Il comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura propone all’assemblea plenaria, che si svolgerà questa mattina a Roma, di costituirsi parte civile contro l’ex magistrato della procura di Roma, Luca Palamara, rinviato a giudizio il 23 luglio del 2021 dal gup del tribunale di Perugia.

Le accuse

Luca Palamara, secondo la procura di Perugia, in concorso con Adele Attisani, in qualità di istigatrice e in parte beneficiaria delle utilità, dapprima quale sostituto procuratore di Roma ed esponente di spicco dell’Anm, successivamente quale componente del Csm e magistrato fuori ruolo, avrebbe ricevuto utilità per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri da Centofanti Fabrizio al fine di consentirgli di partecipare ad incontri pubblici o riservati cui prendevano parte i magistrati, consiglieri del Csm ed altri personaggi pubblici con ruoli istituzionali e nei quali si pianificavano nomine ed incarichi direttivi riguardanti magistrati, così permettendogli di accrescere il suo ruolo e prestigio di “lobbista”; di acquisire, anche tramite altri magistrati ai quali era legato da rapporti di amicizia o professionali, informazioni riservate sui procedimenti in corso e, in particolare, su quelli pendenti presso la Procura della Repubblica di Messina e di Roma, che lo coinvolgevano e che riguardavano gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore; di fornire indicazioni volte ad influenzare e/o determinare, anche per il tramite di rapporti con altri consiglieri e/o altri colleghi, le nomine e gli incarichi da parte del Consiglio Superiore e le decisioni della sezione disciplinare del predetto organo. Inoltre, secondo l’accusa, Palamara avrebbe ricevuto da Luigi Spina, attuale pm della procura di Castrovillari, e all’epoca consigliere e componente della I Commissione consiliare, informazioni relative ai contenuti più salienti della comunicazione (con allegata nota della polizia giudiziaria, contenente atti ed elementi coperti da segreto) trasmessa dalla Procura della Repubblica di Perugia al Comitato di Presidenza (e da quest’organo inoltrata, in forma secretata, alla I e alla V Commissione Referente), inerente la sua iscrizione nel registro degli indagati, il titolo di reato per cui era stato iscritto, l’epoca in cui l’iscrizione era avvenuta, l’identità dei familiari e degli altri soggetti coinvolti nei fatti, la Polizia Giudiziaria che aveva redatto la notizia di reato, i nomi dei sostituti cui questa era stata trasmessa, altri particolari emergenti dalle intercettazioni. Sempre a Perugia, l’ex pm Palamara deve rispondere anche della presunta istigazione a rivelare notizie coperte da segreto istruttoria che l’imputato avrebbe fatto nei confronti dell’allora procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, poi assolto in abbreviato, con l’intento di rivelargli l’arrivo, per l’esercizio dell’azione disciplinare, presso la Procura Generale e il Consiglio Superiore della Magistratura, degli atti relativi all’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Perugia sul suo conto, i viaggi e le utilità che aveva ricevuto, il coinvolgimento, nella vicenda, “di tali Amara e Calafiore”.

Csm parte civile, le motivazioni

Il Comitato di Presidenza del Csm, intende costituirsi contro Luca Palamara, chiedendo “il risarcimento del danno, certamente di quello non patrimoniale per la lesione del diritto all’immagine. La contestazione mossa al dott. Palamara di aver fatto mercimonio della funzione consiliare e di aver causalmente contribuito alla violazione dei doveri di correttezza e di imparzialità da parte di altri componenti è direttamente lesiva del prestigio istituzionale dell’Organo. Analogamente è a dirsi per le contestazioni aventi ad oggetto lo sviamento e il mercimonio della funzione giurisdizionale”. Nella delibera, che sarà discussa stamane dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, “tale conclusione non si pone in contrasto con il consolidato indirizzo giurisprudenziale che identifica nella Presidenza del Consiglio l’ente esponenziale della collettività, titolare dell’interesse a che le funzioni giudiziarie siano svolte in condizioni di indipendenza e di imparzialità”. La quantificazione del danno spetterà all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia. “In assenza di elementi di riferimento che possano condurre ad individuare il preciso ammontare della somma da ritenere un congruo ristoro (per la liquidazione di questa voce di danno non patrimoniale non sono esistenti tabelle, né constano precedenti relativi al risarcimento, in favore del Consiglio Superiore, del danno all’immagine) appare opportuno rimetterne la quantificazione, ove ritenuta necessaria, all’Avvocatura dello Stato, che potrà, a tal fine, tener conto delle risultanze processuali, con l’ulteriore indicazione di considerare, nel modulare la richiesta, che l’interesse dell’istituzione consiliare ad essere presente in giudizio come parte civile è prevalentemente quello di contribuire all’accertamento processuale dei fatti”.