È vero che il braccialetto elettronico per misura anti stalker è stato introdotto nel 2019, ma serve a ben poco se la potenziale vittima non è dotata di un dispositivo per rilevare la presenza dell’aggressore.

Il 9 agosto del 2019 è stata varata le legge che ha recato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. In questa occasione è stata introdotto la possibilità di fare ricorso all’utilizzo del braccialetto elettronico anche nel caso di stalking.

Inquadriamo la questione. Lo stalking è una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Il fenomeno è anche chiamato: “sindrome del molestatore assillante”.

E’ reato di stalking se la vittima riceve continuamente telefonate e sms insistenti, e- mail ingiuriose o minacciose, se è inseguita o aggredita verbalmente e/ o fisicamente, se nota appostamenti fuori casa, se vengono diffusi a sua insaputa foto o il numero di telefono, se viene violato l’account della posta personale o di un social network, se vengono danneggiati la macchina o il motorino, se riceve regali o ordini non desiderati, se trova frasi “amorose” o ingiuriose a lei destinata su muri o manifesti davanti casa. A seconda il profilo patologico, lo stalking può arrivare anche ad uccidere.

Ritorniamo alla legge del 2019 dove viene contemplato l’utilizzo del dispositivo elettronico anti stalking. Più precisamente, al comma 1 dell'articolo 282- ter del codice di procedura penale, per rendere ancor più efficace la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sono aggiunte le seguenti parole: «anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275- bis». Il riferimento è, appunto, al braccialetto elettronico.

Con questa misura cautelare l’autorità giudiziaria vieta all’indagato o imputato di avvicinarsi alla vittima, impedendogli di visitare i posti che normalmente la persona offesa frequenta. Così, ad esempio, se la vittima di stalking frequenta la palestra, il giudice ordinerà allo stalker di mantenere le distanze anche da quel luogo. In caso di trasgressione del divieto, la misura può essere sostituita con una maggiormente afflittiva come, ad esempio, gli arresti domiciliari. Ma la potenziale vittima è protetta al 100 percento? No, perché teoricamente il potenziale aggressore può avvicinarsi a lei, pedinandola in altri luoghi dove il divieto non c’è e il braccialetto elettronico non servirebbe a nulla.

In sostanza, rimane un semplice monitoraggio con tracciamento. È lo scenario in cui il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria impone di monitorare il soggetto all’interno di uno o più luoghi predefiniti ( es. il proprio domicilio) secondo le modalità e negli orari stabiliti dalla stessa Autorità Giudiziaria e, contestualmente, di tracciarne gli spostamenti generando un allarme qualora il soggetto acceda a determinate ‘ zone di esclusione’. Ma se va altrove, riuscendo per vie indirette ad attirare la vittima in un luogo non escluso dal giudice, il braccialetto non servirà a nulla.

Che fare dunque? In altri Paesi, come ad esempio la Spagna, funziona in maniera decisamente più efficace. Ed è, in fondo, lo scenario dipinto da Fastweb, l’azienda che ha stipulato il contratto con il ministero dell’Interno per il triennio 2018- 2021, riguardante la fornitura dei braccialetti elettronici. Principalmente usati per la misura deflattiva delle carceri.

Come dovrebbe funzionare il dispositivo elettronico per prevenire seriamente lo stalking? Tecnicamente si parla di “tracciamento di prossimità”, ed è lo scenario in cui la potenziale vittima di aggressione venga dotata di un dispositivo in grado di rilevare la presenza dell’aggressore – dotato di braccialetto elettronico - nelle vicinanze e di generare immediatamente un allarme verso il Centro di Monitoraggio.

I dispositivi permettono di tracciare costantemente la posizione del molestatore e notificano immediatamente al Centro di controllo la violazione di una delle zone di sicurezza attorno alla vittima. In questo modo esisterebbe, quindi, inoltre la possibilità di contattare la persona in regime interdittivo per verificarne le intenzioni e dissuaderla. La vittima dello stalker, d’altro canto, è dotata di un dispositivo portatile nel quale è presente un bottone di allarme che attiva anche la chiamata diretta con l’operatore. Tale dispositivo può essere chiamato dall’operatore stesso. Solo in questo modo si può per davvero mettere in sicurezza la potenziale vittima. In Spagna, dove tale scenario è già in uso dal 2009, a fronte di una crescita costante delle denunce per violenza domestica, la diminuzione degli omicidi legati alla violenza di genere nella Comunità Autonoma di Madrid è stato pari al 33,33% ( da sei a quattro) rispetto all’andamento nazionale che ha registrato un calo del 18,75%. Dal 2009 sono stati confermati i successi della prima sperimentazione: nessuna delle vittime sottoposta a controllo elettronico è stata nuovamente oggetto di violenza.