alla previsione di due fasce orarie per la cottura dei cibi, comprese tra le ore 11:00 e le 14:00 e tra le ore 16:30 e le 19:00. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva accolto la richiesta del detenuto al 41 bis In particolare il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva accolto la richiesta con cui si sanciva il diritto del detenuto di procedere all'acquisto degli stessi generi alimentari previsti per i detenuti di media sicurezza e di provvedere a cucinare con modalità identiche, senza previsione di fasce orarie differenziali. Non era, invero, all'indomani della sentenza della Corte costituzionale (nr. 186/2018) giustificabile l'esistenza di un elenco di beni distinto e più ristretto, rispetto a quello in uso nelle sezioni ordinarie. Ricorre per Cassazione il ministero della Giustizia, rilevando che il divieto di acquisto di cibi presso le sezioni, per il detenuto al 41 bis, si rendeva vieppiù rilevante alla luce della circostanza che detto detenuto non poteva acquistare beni accrescendo il carisma o il suo status idoneo potenzialmente a creare posizioni di potere all'interno della struttura. La Cassazione, invece, elogia l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, specificatamente nella parte in cui sancisce il diritto all’acquisto dei generi alimentari. I giudici ritengono importante ribadire che il 41 bis configura testualmente il contenuto del regime differenziato in termini di “sospensione”, totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La norma giustifica espressamente tale eccezionale sospensione, e le restrizioni che ne derivano, con la motivata “necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza”.

La Cassazione ha sancito che il tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e corretto

L'istituto è strettamente funzionale “al conseguimento del fine suddetto”, con la conseguenza – evidenza la sentenza della Cassazione -, che, “laddove l'intervento non scaturisca dalla necessità di perseguire e consolidare suddette finalità preventive, il trattamento ordinario dovrebbe riespandersi”. La Cassazione ha sancito che il tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e corretto in punto di diritto quanto al rigetto del reclamo proposto dall'Amministrazione in merito alla limitazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, ritenendola ingiustificata, poiché non funzionale alle finalità dell'istituto. Il giudice di merito, infatti, ha osservato che l'argomentazione svolta dall'Amministrazione circa la finalità - perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari - di prevenzione del rischio che all'interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non sia affatto fondata ma, al contrario, appaia inutile e immotivatamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole. In particolare, il Tribunale ha precisato che il detenuto è allocato in cella singola, e al massimo può scambiare i prodotti alimentari acquistati con i componenti del proprio gruppo di socialità e, pertanto, sono da escludere eventuali manifestazioni di supremazia o carisma criminale paventate dall'Amministrazione, anche perché gli alimenti contemplati al sopravvitto in genere non sono prodotti di lusso, né particolarmente costosi. La Cassazione quindi rigetta la parte del ricorso relativo al diritto dell’acquisito dei generi alimentari, mentre annulla con rinvio solo la parte riguardante l'orario di cottura dei cibi. In quest’ultimo caso, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie potrebbe essere giustificata in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne.