La vicenda del piccolo Eitan, il bambino italo-israeliano, unico sopravvissuto al crollo della funivia del Mottarone, riportato in Israele dal nonno materno apre diversi fronti che inducono a fare alcune riflessioni di carattere giuridico. La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo per sequestro di persona aggravato dalla minore età della vittima. Il bambino, sottratto con l’inganno, con la scusa che sarebbe uscito per una passeggiata e per delle compere, non ha fatto più ritorno nella casa di Pavia, dove vive con gli zii paterni e i cugini. Molti interrogativi sorgono sulla facilità con cui Shmulik Peleg è riuscito a condurre il nipote in Svizzera in auto per poi raggiungere con un aereo privato Israele, nonostante un avviso di divieto di espatrio emesso dalla questura di Pavia. Molti dubbi ed ombre avvolgono la figura del nonno materno, che, come dichiarato dalla zia paterna di Eitan, Aya Biran, sarebbe stato condannato proprio in Israele per maltrattamenti nei confronti della ex moglie. Peleg, inoltre, avrebbe avuto un passato (ed un presente?) nei servizi segreti. Di qui la dimestichezza nel pianificare e realizzare la fuga. Ora si attendono riscontri da parte di Israele su come intenda affrontare il caso e rapportarsi con l’Italia. Nella vicenda, destinata a non risolversi in breve tempo, si intrecciano aspetti legali e diplomatici. Un primo elemento che emerge riguarda l’esigenza del nonno e della zia materna di Eitan di educare il piccolo in Israele. Esigenza che ha portato alla commissione di un grave reato in Italia. Claudio Cecchella, ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Pisa e presidente dell'Ondif, ritiene molto delicato il caso giudiziario di Eitan. «Si pone all'attenzione - evidenzia - il tema della sottrazione internazionale del minore, che si verifica quando, contro la volontà di chi è titolare della responsabilità genitoriale, la zia, nel nostro caso per provvedimento giudiziale, il minore viene condotto all’estero o trattenuto all’estero. La vicenda di Eitan è  aggravata dalla inottemperanza ad un provvedimento giudiziale». Il bambino ha passaporto israeliano e questo spiega la facilità del trasferimento, ma è indubitabile la sottrazione e il conseguente illecito. «A questo punto - prosegue Cecchella - la titolare della responsabilità genitoriale può avviare un’azione internazionale per il rientro, secondo la convenzione dell’Aia del 1980, firmata anche dallo Stato israeliano, con una reazione che deve essere tempestiva, perché se ritardata potrebbe consolidare la residenza abituale del bambino nello Stato in cui è stato condotto». L'iter non si presenta però semplice.  «L’azione - rileva il docente dell'UniPisa - va avviata in via amministrativa con l’intervento dell’amministrazione italiana, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che prende contatto con quella straniera per promuovere il rientro, dovendo risolvere il tutto in sei settimane.  In alternativa agire direttamente innanzi alla autorità straniera, per giungere ad un ordine di rientro, ovviamente in tal caso con l’intervento di un avvocato anche straniero, via da percorrere se la via amministrativa non da esito. Detto provvedimento non è di affidamento, che resta tema comunque da risolvere su altre basi e che nel caso un giudice italiano ha risolto, attribuendo la responsabilità genitoriale alla zia». L'avvocata Grazia Cesaro spiega che «sono oggi ben 101 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, tra cui l’Italia e Israele, che ha sottoscritto la Convenzione nel 1991».«In Italia Eitan - aggiunge- per quello che ho compreso dai giornali,  è sottoposto alla tutela legale della zia materna, nominata tutore in conseguenza della morte di entrambi i genitori. La stessa ha dunque il potere di agire allo scopo di ottenere il ritorno in Italia di Eitan, condotto all’estero senza il suo consenso. La decisione sul ritorno in Italia di Eitan spetterà al competente Tribunale israeliano, adito per iniziativa della zia o per il tramite dell’Autorità Centrale italiana (Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità), oppure con il patrocinio diretto di un legale nominato in loco». Il riconoscimento della figura della zia paterna in Israele è uno snodo di non poco conto. «A mio avviso - spiega Cesaro - uno dei problemi che potrebbe porsi  e potrebbe anche riguardare la riconoscibilità in Israele dei poteri della zia materna. Israele infatti non ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1996 sulla protezione dei minori che garantisce il riconoscimento automatico tra gli Stati membri dei provvedimenti assunti nell’interesse dei minori, tra cui la nomina di un tutore legale. In assenza di accordi tra i due Paesi sul mutuo riconoscimento delle decisioni minorili bisognerà dunque affidarsi al diritto internazionale privato israeliano per capire se vi siano i requisiti affinché possa dirsi riconosciuta la competenza dell’Italia, quale Paese di residenza abituale del minore alla morte dei genitori, a nominare la persona responsabile di decidere del futuro di Eitan in luogo dei genitori». Nel 1995 Israele ha modificato le proprie norme interne disciplinanti la procedura civile, per includere una speciale sezione che disciplina i procedimenti giudiziari in esecuzione della Convenzione dell'Aia. «Le nuove norme - conclude Cesaro - prevedono tempi rapidi per il deposito della domanda di ritorno, per la fissazione delle date delle udienze, per l’appello. In via del tutto teorica le norme sarebbero sufficienti per consentire all'autorità giudiziaria di addivenire a decisione entro il termine di sei settimane, come previsto dall’art. 11 Convenzione, tuttavia una serie di fattori può influenzare o meno il fatto che la decisione possa nella realtà dei singoli casi essere effettivamente raggiunta entro questo tempo: bisogna tener conto della complessità del caso e se è necessario affidare ad esperti l’esecuzione di una consulenza tecnica sul  nucleo familiare. L'Autorità Centrale israeliana (Ministry of Justice, Office of the State Attorney, Department of International Affairs) segue da vicino i singoli casi e ha il potere di chiedere conto ai Tribunali di eventuali ritardi».