di MICHELE PASSIONE E MARIA BRUCALE

A sei mesi dall’ordinanza n. 97 del 2021 con cui la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di intervenire in materia di concessione di misure alternative alle persone condannate per i reati di cui all’art. 4 bis O. p., constatata l’incostituzionalità della disciplina vigente, la commissione Giustizia della Camera si accinge ad adottare un testo base che fa strame del Diritto alla speranza, stravolgendo i propositi di modifica normativa, prospettati dapprima dalla Cedu e, successivamente, dalla Consulta, delle norme di ordinamento penitenziario che prevedono preclusioni assolute all’accesso ai benefici premiali e alle misure alternative al carcere per i detenuti per determinati reati che non collaborino con la giustizia.

Ergastolo ostativo, cosa dice la Consulta

I Giudici d’oltralpe avevano ritenuto l’ergastolo ostativo in violazione dell’articolo 3 della Convenzione Edu, giudicando lesiva della dignità della persona, al cuore del sistema, una pena che nega all’individuo la possibilità di perseguire in concreto la libertà. Al contempo, la Consulta aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4 bis O. p. nella parte in cui preclude ai detenuti non collaboranti per i reati dalla norma contemplati l’accesso ai permessi premio, primo passo fuori dalle mura per testare la tenuta dei progressi raggiunti in un percorso graduale di ritorno in società.

Da tali arresti muove la Corte costituzionale nell’affermare, pur non ancora statuendola, l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. La pena è legittima solo se idonea a restituire qualunque detenuto alla vita libera ove non costituisca più un pericolo per gli altri e non ci siano più giustificazioni penologiche alla sua diuturna restrizione. Il senso della nuova normativa invocata dalla Consulta appare chiaro: ferma la massima attenzione a fenomeni criminali di massima pervasività, rimuovere gli ostacoli normativi all’accesso per ogni recluso a un percorso fattivo di recupero; sconfessare la suggestione che ci siano rei irredimibili e reati inemendabili; aprire a tutti la speranza che, aderendo appieno a modelli comportamentali socialmente accettati, si possa tornare a essere liberi, a essere utili, a essere vivi.

Cosa dice il nuovo testo sull'ergastolo ostativo

La proposta di modifica sembra invece scaturita da un impulso di segno opposto, un tentativo maldestro di neutralizzare le spinte riformatrici delle Giurisdizioni superiori annientandone di fatto la portata. Elimina l’istituto della collaborazione inesigibile cui aveva dato vita la Consulta, constatate situazioni nelle quali il detenuto, in ragione di una partecipazione minima al reato, o del compiuto disvelamento dei fatti e delle responsabilità, non fosse in grado di offrire una collaborazione utile con la giustizia e, dunque, fosse ingiustamente escluso dall’accesso ai benefici. Una previsione che rafforza la sua utilità in ragione delle modifiche proposte.

Il nuovo testo disegna infatti ulteriori, più stringenti paletti nel pretendere che il recluso dimostri l’integrale adempimento delle obbligazioni civili o l’assoluta impossibilità di esso, e fornisca specifiche allegazioni, diverse e ulteriori rispetto ad una dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di originaria appartenenza, idonee ad escludere con certezza l’attualità di collegamenti e il pericolo di ripristino. Accomuna i reati di matrice associativa e quelli contro la pubblica amministrazione tradendo il richiamo della Consulta ad una differenziazione tra le fattispecie inalveate nel 4 bis, assai diverse quanto ad offensività, nell’accesso alle opportunità trattamentali. Uniforma l’onere probatorio per accedere al permesso premio e a tutte le misure ordinamentali connotate, invece, da differenze di sostanza connaturate al raggiungimento da parte del ristretto di obiettivi progressivi che lo rendano via via meritevole di accedere a più ampi spazi di libertà e di responsabilità.

Rende necessitata una dichiarazione di dissociazione con ciò lasciando fuori le aspirazioni di ritorno in società di quanti abbiano esercitato il diritto al silenzio o non abbiano mai cessato di gridare la propria professione di innocenza. Stabilisce una soglia di certezza della prova, anche negativa, che, oltre ad essere diabolica e inarrivabile per il recluso, appare in chiaro conflitto con il senso delle misure premiali ancorate ad un giudizio prognostico supportato, certo, da elementi concreti ma impossibile da santificare a verità assoluta. Amplia la rete dei destinatari richiamando l’art. 51 comma 3 bis e quater del codice di procedura penale che contempla fattispecie ad oggi non racchiuse nel 4 bis.

L'ergastolo ostativo e l'irredimibilità

Disegna una rete di pareri e di istanze istruttorie da parte delle procure ed enfatizza gli oneri di motivazione dei giudici che volessero concedere un beneficio superando opposizioni, così limitandone l’indipendenza e la libertà di giudizio a fronte di un impeto che è comunque di parte. Stabilisce la pedissequa applicazione a chi ottenga un beneficio qualsiasi di prescrizioni di cautela previste dal codice antimafia finalizzate a prevenire il ripristino di collegamenti con la criminalità.

Raddoppia il tempo minimo della pena espiata ai fini della ammissibilità della richiesta di un permesso premio o di una misura alternativa al carcere e porta a trent’anni quello per la liberazione condizionale aumentando indiscriminatamente il tempo di soggezione alla libertà vigilata, così pervenendo a risultati paradossali, quali parificare il tempo minimo del carcere patito per richiedere la semilibertà o la liberazione condizionale dimostrando anche in ciò la cieca indifferenza alla previsione della gradualità del reinserimento che tutela anche la sicurezza sociale.

Tende, insomma, al di là delle marcate confusioni concettuali, a cristallizzare il crisma della irredimibilità, contro i moniti della Corte, contro la stessa natura umana che offre ad ognuno il tempo di una vita per scegliere se essere angeli o demoni.