La dissociazione dei cosiddetti “irriducibili” detenuti mafiosi al 41 bis viene interpretata da taluni detrattori della sentenza della Corte Europea e della Consulta sull’ergastolo ostativo, come una strategia efficace per ottenere un “tana libera tutti”. Si incute quindi il timore che con la fine della preclusione assoluta dei benefici per chi non collabora con la giustizia, la dissociazione diventa un fattore decisivo per ottenere la libertà. Niente di più falso. Tutto ciò viene smentito dalla sentenza numero 39868 della Cassazione, appena depositata, che ha respinto il ricorso di Filippo Graviano contro la decisione della proroga del 41 bis.

Martedì sarà votato il testo base sull'ergastolo ostativo

A proposito dell’ergastolo ostativo il presidente della commissione Giustizia di Montecitorio e relatore del provvedimento, Mario Perantoni del Movimento 5Stelle, fa sapere che martedì prossimo sarà votato il testo base sulla riforma dell’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario. «Sono soddisfatto dichiara Perantoni - che vi sia stata ampia convergenza sulla proposta di testo base che, tra l’altro, prevede che i condannati all’ergastolo ostativo non possano accedere ai benefici penitenziari se non vi è certezza della inesistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata o del pericolo di un loro ripristino, oltre alla condizione dell’integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato». Perantoni spiega che «il boss mafioso non collaborante non potrà accedere ai benefici penitenziari secondo i criteri ordinari: questo resta un punto fermo in piena coerenza con gli orientamenti della Consulta».

Filippo Graviano aveva chiesto l'annullamento della proroga del 41 bis

Per quanto riguarda Filippo Graviano il suo difensore aveva chiesto l'annullamento del provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 3 dicembre 2020, recante il rigetto del reclamo proposto avverso il decreto emesso dal ministro della Giustizia, concernente la proroga del 41 bis. Nel ricorso per Cassazione si deduce erronea l’applicazione del carcere duro, nonché vizio di motivazione.Come spiega la Corte Suprema il 41 bis stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando «risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno».

Per la Cassazione il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva proceduto correttamente

Ma veniamo al punto. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha proceduto – sottolinea la Cassazione – «con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia», alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento di Filippo Graviano con la criminalità organizzata, valorizzando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza della proroga della misura in oggetto. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la correttezza del decreto ministeriale, alla luce: del ruolo di vertice rivestito dal Graviano nel gruppo mafioso di appartenenza; dell'irrilevanza della circostanza che prevalentemente si occupasse della gestione finanziaria dei crimini; dell'inidoneità del percorso di studi universitari compiuti dal detenuto a recidere il vincolo associativo; della circostanza - che la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha valutato come priva di qualsiasi effettività la dichiarazione di dissociazione resa dal Graviano il 6 maggio 2010; del fatto che lo stesso è indicato, nelle note degli inquirenti, come attualmente inserito nel clan di appartenenza; dell'attuale operatività di quest'ultimo; dell'assenza di elementi sintomatici dell'acquisizione di valori di legalità da parte del ricorrente.

La dissociazione non è l'unico parametro di valutazione

Quindi, nonostante la dissociazione resa nel 2010, tutti questi elementi elencati sono stati ritenuti idonei a dimostrare il pericolo di una ripresa di contatti, da parte del ricorrente, con il clan di appartenenza, e sono stati – sottolinea la Cassazione – «pertanto valorizzati, secondo un ragionamento logico e nel rispetto della disciplina di riferimento, al fine di giustificare le ulteriori restrizioni trattamentali». In conclusione, per la Cassazione, il ricorso di Filippo Graviano deve essere dichiarato inammissibile. Cosa significa tutto ciò? Che c’è il rischio di riconoscere benefici o sconti di pena a chi si dissocia senza collaborare con la giustizia, è una fake news. La dissociazione, che tra l’altro non è normata per i detenuti condannati per mafia, non è l’unico parametro di valutazione per concedere o meno i benefici. Figuriamoci per gli ex boss condannati per le stragi.