La tragica morte di Vanessa Zappalà ha offerto l’occasione al direttore del Fatto Quotidiano di sparare ad alzo zero contro il referendum sulla custodia cautelare proposto da Lega e Partito Radicale. «Se la porcata passerà», afferma Marco Travaglio, ci sarà il «tutti fuori».

In Italia, spesso lo si dimentica, vige ancora il principio, fissato in Costituzione, che la libertà personale è un bene inviolabile e come tale può essere ristretto solo per motivi inderogabili, come la sicurezza sociale, previsti tassativamente dal legislatore.

Diversamente, in assenza di uno stretto perimetro che definisca i casi in cui la libertà personale può essere limitata, le condizioni delle prigioni, che già scoppiano di persone in attesa di giudizio, sarebbero ancora più lontane da quella dignità umana per cui la Cedu condanna da anni il Belpaese senza soluzione di continuità.

Travaglio, partendo dall’idea che il carcere dovrebbe ospitare anche le persone sotto indagine, sottolinea che il referendum andrebbe a limitare l’applicazione del carcere preventivo solo se si dimostri il “concreto e attuale pericolo” che il soggetto reiteri ' gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale o di criminalità organizzata'. Per tutti gli altri niente manette.

La carcerazione preventiva è una forma di limitazione della libertà personale e come tale dovrebbe applicarsi secondo il principio della “extrema ratio”. Quindi, solo se necessaria e laddove le esigenze cautelari non siano contenibili con altre misure diverse dal carcere, per esempio un divieto di dimora o un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Anche queste sono misure cautelari che per i casi di reati meno gravi consentono un controllo sull’indagato che potrebbe essere a rischio di recidiva impedendo nel contempo l’abuso della carcerazione preventiva di cui alla disinvoltura degli ultimi decenni.

Ci si dimentica, infatti, il ventaglio di misure diverse dal carcere (il sistema di probation) e comunque altrettanto idonee a fronteggiare le esigenze cautelari nel rispetto della libertà personale come bene supremo, non comprimibile se non per casi eccezionali. Nel caso di Vanessa, purtroppo, già il vigente quadro normativo non consentiva misure carcerarie.

Infine, Travaglio dimentica che il tenore letterale dell'articolo di legge che residuerebbe dopo l’abrogazione referendaria, prevede l'applicazione della misura in caso di reato commesso con violenza o, ad esempio, con armi.

Gli scippi richiamati dal direttore del Fatto Quotidiano rientrano pienamente, in quanto sono sempre commessi con violenza o uso di armi, nell’ambito di applicabilità delle manette. Nessuna modifica viene apportata, comunque, al pericolo di fuga quale motivo per applicare la custodia cautelare in carcere.

Quindi se mancano certezze sul luogo di residenza o ci siano concreti collegamenti con l’estero, la misura della custodia in istituto verrebbe applicata anche solo sulla scorta del pericolo di fuga, che può essere di per sé sufficiente a incarcerare un indagato anche senza pericolo di reiterazione del reato. Del resto, l’abrogazione referendaria non toccherà il limite edittale di pena massima dei cinque anni per i reati a cui applicare la custodia cautelare in carcere. Quello che, dunque, si vuole elidere è solo l’abuso della carcerazione preventiva.