Dopo l’approvazione del ddl penale alla Camera, un altro passo avanti nella direzione di una normativa ispirata ai principi costituzionali si sta per compiere oggi in Consiglio dei ministri, dove sarà discusso il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva Ue 2016/ 343 “sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”, recepita lo scorso 30 marzo, con voto pressoché unanime, nella legge di delegazione europea.

Il bis garantista di Cartabia

Si tratta di uno degli obiettivi elencati dalla ministra Marta Cartabia nelle proprie linee programmatiche, e che arriva con cinque anni di ritardo rispetto al dettato comunitario. Lo schema prevede innanzitutto che le autorità, magistrati inclusi, non potranno indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato, fino a quando la colpevolezza non sarà stata accertata con sentenza irrevocabile. Qualora tale principio fosse violato, “ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l’obbligo di risarcimento del danno, l’interessato ha diritto di richiedere all’autorità pubblica la rettifica della dichiarazione”.

La diffusione dei procedimenti penali alla stampa

Se l’autorità condivide, deve procedere alla rettifica entro 48 ore, garantendo la medesima diffusione e rilievo della dichiarazione oggetto di modifica. Se l’autorità rigetta, l’interessato si può rivolgere al Tribunale. Si prevede poi una modifica al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (“ Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero”) incentrata sulla comunicazione alla stampa: “La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende, e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”.

Non tutto sarà "notiziabile"

In questi casi sarà il procuratore della Repubblica a poter “autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato”. In pratica non tutto sarà considerato notiziabile, come accade adesso, ma solo i fatti di grande rilevanza: si tratta di un passaggio importante perché la Procura sarà chiamata a motivare le ragioni di interesse pubblico della comunicazione.

In più, se prima sulle conferenze stampa vigeva una sorta di deregulation, con il recepimento effettivo della direttiva, in assenza di autorizzazione, i vertici di polizia e carabinieri non potranno tenere alcuna conferenza stampa con i loro ben noti video di arresti autocelebrativi. E, secondo una possibile interpretazione della norma, il giochetto delle conferenza stampa sarà tolto dalle mani dei sostituti procuratori per impedire eccessi di protagonismo e di personalizzazione nell’esercizio delle funzioni requirenti.

Modifiche al codice di procedura penale

Lo schema di decreto legislativo prevede anche una modifica al codice di procedura penale laddove si prevede un 115- bis (“ Garanzia della presunzione di innocenza”) secondo cui “nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”. Se così non fosse “l’interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo”.

I provvedimenti a cui si fa riferimento potrebbero essere le richieste di misure cautelari, le successive ordinanze dei gip ma persino le proroghe che il giudice dovrà richidere per portare a termine processi complessi, come previsto dal nuovo istituto dell’improcedibilità. Sta di fatto che entrambe le modifiche incidono soprattutto quando la gogna mediatica imperversa, ossia nella fase delle indagini preliminari, la cui dimensione garantista è stata rafforzata nella riforma appena approvata.

Il parere di Enrico Costa

Secondo il responsabile Giustizia di Azione Enrico Costa, che per primo indicò il tema come prioritario nell’agenda di politica giudiziaria, «si tratta di un testo di partenza che può essere considerato già un passo avanti: se il Cdm lo licenzierà farà molto meglio del passato. Ora sarà fondamentale il lavoro delle commissioni parlamentari che dovranno fornire gli altri elementi per rafforzarlo».

Quelli delle commissioni non sono pareri vincolanti, ma un governo che ha fatto del dialogo una prerogativa importante sarà sicuramente aperto ai correttivi. In linea generale siamo nella stessa condizione della riforma penale: come per il testo della “mediazione Cartabia”, anche questo schema non è l’optimum ma rappresenta sicuramente un discreto punto di partenza per rafforzare la cultura garantista e lanciare un messaggio a certa magistratura requirente impegnata troppo spesso a cercare le luci della ribalta mediatica a scapito della presunzione di non colpevolezza.