«Mi colpisce l’assenza del Volontariato e di tutto il Terzo Settore dalla nuova Commissione per l’Innovazione del sistema penitenziario, di recente istituita dalla ministra della Giustizia». Ad osservarlo è Ornella Favero, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti.

Non è una polemica sterile. Alla direttrice Favero colpisce la non presa in considerazione del Volontariato e del Terzo Settore. La sua è una riflessione politica, ovvero che sia riconosciuta la competenza e che i suoi rappresentanti siano chiamati a portare direttamente le proprie proposte, in particolare lì dove è in discussione il cambiamento profondo di un sistema, più volte condannato per disumanità, com'è appunto quello penitenziario.

Favero parte da un dato oggettivo: una parte consistente di Volontariato che ha notevoli competenze e che se le forma in un continuo processo di crescita, che poi permette di far crescere anche la qualità delle proposte di attività nelle carceri e sul territorio. Basta guardare la formazione organizzata dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ( di cui Favero è presidente) nel progetto “A scuola di libertà”, che è di altissimo livello culturale, una formazione che ha saputo coinvolgere migliaia di studenti di tutta Italia, insegnanti, volontari, operatori della Giustizia, personalità del mondo della cultura, in un confronto complesso con vittime, figli di persone detenute, detenuti, persone che hanno finito di scontare la pena, con la forza delle testimonianze, ma anche dello studio e dell'approfondimento.

È per questo motivo che ci si pone il problema dell’esclusione del volontariato dalla commissione istituita dal ministero della Giustizia. Nell’ambito della Giustizia, come sottolinea Favero, è «tra i pochi soggetti in grado di fare proposte innovative di formazione congiunta, portando la ricchezza della sua esperienza, «perché una formazione “di settore” senza confronto tra diverse categorie non serve a nulla!», chiosa la direttrice di Ristretti Orizzonti.

In sostanza è in grado di proporre iniziative “strutturali” e non progetti spot nell’ambito dell’informazione e della comunicazione su questi temi. «Chi potrebbe portare più efficacemente, a proposito di vita detentiva, il punto di vista di quei detenuti, ai quali a tutt’oggi non viene riconosciuta nessuna forma di rappresentanza elettiva?», chiede retoricamente sempre Ornella Favero.

Per corroborare l’importanza, ci viene in aiuto l’articolo 55 Codice del Terzo Settore. Punto primo. Si legge che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche (…) nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co- programmazione e co- progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Punto 2. Si legge che la co- programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. Punto tre: la co- progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

Infine il punto 4. Si legge che ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.